LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13189-2019 proposto da:
L.C., C.R., L.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 94, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MUNGO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, e ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7468/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
RITENUTO
che L.F. e C.R., in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore L.C., convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Ministero dell’istruzione e l’Istituto comprensivo statale ***** di Roma, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti dalla loro figlia a causa di un incidente scolastico;
che si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda;
che il Tribunale accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al risarcimento del danno liquidato nella somma di Euro 26.141,39, oltre interessi e con il carico delle spese di lite;
che la pronuncia è stata impugnata dalle Amministrazioni soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 24 novembre 2018, in accoglimento del gravame, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, compensando integralmente le spese dei due gradi di giudizio; che contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorrono L.F., C.R. e L.C., quest’ultima divenuta frattanto maggiorenne, con unico atto affidato a due motivi; che resistono il Ministero dell’istruzione e l’Istituto comprensivo statale ***** con un unico controricorso;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che i ricorrenti, sottoscrivendo il mandato speciale in favore del loro difensore avv. Mungo, hanno fatto pervenire a questa Corte una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta in data 26 ottobre 2021 dal difensore medesimo;
che, in conseguenza di tale rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese;
che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e compensa le relative spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021