Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.42108 del 31/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17533-2019 proposto da:

SOCIETA’ ACQUAENNA SCPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FULVIA FAZZI pe procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANASTASIO II N. 167, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CANTARO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO CANTARO per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.S., F.L., N.S., COMUNE DI PIAZZA ARMERINA, CONSORZIO ATO N 5;

– intimati –

avverso la sentenza n. 205/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti nella presente sede.

Nel 2007 A.S., F.L. e N.S. convennero dinanzi al Tribunale di Enna il Comune di Piazza Armerina, domandandone la condanna al risarcimento del danno da esse patito in conseguenza delle perdite di acqua provenienti dalle condotte idriche fognarie comunali, le quali avevano ammalorato alcuni immobili di proprietà delle attrici.

2. Il Comune di Piazza Armerina si costituì e, per quanto in questa sede ancora rileva, allegò che la responsabilità dell’accaduto andava ascritta alla Acquaenna soc. coop. p.a. ed al “Consorzio ATO n. 5”, che provvide a chiamare in causa.

3. La Acquaenna si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della domanda contro di lei formulata, chiamò in causa, per essere manlevata in caso di soccombenza, il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Fondiaria-SAI s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai assicurazioni s.p.a., e come tale d’ora innanzi sarà indicata).

4. La UnipolSai si costituì ed eccepì che la polizza stipulata con la Acquaenna non copriva i danni agli immobili di soggetti privati causati dalla rete idrica e fognaria.

5. Con sentenza 4 settembre 2012 n. 318 il Tribunale di Enna accolse la domanda attorea e condannò in solido il Comune di Piazza Armerina, l’Acquaenna ed il Consorzio ATO al risarcimento del danno.

Rigettò, invece, la domanda di garanzia proposta dalla Acquaenna nei confronti della UnipolSai.

6. La sentenza di primo grado venne appellata dalla Acquaenna. Quest’ultima si dolse, per quanto in questa sede ancora rileva, del rigetto della domanda di garanzia da essa formulata nei confronti della UnipolSai.

7. Con sentenza 29 marzo 2019 n. 205, la Corte d’appello di Caltanissetta rigettò su questo punto il gravame proposto dalla Acquaenna.

La Corte d’appello ritenne “non esservi dubbio” che la responsabilità dell’assicurata per i danni che era stata condannata a risarcire alle originarie attrici non fosse coperta dalla polizza.

Trasse questa conclusione dal disposto della clausola 3, punto 3.f, delle condizioni generali di contratto, la quale recitava: “dall’assicurazione sono esclusi i danni (…) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acqua, terreni o culture”.

8. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Acquaenna con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso la UnipolSai.

Con istanza depositata il 13 settembre 2021 il difensore della società controricorrente ha chiesto che il ricorso fosse assegnato alle Sezioni Unite di questa Corte.

Tale istanza è stata rigettata dal Primo Presidente di questa Corte con provvedimento del 22 settembre 2021.

Ambo le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta che il giudice d’appello avrebbe violato, nell’interpretare il contratto, gli artt. 1362, 1363 e 1367 c.p.c..

Deduce, in particolare, che la Corte d’appello avrebbe violato il canone ermeneutico dell’interpretazione complessiva del contratto, concentrando la propria attenzione solo su una singola clausola di esso, senza metterla in relazione con gli altri patti contrattuali. Se l’avesse fatto, la Corte territoriale sarebbe dovuta giungere alla conclusione che il tipo di responsabilità per la quale la società assicurata invocava la copertura assicurativa non era affatto esclusa dal novero dei rischi coperti dalla polizza.

1.1. Il motivo è fondato.

Il contratto stipulato tra la Acquaenna e la UnipolSai era un’assicurazione della responsabilità civile.

Esso copriva il rischio che la Acquaenna potesse essere chiamata a rispondere dei danni causati “dall’esercizio delle attività inerenti alla sua qualità di esercente l’attività di servigio in concessione del ciclo idrico integrato” (clausola “B”, trascritta a p. 5 del ricorso).

Così descritto in linea generale il rischio assicurato, il contratto includeva poi, come è d’uso in questo tipo di polizze, alcune clausole di estensione, ed altre clausole di delimitazione del rischio assicurato.

1.1.1. Il rischio-base oggetto di copertura assicurativa, descritto in via generale alla clausola “B”, era esteso dalla clausola 4, punto 4.q (trascritta a pagina 6 del ricorso), la quale precisava che la garanzia si estende “ai danni conseguenti a contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostane di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, depuratori, contenitori o condutture anche fognarie”.

1.1.2. Il medesimo rischio-base era, invece, delimitato dalla clausola 3, punto 3.f, la quale stabiliva che “dall’assicurazione sono esclusi i danni (…) conseguenti a inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture”.

1.2. Il contratto, dunque, conteneva due clausole:

-) la prima estendeva la copertura della responsabilità civile della società assicurata ai danni causati a terzi e derivanti da “contaminazione da sostanze di qualunque natura a seguito di rottura accidentale di condutture”; -) la seconda escludeva la copertura della, responsabilità civile della società assicurata per i danni causati a terzi e derivanti da “infiltrazioni e contaminazione di acque, terreni o colture”.

1.3. Non spetta a questa Corte stabilire come si dovessero coordinare le due clausole; se una delle due derogasse all’altra, e quale; se un contratto che presenti due clausole siffatte debba ritenersi “ambiguo” per i fini di cui all’art. 1370 c.c., oppure no.

Quel che rileva, in questa sede, è che la Corte d’appello ha fondato la propria decisione di rigetto della domanda di garanzia sulla clausola 3, punto 3.f, che riduceva il rischio-base, trascurando completamente di esaminare l’altra clausola (clausola 4, punto 4.q), che il medesimo rischio apparentemente ampliava; trascurando di mettere in relazione le due clausole; trascurando di stabilire se fra quelle clausole esistesse un rapporto di specialità, di esclusione reciproca o di assorbimento.

La Corte d’appello, dunque, ha effettivamente violato l’art. 1362 c.c., perché ha interpretato il contratto in modo parcellizzato e non complessivo.

2. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.

In ogni caso esso sarebbe infondato, perché la ricorrente in sostanza deduce che, se fosse esatta l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello, il contratto da essa stipulato sarebbe inutile.

Ma quel contratto inutile non potrebbe dirsi, perché comunque rientravano nella copertura ulteriori e diversi rischi rispetto a quello preso in esame dalla Corte d’appello; si potrebbe al massimo discutere della sua “adeguatezza” rispetto alle esigenze assicurative dell’assicurato, ma si tratterebbe di questione mai prospettata nei gradi di merito.

3. Le deduzioni della controricorrente (p. 10 del controricorso) concernenti la non indennizzabilità del sinistro in funzione dell’epoca in cui avvenne e la violazione dell’obbligo di avviso sono irrilevanti nella presente sede, in quanto questioni non esaminate dalla Corte d’appello perché rimaste assorbite.

4. Le osservazioni svolte dalla società controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. non infirmano le conclusioni appena esposte.

Ad esse può infatti replicarsi che:

-) poiché le ragioni di accoglimento del ricorso non coincidono integralmente con la motivazione della proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., restano assorbite le deduzioni con cui la società controricorrente ha inteso controdedurre alla suddetta proposta (pp. 4-6 della memoria della società controricorrente);

-) la società controricorrente non ha chiesto a questa Corte di – né questa Corte ha proceduto a – interpretare il contratto in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito; la società ricorrente ha prospettato quale vizio della sentenza impugnata la violazione delle norme di legge in base alle quali i contratti vanno interpretati. Dunque la ricorrente non ha affatto prospettato una censura inammissibile perché concernente questioni di merito, ma ha prospettato un vizio di violazione di legge, censura consentita nella presente sede di legittimità.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021

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