Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.42133 del 31/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15407-2017 proposto da:

D.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA n. 109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, rappresentato e difeso dall’avvocato COSMO MARIA GAGLIARDI;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO n. 1/A, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO SCARSELLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4141/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 21.3.2005 D.S.G. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 348/2005, emesso dal Giudice di Pace di Firenze, in virtù del quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento, in favore di G.G., della somma di Euro 2.582,28 a titolo di compenso per alcune prestazioni odontoiatriche eseguite dall’opposto in favore dell’opponente. Quest’ultimo, in particolare, eccepiva l’esecuzione non a regola d’arte della prestazione e spiegava domanda riconvenzionale per il correlato risarcimento del danno.

Nella resistenza del G. il Giudice di Pace disponeva la separazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che sospendeva, dalla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, che rimetteva al Tribunale, competente per valore.

All’esito dell’istruttoria, nel Corso della quale veniva anche eseguita una C.T.U. atta a verificare le prestazioni rese dal G. e la congruità degli importi richiesti dal professionista a fronte delle stesse, il Tribunale, con sentenza n. 3246/2009, accoglieva la domanda risarcitoria condannando il G. al pagamento in favore del D.S. della somma di Euro 500. La sentenza, non impugnata, passava in giudicato.

Veniva quindi riassunto il giudizio di opposizione, all’esito del quale il Giudice di Pace, con sentenza n. 8732/2012, rigettava l’opposizione proposta dal D.S., confermando il decreto opposto e condannando l’opponente alle spese del primo grado. Il Giudice di Pace riteneva, in particolare, che il professionista non avesse richiesto alcun compenso per le prestazioni non svolte a regola d’arte, oggetto della domanda riconvenzionale risarcitoria spiegata dal D.S., e che la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo si riferisse ad altri interventi, che la C.T.U. svolta nel giudizio risarcitorio aveva verificato esser stati effettivamente eseguiti, ed in relazione ai quali la medesima C.T.U. aveva anche accertato la congruità degli importi richiesti dal G..

Interponeva appello avverso detta decisione il D.S. e il Tribunale di Firenze, nella resistenza del G., con la sentenza impugnata, n. 4141/2016, rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.S.G., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso G.G..

In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché il Tribunale non avrebbe pronunciato sull’eccezione di inadempimento proposta dal D.S. nel giudizio di merito. Secondo il ricorrente, l’inadempimento del dentista ormai definitivamente accertato con la sentenza del Tribunale in esito al giudizio risarcitorio, passata in giudicato – avrebbe impedito di riconoscere la spettanza al professionista di alcun compenso per le prestazioni rese in favore del D.S.. Le attività, infatti, avrebbero avuto carattere unitario e l’incarico, consistente nella realizzazione di una nuova protesi, non sarebbe stato portato a compimento dal sanitario.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento al mancato esame dell’eccezione di inadempimento.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il Tribunale non avrebbe considerato la natura unitaria dell’incarico conferito dal D.S. al G..

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 1453 c.c. e ss., artt. 1455 e 1460 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale non avrebbe considerato che, a fronte di una prestazione non eseguita a regola d’arte, né completamente, nessun onorario poteva essere riconosciuto al sanitario.

Le quattro censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono tutte inammissibili.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. tra le varie, Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549).

Nel caso di specie, si è chiaramente fuori da tale ipotesi.

Il Tribunale ha accertato, con giudizio in fatto non sindacabile in questa sede, che le prestazioni alle quali si riferiva la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e quelle oggetto del decreto ingiuntivo erano diverse, ed ha – recuperando le risultanze della C.T.U. esperita nel corso del giudizio risarcitorio – ritenuto raggiunta la prova dell’esecuzione delle prestazioni e della congruità del corrispettivo preteso dal dentista.

Quindi non ricorre neppure l’omesso esame dell’eccezione di inadempimento, proprio perché il giudice di merito ha considerato la avvenuta separazione delle questioni (pagg. 2 e ss).

Il ricorrente deduce di aver sostenuto la natura unitaria dell’incarico, ma a ben vedere si tratta di una ricostruzione fattuale alternativa a quella proposta dal giudice di merito, e sotto questo profilo le censure sono tutte inammissibili, non essendo implausibile l’opzione interpretativa seguita dal giudice di merito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585).

Ne’ si configura alcun profilo di omesso esame, o di omessa pronuncia, poiché il Giudice di merito, nel ravvisare l’autonomia delle varie prestazioni, ha evidentemente escluso la natura unitaria dell’incarico, che rappresenta – invece – il fondamento logico della ricostruzione alternativa offerta dalla parte ricorrente.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021

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