LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36291 – 2019 R.G. proposto da:
RODA s.p.a., (già “Costruzioni Rino 96” s.r.l.) – c.f. ***** –
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giuseppe Ferrari, n. 35, presso lo studio dell’avvocato Massimo Filippo Marzi, che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Angelo Maiolino, ed all’avvocato Giorgio Massarotto, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
BETA 1 s.r.l., – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Andrea Finzi, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Vascello, n. 16, presso lo studio dell’avvocato Pierluigi Rocchi;
– controricorrente –
CURATORE del fallimento della “*****” s.r.l. in liquidazione, (già “*****” s.r.l.) – c.f. ***** – in persona del dottor C. A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1639/2019 della Corte d’Appello di Brescia;
preso atto che la “Roda” s.p.a. ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso;
preso atto che la “Beta 1” s.r.l. ha ritualmente dichiarato di aderire alla rinunzia.
FATTO E DIRITTO
ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; dato atto che nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità anche nei confronti del curatore del fallimento della “*****” s.r.l. in liquidazione;
dato atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio introdotto con il ricorso proposto dalla “Roda” s.p.a., iscritto al n. 36291/2019 R.G.; dà atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis medesimo D.P.R..
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021