LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29858-2020 proposto da:
A.R.;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza 6 marzo 2019 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA (n. R.G. 4737/2018);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che, visto l’art.
380-ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione in camera di consiglio accolga l’istanza di regolamento di competenza.
FATTI DI CAUSA
1. A.R., con ricorso inoltrato personalmente al Tribunale di Reggio Emilia, definito testualmente come “ricorso cautelare urgente”, ha convenuto in giudizio l’Osservatorio nazionale sui diritti delle persone con disabilità autistica e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che gli venisse riconosciuta “d’equa riparazione dai torti subiti” per alcuni trattamenti discriminatori subiti nel corso della sua detenzione in carcere, in particolare per non avere l’Amministrazione tenuto conto della sua situazione di disabilità.
Nel giudizio cautelare si è costituito il Comune di Parma, chiedendo che il Tribunale dichiarasse la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano e, nel merito, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Il Comune ha precisato che il Sindaco di Parma era stato nominato tutore dell’ A. in data 5 giugno 2017, ma che il successivo 22 giugno aveva chiesto di poter rinunciare all’incarico. Accolta l’istanza, il Tribunale di Parma aveva nominato un altro tutore. Ciò premesso, il Comune ha rilevato che, pur prevedendo il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 28, che competente per territorio nelle controversie in materia di discriminazioni è il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha eletto domicilio, nella specie nessun elemento era stato fornito dall’ A. tale da dimostrare un qualche suo collegamento territoriale col Tribunale di Reggio Emilia. Ragione per cui, essendo il ricorrente detenuto a Milano, la competenza per territorio doveva radicarsi presso il Tribunale di quella città.
Con ordinanza del 6 marzo 2019 il Tribunale adito ha accolto l’eccezione e ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, dovendosi ritenere competente il Tribunale di Milano.
Ha osservato il Tribunale che tale competenza sussisteva in quanto l’ A. era detenuto presso il carcere di ***** e nel circondario milanese si sarebbero verificate le discriminazioni da lui lamentate, per cui detta competenza sussisteva anche in base all’art. 25 c.p.c. (foro erariale). Nella specie, benché il ricorrente avesse dichiarato di aver eletto domicilio a Reggio Emilia, tale elezione non poteva considerarsi valida, trattandosi di un’indicazione priva di un reale e concreto collegamento col territorio di Reggio Emilia e determinata esclusivamente sulla base di ragioni di opportunità e convenienza, non rilevanti ai fini della competenza (il domicilio eletto era presso la Casa comunale di quella città).
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale propone regolamento di competenza A.R., senza assistenza di alcun difensore. Il ricorso non risulta notificato alle controparti, che non si sono costituite in questa sede.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha presentato una requisitoria scritta, chiedendo che la Corte accolga il regolamento e dichiari la competenza del Tribunale di Reggio Emilia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente rileva, innanzitutto, testualmente, di essere “cittadino comunitario in Italia senza fissa dimora, senza residenza effettiva, in dimora coatta in seguito estradizione U.E.”. Aggiunge, inoltre, di aver diritto di proporre il regolamento di competenza in proprio, senza l’assistenza di un difensore.
Ciò premesso, egli osserva che la detenzione in carcere, essendo una “dimora coatta”, non sarebbe idonea a radicare la competenza presso il Tribunale di Milano e dichiara di aver eletto domicilio, a partire dal 22 luglio 2017, presso gli Istituti penitenziari di Reggio Emilia, sicché non avrebbe alcun rilievo l’attuale sua detenzione a Milano. L’elezione di domicilio avrebbe rilievo anche in previsione del giudizio di merito, in base alla L. 6 marzo 1998, n. 40, art. 42, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28.
L’ A. rileva, inoltre, che il luogo di esecuzione della pena detentiva è per lui il carcere di Reggio Emilia e che il suo trasferimento al carcere di Milano si è reso necessario per “cure extraregionali”.
A sostegno del regolamento, il ricorrente ricorda di aver promosso il giudizio cautelare per ottenere il rispetto della normativa sul trattamento carcerario; in particolare, egli dichiara di essere soggetto autistico e transgender e di aver chiesto il risarcimento del danno per il periodo “vissuto nel pregiudizio con preventivo accertamento della gravità del danno”.
2. Osserva la Corte, innanzitutto, che il regolamento di competenza può essere proposto, nel caso specifico, anche dal ricorrente personalmente, posto che il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 28, comma 3, prevede che nelle controversie in materia di discriminazione le parti possono stare in giudizio personalmente nel giudizio di primo grado. Tale possibilità fa sì che la parte possa stare in giudizio personalmente anche nel regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 82 c.p.c., come questa Corte ha già stabilito in un caso, benché differente, ma tuttavia proposto dal medesimo odierno ricorrente (ordinanza 13 marzo 2020, n. 7241).
Allo stesso modo, può essere superato anche il problema dell’omessa notifica del regolamento di competenza, posto che il ricorrente, certamente non abilitato a compiere personalmente le notifiche (ordinanza 18 giugno 2018, n. 15962), risulta comunque essersi attivato, pur nel suo stato di detenzione, affinché alle notifiche provvedesse l’amministrazione carceraria del luogo dove egli era detenuto.
Ciò nonostante, il Collegio osserva che il ricorso deve ugualmente essere dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Questa Corte ha già rilevato nella citata ordinanza n. 15962 del 2018 – pronunciata in relazione ad un ricorso proposto dal medesimo odierno ricorrente – che l’elezione di domicilio compiuta ad hoc non può consentire di radicare la competenza per territorio in un luogo “del tutto privo di qualsiasi aggancio ad uno specifico atto o negozio giuridico”, posto che l’atto di elezione “deve evidenziare un nesso di strumentalità necessaria”. In quella pronuncia, quindi, la Corte ha rilevato che il ricorso non consentiva di stabilire “se l’allegata elezione di domicilio presso il carcere di Reggio Emilia risponda allo schema legale ex art. 47 c.c. e possa, quindi, considerarsi valido presupposto di fatto idoneo a radicare la competenza territoriale avanti quel Giudice”. Affermazione, questa, pienamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’elezione di domicilio anomala non è vincolante ai fini di individuare il giudice territorialmente competente (così l’ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30141, emessa in relazione ad una vicenda del tutto diversa).
Nel caso odierno si è verificata una situazione in tutto coincidente con quella oggetto dell’ordinanza suindicata. L’ A., infatti, ha dichiarato di aver eletto domicilio a Reggio Emilia esclusivamente sulla base del fatto che in quella città si trova la struttura carceraria nella quale egli sta scontando la pena, ma non ha evidenziato alcun effettivo suo legame con Reggio Emilia che sia tale da giustificare l’elezione di domicilio così come prevista dall’art. 47 c.c..
Ne’ può tacersi – come pure l’ordinanza n. 15962 del 2018 ha rilevato -che l’odierno ricorrente risulta dagli atti di causa essere stato prima assoggettato ad amministrazione di sostegno e poi, con ogni probabilità, interdetto per infermità di mente; per cui non è affatto sicuro che egli sia titolare della piena capacità di agire. Tale dubbio investe alla radice la possibilità stessa di proporre il presente regolamento di competenza senza l’assistenza di un tutore.
3. Il regolamento di competenza, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte di altri soggetti.
Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021