Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.42117 del 31/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11805-2021 proposto da:

ELIMEDITERRANEA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato LEO PICCININNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADRIANA NERI;

– ricorrente –

contro

HELIJET.IT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE SCORDO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 640/2021 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 22/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, il quale ha chiesto che il ricorso venga accolto, dichiarandosi la competenza per territorio del Tribunale di Vicenza.

FATTI DI CAUSA

1 La Edilmediterranea s.r.l. in liquidazione ha convenuto a giudizio, davanti al Tribunale di Vicenza, la Helijet s.r.l., chiedendo che fosse dichiarata l’inesistenza dei crediti vantati dalla società convenuta, con diffida stragiudiziale, in relazione alla gestione dell’associazione temporanea di impresa sottoscritta dalle due società a Catanzaro, nonché il pieno e regolare adempimento della società attrice rispetto agli obblighi stabiliti per il medesimo titolo nei confronti della convenuta.

Si è costituita in giudizio la società convenuta, eccependo in via preliminare l’incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Tribunale di Messina, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Con sentenza del 22 marzo 2021 il Tribunale adito ha accolto l’eccezione, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Catanzaro, davanti al quale ha disposto la riassunzione nei termini di legge, ed ha condannato la società attrice al pagamento delle spese di lite.

Ha osservato il Tribunale che tra la società attrice (originariamente con sede a *****, poi trasferita a *****) e la società convenuta (con sede a *****) erano intercorsi un contratto di noleggio di elicotteri stipulato a ***** e una partecipazione comune ad una A.T.I., il cui regolamento era stato stipulato a ***** e il rogito a *****.

Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che le pretese oggetto di causa “nascono tutte dal Regolamento dell’ATI stipulato a *****”; e comunque, anche la domanda di accertamento di crediti positivamente esistenti era fondata sempre sul Regolamento citato o sul contratto di noleggio degli elicotteri, anch’esso concluso a *****. La domanda di condanna al pagamento di una somma, infine, non era idonea a radicare la competenza presso la sede della società attrice (creditrice), trattandosi della richiesta di pagamento di una somma non esattamente determinata.

2. Avverso la sentenza propone regolamento di competenza la Edilmediterranea s.r.l. in liquidazione, con atto affidato a tre motivi e affiancato da memoria.

Resiste la Helijet s.r.l., con memoria difensiva nella quale chiede che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Messina o, in subordine, confermata la competenza del Tribunale di *****.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha presentato una requisitoria scritta, chiedendo che la Corte accolga il regolamento e dichiari la competenza del Tribunale di *****.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un primo motivo la società ricorrente rileva, innanzitutto, che la competenza dovrebbe radicarsi presso il Tribunale di ***** in quanto l’eccezione di incompetenza sarebbe stata irritualmente sollevata. La società convenuta, infatti, si era limitata a sollevare l’eccezione richiamando soltanto l’art. 19 c.p.c. e il foro delle persone giuridiche, senza contestare i possibili criteri di competenza alternativi di cui all’art. 20 c.p.c., per cui si tratterebbe di eccezione inammissibile.

In particolare, la competenza sarebbe del Tribunale di ***** ai sensi dell’art. 20 cit., perché il luogo dove l’obbligazione è sorta dovrebbe essere identificato in *****, perché li fu sottoscritto il contratto del 26 gennaio 2015; e ***** sarebbe il Tribunale competente anche secondo il criterio del luogo di esecuzione dell’obbligazione, dato che la ricorrente ha avanzato domanda di pagamento della somma di Euro 103.201,22, cioè una somma esattamente determinata.

2. Con un secondo motivo la società ricorrente lamenta violazione dell’art. 38 c.p.c., osservando che il Tribunale di *****, eccedendo rispetto ai suoi poteri, avrebbe completato e riempito di contenuto un’eccezione di incompetenza che era stata presentata in comparsa di risposta secondo argomentazioni del tutto generiche. La società convenuta, tra l’altro, non aveva mai indicato come foro competente il Tribunale di *****, avendo nella comparsa di risposta invocato la competenza del Tribunale di Messina.

3. Il ricorso è fondato.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del testo previgente del medesimo art. 38, comma 3 – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell’eccezione richiede un’attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (così, fra le altre, le ordinanze 4 agosto 2011, n. 17020, 20 agosto 2020, n. 17374, e 5 novembre 2020, n. 24632).

Nel caso in esame la società Helijet si è limitata, nella comparsa di risposta davanti al Tribunale di Vicenza, a sostenere che il foro competente per la causa odierna doveva considerarsi quello di Messina, luogo della sede della società. In tal modo, però, essa ha contestato l’incompetenza in base al solo art. 19 c.p.c., senza nulla dire a proposito dell’art. 20 c.p.c. e dei fori alternativi ivi regolati (c.d. forum contractus e forum destinatae solutionis).

La genericità ed insufficienza della contestazione avrebbe dovuto indurre il Tribunale vicentino a rigettare la relativa eccezione, trattenendo presso di sé la causa incardinata, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni per iscritto.

4. Il ricorso, pertanto, è accolto, dovendosi dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Vicenza.

A tale esito segue la condanna della società resistente al pagamento delle spese del regolamento di competenza, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Vicenza e condanna la Helijet s.r.l. al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021

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