Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.42126 del 31/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 377-2017 proposto da:

L.G., L.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ELVIA RECINA, 19, presso lo studio dell’avvocato ANGELA FERRARI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE DI SABATO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

D.C.M., quale esercente la potestà genitoriale sul minore M.M., M.V., M.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato CORRADO GRANDE, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE PORCARI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

nonché contro L.G., B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 362/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 14/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 362/2016 resa pubblica il 14.10.2016, ha respinto l’impugnazione proposta da L.G. (nato il *****) e L.F. contro la sentenza del Tribunale di Matera che, in accoglimento della domanda di revindica proposta da L.G. (nato il *****) contro M., F. e L.G. (nato il *****), in contraddittorio con i chiamati in causa D.C.M., T. e M.V. nonché B.G., aveva dichiarato che “il diritto di proprietà esclusiva…di una parte dell’aia comune e delle adiacenti passate…spetta all’attore”.

Per giungere a tale conclusione la Corte di merito, per quanto interessa, ha osservato:

– che nel caso di appartenenza del bene ad un comune originario dante causa, l’onere della prova era attenuato;

– che l’attore G. (nato nel *****) aveva assolto a tale onere dimostrando il proprio titolo di acquisto (atto di vendita del 1928 in favore del comune dante causa L.G. fu Gi.; atto di donazione del 1937 con cui quest’ultimo (nonno dell’attore e padre della convenuta M.) aveva trasferito al figlio A. (padre dell’attore), tra l’altro, “il diritto alla quarta parte dell’aia e delle passate comuni”;

– che il trasferimento de “il diritto alla quarta parte dell’aia” di cui alla donazione del 1937 fatta dal comune dante causa G. al figlio A. andava riferito agli interi diritti vantati sulla corte (pari ad un quarto dell’intero appunto);

– che conseguentemente con la donazione del 1945 in favore della figlia M., non potendo più trasferire la comproprietà dell’aia, aveva inteso trasferire in sostanza un diritto di servitù, così dovendosi intendere la formula “con i diritti all’aia e suoli comuni con altri comproprietari”;

– che l’atto di conferimento di incarico al geometra Capurso di procedere a frazionamento dell’area sarebbe al più una confessione giudiziale fatta ad un terzo e come tale non avente valore legale.

2 Contro tale sentenza L.G. (nato il *****) e L.F. hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi contrastati con controricorso dai D.C.- M. mentre le altre parti non hanno svolto difese.

In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 948 cc. per avere la Corte d’Appello affermato il principio di attenuazione dell’onere probatorio nei confronti di chi si assuma comproprietario avente causa dall’originario unico proprietario e spieghi (anche in via subordinata) domanda o eccezione riconvenzionale volta al riconoscimento del proprio limitato diritto di comproprietà del bene oggetto di rivendicazione. Osservano che non risultava neppure dimostrata la successione di G. (nato nel *****) al padre A.. Richiamano, quindi, i titoli in atti ricostruendone la portata nel senso favorevole alla tesi del trasferimento della comproprietà dell’aia alla originaria convenuta M. (precisamente i 3/4 della quota pari a sua volta ad 1/4 del totale).

Il motivo è infondato.

La presente controversia ha ad oggetto l’accertamento della appartenenza della quota di un quarto dei diritti di proprietà relativi all’aia e alle passate comuni, site nel complesso immobiliare denominato “*****” in *****, sorgendo contrasto sulla appartenenza di tale porzione in proprietà esclusiva all’attore originario L.G. (nato nel *****) oppure in comunione con la zia L.M. (oggi i suoi aventi causa).

Ciò premesso, e assodato che non è in contestazione la natura giuridica dell’azione intrapresa dagli originari attori (azione di rivendicazione della proprietà), il motivo in esame pone il problema dell’onere probatorio in tema di revindica allorché – come nel caso in esame – è pacifico che il bene in contestazione apparteneva precedentemente ad un comune dante causa (precisamente, L.G. fu Gi.).

Ebbene, come ripetutamente affermato da questa Corte, il rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell’originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l’onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 22598 del 05/11/2010 Rv. 614824; Sez. 2, Sentenza n. 9303 del 17/04/2009 Rv. 608112; Sez. 2, Sentenza n. 4975 del 11/03/2004 Rv. 570986; cfr. altresì Sez. 2, Sentenza n. 694 del 18/01/2016 Rv. 638681; Sez. 2 – Sentenza n. 25793 del 14/12/2016 Rv. 642159).

Appare allora conforme al diritto la decisione impugnata laddove, prendendo le mosse dalla non contestata originaria appartenenza del bene (metà dell’aia) al comune dante causa L.G. fu Gi. in virtù dell’atto di vendita del 9.4.1928 – con cui il predetto G. fu Gi. acquistava, tra l’altro, la metà dell’aia insieme a tale B.S. – ha ritenuto di attenuare l’onere probatorio a favore della parte attrice in revindica, ritenendo sufficiente la donazione del 1937 fatta da G. fu Gi. al figlio A. e poi – con apprezzamento basato sulla proposizione di una domanda giudiziale di usucapione in veste di erede e sulla divisione del 13.6.2002 (v. pag. 12 sentenza) – la successione iure hereditatis dell’attore G. (nato nel *****) nei diritti spettanti al padre A.: la censura quindi non è idonea a scalfire la decisione, proprio perché non si confronta correttamente col principio dell’attenuazione dell’onere probatorio in tema di revindica la cui applicazione – è bene chiarirlo – richiede unicamente l’originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa e successivi titoli di acquisto validi.

2 Col secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 948,2697 c.c. e art. 1362 c.c. e ss. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., rimproverando alla Corte d’Appello di avere affermato che l’espressione “diritto alla quarta parte dell’aia e delle passate comuni”, idonea ad escludere che il donante avesse trasferito “la quarta parte di quello che possiedo” implicasse naturaliter il trasferimento al donatario dell’intera quota in proprietà esclusiva, piuttosto che in comune ed indiviso con il donante.

3 Col terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2735 e 1158 c.c. nonché 116 c.p.c. per avere la Corte di merito escluso la rilevanza confessoria inter-partes alla scrittura 16.4.1993 o subordinatamente, il valore di prova diretta ad usucapionem.

4 Col quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 948,2697,1362 e ss c.c. in relazione all’art. 12 preleggi, nonché degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’Appello affermato, come già il Tribunale, che l’espressione “con i diritti all’aia e suoli comuni con altri comproprietari” sia da intendere riferita al trasferimento di un mero diritto di servitù”. Si osserva che nessuna delle parti aveva mai chiesto il riconoscimento dell’esistenza di una servitù di passaggio in favore di L.M. e quindi è evidente il vizio di ultrapetizione in cui sono incorsi i giudici di merito nel far ricorso alla figura della servitù di passaggio una volta esclusa immotivatamente la comproprietà dell’aia. La decisione, a dire dei ricorrenti, si rivela illogica e insostenibile perché contraria al tenore letterale della clausola cui è estraneo ogni riferimento a diritti di servitù che deve intendersi riferita esclusivamente al trasferimento della proprietà. Osservano che tale soluzione interpretativa trova conferma anche nel comportamento delle parti che si sono sempre riconosciute comproprietarie indivise, come risulta anche dalla documentazione. La soluzione interpretativa adottata dai giudici di merito, inoltre, non spiega perché mai il comune dante causa abbia inteso, con l’atto del 1937, donare al figlio A. l’esclusiva titolarità della sua quota dei diritti sull’aia e passate comuni riservando a sé un presunto implicito diritto di servitù di passaggio.

5 Col quinto ed ultimo motivo, infine, i ricorrenti denunziano l’omesso esame circa un fatto decisivo (qualificazione del diritto agito dalla convenuta sull’aia e passate comuni) oggetto di discussione tra le parti. Secondo i ricorrenti l’iter argomentativo è illogico avendo il giudice di merito: omesso di considerare il contrasto della pretesa dell’attore con i comportamenti tenuti per oltre cinquanta anni dalla convenuta che aveva sempre posseduto la quota indivisa dell’aia e delle passate; fatto ricorso all’istituto della servitù per giustificare i diritti all’aia e passate comuni ed evitare che L.M. (ed oggi la parte ricorrente) restasse priva di ogni possibilità di uso dei diritti d’uso dell’aia e delle passate comuni; omesso di considerare il dato letterale per cui la quota dell’aia comune è stata oggetto di trasferimento in comunione ed indiviso nell’atto di donazione del 1937 ed in tale stato è stata trasferita dall’originario comune genitore alla figlia M. in occasione della donazione del 1945.

6 Il terzo motivo è fondato.

In tema di prova civile, l’indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione – e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte – si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazione immune da vizi logici (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3698 del 14/02/2020 Rv. 657253; Sez. 3, Sentenza n. 5330 del 04/04/2003 Rv. 561903; v. anche Sez. 2 -, Ordinanza n. 2048 del 24/01/2019 Rv. 652350).

Nel caso di specie, in sede di appello si era dedotto, tra l’altro, il valore confessorio dei documenti prodotti in primo grado e sottoscritti dalle parti, in quanto essi – a dire degli appellanti – evidenziavano l’opinione comune a tutte le parti processuali sulla appartenenza della particella 27 in comproprietà a L.M. (cfr. sentenza pag. 8).

In particolare, si discute della scrittura privata del 16.4.1993 firmata anche da L.G. nato nel ***** e dal rappresentante di L.M., con cui le parti, dichiarandosi comproprietarie della particella *****, incaricavano il geometra C.G. di procedere al relativo frazionamento, avendo di comune accordo deciso di procedere allo scioglimento della comunione.

La Corte d’Appello, in presenza di un tale documento, che gli originari convenuti avevano prodotto non solo per comprovare il pacifico possesso ad usucapionem dei convenuti, ma anche per dimostrare l’esistenza di una confessione, avrebbe dovuto analizzarne adeguatamente la portata, ma non lo ha fatto, essendosi limitata, in poco più di un rigo, a qualificarla “al più” come una “confessione stragiudiziale fatta ad un terzo e, come tale, non avente valore di prova legale” (cfr. pag. 13).

Come si vede, una motivazione di tal genere è solo apparente perché non considera che le dichiarazioni, prima di essere portate a conoscenza del terzo (cioè il geometra incaricato della pratica catastale), erano state rese congiuntamente dalle parti (per quanto qui interessa, L.G. nato nel ***** e il rappresentante di L.M., “l’ing. L.G.”).

A tale rilevante lacuna motivazionale si aggiunge anche un palese errore di diritto perché, quand’anche la Corte d’Appello avesse voluto qualificare l’atto come confessione stragiudiziale resa ad un terzo, avrebbe dovuto comunque apprezzarla liberamente, come prescrive testualmente l’art. 2735 c.c. al comma 1, piuttosto che sottrarsi ad ogni valutazione sol perché “non avente valore di prova legale”.

A tali lacune rimedierà il giudice di rinvio.

Anche il quarto e il quinto motivo – che ben possono essere esaminati congiuntamente, in quanto relativi ai diritti di cui il comune dante causa poteva disporre – sono fondati.

La Corte d’Appello, interpretando le clausole della donazione del 1937, ha ritenuto che il donante abbia inteso donare al figlio A. la quarta parte del bene nella sua interezza, cioè tutti i diritti di comproprietà sull’aia (cfr. pag. 13). Non risulta però una riserva di servitù di passaggio a favore del donante perché la donazione nulla prevede al riguardo (cfr. le parti di rilievo riportate nella sentenza a pagg. 12 e 13).

Non si comprende, allora, come sia possibile per un soggetto, già privatosi “di tutti i diritti di comproprietà” sull’aia con una donazione del 1937 in favore di un figlio, donare otto anni dopo, nel 1945, all’altra figlia una “servitù di passaggio” su un bene di cui non era più proprietario (viene da richiamare il famoso brocardo “nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet”).

La sentenza deve quindi essere cassata anche in relazione a questi motivi per nuovo esame da parte del giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione e che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

Resta così logicamente assorbito l’esame del secondo motivo.

PQM

la Corte accoglie il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso; rigetta il primo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021

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