Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.42111 del 31/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29799-2019 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PETTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato WALTER MANGANO;

– ricorrente –

contro

P.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPINA PIRRI e dall’avv. MASSIMILIANO FABIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 511/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 28/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. T.F. convenne in giudizio P.A., davanti al Tribunale di Patti, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza di dichiarazioni asseritamente calunniose rese dal convenuto, nonché per l’offesa dallo stesso recata alla memoria del defunto padre dell’attore.

Espose, a sostegno della domanda, che il P., sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri di ***** in ordine all’incendio di un box adibito a porcilaia di proprietà di L.C., sua convivente, aveva detto che il T. lo aveva minacciato di morte e aveva affermato che, avendo il suo defunto padre ucciso una persona a colpi di accetta, anch’egli avrebbe potuto compiere lo stesso gesto nei confronti del P.. A seguito di tale dichiarazione, il T. era stato arrestato come presunto autore dell’incendio, con successiva archiviazione del procedimento per non avere commesso il fatto. Chiese, quindi, il risarcimento dei danni derivanti da quelle dichiarazioni.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, dopo aver rigettato con sentenza parziale la domanda in relazione all’asserito reato di calunnia, con successiva pronuncia definitiva rigettò anche la domanda relativa alla presunta diffamazione della memoria del defunto, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., liquidato nella somma di Euro 15.000.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 28 giugno 2019, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Messina ricorre T.F. con atto affidato ad un unico complesso motivo. Resiste P.A. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e il controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine al motivo di appello col quale si chiedeva la riforma della decisione del Tribunale in ordine alla condanna di cui all’art. 96 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione del medesimo art. 96, prospettando un asserito errore da parte dei giudici di merito.

Osserva il ricorrente che la Corte d’appello, pur avendo rigettato nel merito il gravame da lui posto contro la sentenza del Tribunale, non ha fornito alcuna risposta al secondo motivo, col quale si chiedeva di riformare la decisione in ordine alla condanna per lite temeraria; ed ha aggiunto che di tale condanna, comunque, non sussisteva alcun fondamento giuridico.

2. Rileva la Corte, innanzitutto, che l’oggetto del presente giudizio non investe in alcun modo il merito della decisione sulla condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., né tantomeno la complessa vicenda che costituisce il presupposto di tale condanna.

La decisione di questa Corte riguarda la motivazione resa dalla sentenza d’appello, impugnata in questa sede, con la quale è stata integralmente confermata la decisione del Tribunale di Patti di rigetto della domanda risarcitoria per il reato di diffamazione, con condanna dell’attore T.F., oggi ricorrente, al pagamento delle spese di lite con il carico della condanna al pagamento di Euro 15.000 per lite temeraria.

2.1. Così chiariti i limiti della presente decisione, il Collegio osserva che il ricorso è fondato.

Ed invero la Corte d’appello di Messina, pur affermando di voler procedere all’esame “congiunto” dei motivi di appello e pur avendo dichiarato, nell’ultimo capoverso della motivazione, che la sentenza di primo grado doveva essere “integralmente confermata”, non ha speso nemmeno una parola per dare conto di aver esaminato il motivo di appello col quale era stata contestata la condanna per lite temeraria.

Ora, a prescindere dall’inquadramento della condanna nell’ipotesi dell’art. 96 cit., comma 1 o 3, e lasciando perciò da parte la questione della necessità o meno della prova effettiva del danno subito dalla parte che invoca la condanna per lite temeraria (Sezioni Unite, sentenze 20 aprile 2018, n. 9912, e 13 settembre 2018, n. 22405), assume un peso decisivo la circostanza che la Corte d’appello avrebbe comunque dovuto rispondere al quesito proposto; tanto più in considerazione dell’entità di quella condanna. E ciò senza necessità di stabilire se, nel caso in esame, la condanna pronunciata ai sensi dell’art. 96 cit. costituisca, o meno, un capo autonomo della decisione (v. l’ordinanza 20 giugno 2017, n. 15347). Poiché è mancata tale risposta, sussiste in modo chiaro la lamentata omissione di pronuncia.

Ne consegue che la sentenza deve essere cassata sul punto e che il giudice di rinvio dovrà riesaminare l’appello esclusivamente in ordine alla questione della condanna per lite temeraria (come, del resto, lo stesso ricorrente indica in modo evidente).

3. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione.

Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione personale, la quale deciderà l’appello colmando l’omissione di pronuncia e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021

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