LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25710/2018 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ELENA ARGENTO;
– ricorrente –
contro
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORESTANO FRANCESCO 21, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PONTESILLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO MICHELE BONINCONTRO, SALVATORE BONINCONTRO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 346/2018 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 15/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 maggio 2021 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MISTRI Corrado, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di ENNA proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Enna, avverso il Decreto Ingiuntivo richiesto ed ottenuto da B.G. per compensi professionali maturati per il servizio prestato di riabilitazione cardiologica ambulatoriale presso il *****, autorizzato con Delib. 22 novembre 2001, eccependo l’insussistenza del credito per l’assoluta nullità del rapporto sottostante evidenziato dalla revoca dell’incarico avvenuta in data 16.06.2002, come da Delib. che veniva prodotta.
Il Tribunale di Enna, nella resistenza dell’opposto, con sentenza n. 128 del 2011, accoglieva l’opposizione dell’ASP e revocava il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale.
In virtù di appello interposto dal B., la Corte di appello di Caltanissetta, nella resistenza dell’appellato, accoglieva il gravame e per l’effetto confermava il decreto ingiuntivo, ritenendo le Aziende Sanitarie locali enti pubblici economici, le quali svolgerebbero attività in regime di diritto privato e pertanto non assoggettabili alla disciplina di cui al R.D. n. 383 del 1934, con conseguente validità della Delib., di conferimento dell’incarico de quo.
Avverso la sentenza della Corte d’appello l’ASP ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi, cui ha replicato il B. con controricorso.
Il ricorso – previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato – è stato inizialmente avviato per la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta – 2 sezione civile. All’esito dell’adunanza camerale fissata al 09.01.2020, con ordinanza interlocutoria n. 2284 del 2020 depositata il 30.01.2020, il Collegio rilevava che nelle more del giudizio era intervenuta fra le medesime parti sentenza n. 17358 del 2019 di questa Corte – allegata alla memoria ex art. 380 bis c.p.c., da parte controricorrente – che poneva la questione del giudicato eventualmente formatosi sul medesimo rapporto quanto alla nullità o meno del contratto e, per l’effetto, anche rispetto alla misura del relativo compenso maturato, oggetto di domanda da parte del B., per cui riteneva opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza per la discussione, dovendo essere sottoposta al contraddittorio delle parti siffatta circostanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 c.p.c., comma 2 e art. 384 c.p.c., comma 3, proprio per consentire alle stesse di dedurre sul punto.
La sola parte controricorrente ha depositato memoria in data 7 luglio 2020 sulla questione rilevata d’ufficio, con la quale ha anche invitato questa Corte a provvedere d’ufficio a correzione di errore materiale della sentenza n. 17358 del 2019.
Il ricorso veniva nuovamente posto in discussione per la decisione allo stato degli atti all’udienza del 5 maggio 2021, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. in L. n. 176 del 2020.
In prossimità della udienza pubblica è stata depositata dal sostituto procuratore generale, Dott. Corrado Mistri, memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso dell’accoglimento del ricorso.
Il ricorrente e il controricorrente hanno curato il depositato di memoria ex art. 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del L. n. 833 del 1978, art. 49, comma 4, istitutiva del Servizio Sanitario Regionale introdotto dalla L. n. 181 del 1982, art. 13 e della L.R. 23 dicembre 2003, n. 23, art. 27, comma 1 bis e della L.R. n. 69 del 1981, art. 22, nonché del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 13 bis, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per erronea individuazione della natura giuridica delle AA.SS.PP..
Ad avviso della ricorrente la Corte di appello avrebbe errato nel qualificare la natura giuridica dell’ASP non riconoscendo che la stessa sia sottoposta al principio della copertura finanziaria degli atti amministrativi.
I due motivi, per evidenti ragioni di connessione argomentativi possono essere trattati congiuntamente. Essi sono fondati.
Come accertato dalla sentenza n. 17358 del 2019 di questa Corte – che spiega efficacia di giudicato nel presente giudizio vertendo fra le medesime parti ed attenendo allo stesso rapporto, seppure sotto il diverso profilo del risarcimento dei danni lamentati dal professionista, laddove però la Corte distrettuale aveva condiviso la tesi difensiva della ASP, controricorrente – sia la L.R. Sicilia 18 aprile 1981, n. 69, recante “Norme sulla contabilità e l’amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali”, la quale disciplina in maniera rigorosa e puntuale la gestione finanziaria e le modalità di spesa dei predetti enti, individuando in modo analitico le fasi del procedimento relativo alle spese (art. 21), oltre a disporre che “Tutti i provvedimenti che comportano spese devono indicare l’ammontare ed i mezzi per farvi fronte. Gli organi dell’unità sanitaria locale assumono gli impegni, secondo le rispettive competenze, nei limiti degli stanziamenti del bilancio in corso”, oltre a prescrivere, altresì, che “Tutte le proposte di atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio dell’unità sanitaria locale devono essere trasmesse, unitamente alla relativa documentazione, al servizio economico – finanziario, il quale, accertate la legittimità della spesa, l’esatta imputazione del bilancio nonché la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la registrazione provvisoria dell’impegno (art. 23, comma 1). Tutti gli atti adottati che comportano oneri a carico del bilancio devono essere trasmessi al servizio economico – finanziario per la registrazione definitiva del relativo impegno di spesa” (art. 23, comma 2), impone, ancora, che “Gli atti d’impegno devono contenere l’indicazione della situazione contabile del capitolo a cui la spesa viene imputata” (art. 23, comma 3), sia in virtù del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis, recepito espressamente dalla Regione Sicilia con la L.R. 3 novembre 1993, n. 30, art. 1, le unità sanitarie locali vengono individuate quali aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali, normativa che però non prevede alcuna deroga alle norme ed ai principi in tema di regolarità contabile delle spese, fissati dalla normativa regionale, nei termini sopra ricostruiti.
Di qui l’esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la pubblica amministrazione contraente, che si pone quale presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale della P.A. (in tal senso v. Cass. n. 17770 del 2017), con la conseguenza che ove la Delib. di un conferimento di un incarico professionale di consulenza sia stata adottata senza la necessaria copertura finanziaria, rende legittima la successiva Delib. di cessazione dell’incarico assunta dall’ente pubblico (in termini, Cass. n. 17358 del 2019).
Ne’ siffatto accertamento può formare oggetto della richiesta di correzione di errore materiale, come da istanza del B. nella memoria illustrativa, costituendo non già un errore materiale ma un accertamento in fatto della quadro normativo applicabile al caso di specie.
Tanto chiarito, ne discende che, diversamente da quanto statuito della Corte distrettuale, anche nell’ordinamento della regione Sicilia l’adozione dell’impegno di spesa, quale accantonamento e destinazione di una somma per la realizzazione di una determinata iniziativa onerosa, costituisce per le Aziende Sanitarie atto imprescindibile, perché assicura la corretta gestione delle risorse pubbliche e la necessaria copertura finanziaria della spesa secondo criteri di regolarità contabile. Con la conseguenza che l’assenza dell’impegno di spesa e della copertura finanziaria della Delib. di conferimento dell’incarico di consulenza al B., verificata con accertamento non più censurabile da questa Corte, per un verso rende legittima la Delib. 16 giugno 2002, con la quale è stata disposta la revoca dell’incarico conferito al B., e, per altro verso non consente di riferire alla odierna ricorrente l’attività negoziale che, in esecuzione della precedente Delib. 22 novembre 2001, si è compendiata nel conferimento dell’incarico di consulenza al B..
Il ricorso va dunque accolto.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti, decide nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, annullando il decreto ingiuntivo ottenuto dal B. nei confronti dell’Azienda Sanitaria locale di Enna per i compensi professionali,si rigetta la originaria domanda monitoria.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per tutte le fasi.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda monitaria del B. svolta nei confronti dell’Azienda Sanitaria locale di Enna;
condanna il controricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione ricorrente delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in Euro 4.650, di cui Euro 150,00 per esborsi, nonché di quelle del giudizio di appello che liquida in complessivi Euro 5.180,00, di cui Euro 180,00 per esborsi e quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge per ogni fase.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021