LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17776/2017 proposto da:
SUPERMERCATO G.M. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio PLACIDI e rappresentata e difesa dall’avvocato PIER PAOLO GRIMALDI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO *****, C.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 675/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
1. Il condominio ***** conveniva in giudizio la società Supermercato GM s.r.l. L’attore lamentava che la convenuta avesse realizzato illegittimamente delle opere metalliche nell’immediatezza dei propri locali, in particolare un manufatto consistente in una copertura in pannelli prefabbricati, saldamente ancorati al terreno, che poggiava al muro perimetrale dell’edificio condominiale, nonché intollerabili immissioni di fumo, odori e rumori; chiedeva pertanto la condanna della convenuta alla rimozione delle opere e alla cessazione delle immissioni, oltre al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Interveniva volontariamente nel giudizio C.G., condomino del *****, il quale allegava di essere stato vittima di un tentativo di furto nel suo appartamento e che tale tentativo era stato agevolato dall’esistenza della struttura metallica sopra indicata. Nelle more del procedimento, C. domandava l’immediata rimozione della struttura metallica e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 700 c.p.c.; la domanda cautelare veniva rigettata e poi accolta in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.; con ordinanza del 22 luglio 2005 il Tribunale di Foggia ordinava pertanto la rimozione della struttura e la società Supermercato GM ottemperava all’ordine.
Il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza n. 150/2011, con la quale il Tribunale di Foggia dichiarava cessata la materia del contendere e compensava tra le parti le spese processuali.
2. Avverso detta sentenza proponevano distinti atti di appello il condominio e il condomino C., chiedendo di confermare l’ordinanza cautelare del 22 luglio 2005 e anzitutto denunciando con il primo motivo la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto, dichiarata cessata la materia del contendere senza che ve ne fossero i presupposti, il giudice di primo grado non si era pronunciato sulle domande di rimozione e di cessazione delle immissioni fatte valere dal condominio e dal condomino; con il secondo motivo gli appellanti si dolevano dell’omessa pronuncia sulle domande di risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio Supermercato GM, eccependo preliminarmente l’inammissibilità degli appelli e comunque chiedendo di rigettarli.
La Corte d’appello di Bari, riuniti gli appelli, accoglieva il primo motivo e rigettava il secondo motivo di gravame. In particolare, la Corte affermava che il Tribunale non poteva dichiarare cessata la materia del contendere in quanto la rimozione della struttura metallica era stata effettuata da Supermercato GM in esecuzione del provvedimento d’urgenza (dopo il procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c.) senza riconoscimento delle altrui ragioni, così come emergeva dalle conclusioni rassegnate in prime cure “non espressive della volontà di ritenere superato ogni contrasto al riguardo”; inoltre ad avviso del giudice d’appello in primo grado non erano state considerate le risultanze probatorie dalle quali risultava la fondatezza di alcune delle altre pretese fatte valere dall’originario attore e dal condomino intervenuto.
3. Avverso la pronuncia 25 maggio 2017, n. 675 della Corte d’appello ricorre per cassazione la società Supermercato GM s.r.l..
Gli intimati condominio ***** e C.G. non hanno proposto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
I. Con l’unico articolato motivo di ricorso la ricorrente denuncia “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex n. 4 del medesimo articolo violazione dell’art. 112 c.p.c. e ancora in relazione ai nn. 3 e 4 violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”. Ad avviso della ricorrente il Tribunale non si sarebbe limitato a dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla rimozione della struttura metallica (circa la quale la Corte d’appello non avrebbe considerato l’ordinanza cautelare che aveva a sua volta dichiarato la cessazione del contendere) ma avrebbe anche rigettato la domanda relativa alle immissioni, decisione non censurata con i due motivi di appello e, pertanto, passata in giudicato; con la conseguenza, anzitutto, che la pronuncia di appello sarebbe viziata da ultra-petizione avendo la Corte accolto la domanda relativa alle immissioni e, per di più, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado e non rinnovata in appello; inoltre, tale illegittima decisione della Corte d’appello si è riverberata sul provvedimento relativo alle spese.
Il motivo è infondato. Quanto alla ordinanza cautelare, va sottolineato che la cessazione del contendere è stata pronunciata in relazione al ricorso presentato ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c. e che in ogni caso le misure cautelari, pur coinvolgendo diritti soggettivi, hanno carattere provvisorio, non statuendo in via definitiva su una controversia, cosicché non hanno attitudine ad acquisire autorità di giudicato sostanziale (v. per tutte, Cass. 23763/2016). Quanto, invece, alla invocata pronuncia del Tribunale va osservato che la decisione di primo grado è stata una declaratoria di cessazione della materia del contendere e che tale declaratoria è stata contestata dagli appellanti, cosicché la Corte d’appello non è incorsa nel denunciato vizio di ultrapetizione. Va precisato, inoltre, che il giudice d’appello non era obbligato a disporre una nuova consulenza tecnica in secondo grado, ma era legittimato a valutare la consulenza espletata nel giudizio precedente (per il principio secondo il quale “rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative”, cfr. Cass. 27247/2008 e più di recente, Cass. 14338/2012). Pertanto, è infondata anche la censura relativa alla ripartizione delle spese operata da parte della Corte d’appello.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Non vi è pronuncia sulle spese non avendo gli intimati proposto difese nel presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021