Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.42113 del 31/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30869-2019 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI *****, che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIANO VITTORIA e ANNALISA AVOLIO;

– controricorrente –

O.A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

MORDINI, 14, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUDOVICA POLTRONIERI, rappresentato e difeso dagli avvocati COSIMO ANDREA VESTUTI e SILVIO D’ANDREA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, presso lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIANO VITTORIA e ANNALISA AVOLIO;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1503/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

RITENUTO

che l’Università degli studi di ***** ha proposto ricorso (principale) per cassazione, con atto notificato il 9 settembre 2019, avverso la sentenza n. 1503 del 2019 della Corte d’appello di Milano, depositata in data 4 aprile 2019;

che ha resistito con controricorso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di *****, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso, sul rilievo che la sentenza impugnata era stata notificata alla parte ricorrente in data 23 maggio 2019;

che al ricorso principale ha resistito anche O.A.N., con controricorso contenente ricorso incidentale;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

che il ricorso principale è improcedibile, perché, come risulta dalla certificazione della cancelleria di questa Corte, non è stato depositato dalla parte ricorrente nel termine di cui all’art. 369, c.p.c., comma 1;

che l’iscrizione a ruolo, infatti, è stata effettuata dalla parte più diligente, con certificato negativo;

che anche il ricorso incidentale è tardivo, posto che la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC non solo nei confronti della Università degli studi di *****, ma anche di O.A.N., sempre in data 23 maggio 2019, mentre il ricorso incidentale risulta spedito per la notifica in data 8 ottobre 2019, cioè ben oltre il termine breve di sessanta giorni;

che l’improcedibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo (Sezioni Unite, sentenza 14 aprile 2008, n. 9741, ordinanza 19 luglio 2018, n. 19188);

che trova applicazione, nel caso odierno, la giurisprudenza secondo cui il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, ovvero all’art. 327 c.p.c., comma 1, è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371 c.p.c., comma 2 (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, sentenza 26 marzo 2015, n. 6077);

che a tale esito segue la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti del controricorrente Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di *****, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, mentre vanno compensate le spese tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale e tra quest’ultimo e la Fondazione IRCCS; che sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale tardivo; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti del controricorrente Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di *****, liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge; compensa le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale e tra il ricorrente incidentale O. e l’IRCCS.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021

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