Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.42134 del 31/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10412-2017 proposto da:

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI n. 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato N.S.;

– ricorrente –

contro

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE n. 16, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO SALVATORE STUDIO DE CILLA MICHELE, e rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO CONTIERI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato l’Ente Autonomo Volturno S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7183/2015, emesso dal Tribunale di Napoli, in virtù del quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento, in favore di N.S., della somma di Euro 485.119,42 a titolo di corrispettivo per l’attività di assistenza e consulenza stragiudiziale prestata dall’opposto in favore dell’opponente.

Nella resistenza del N. il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, accoglieva in parte l’opposizione, rideterminando il compenso dovuto all’originario ingiungente nella minor somma di Euro 291.220,19.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione N.S., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Ente Autonomo Volturno S.r.l.

Con atto notificato il 1.9.2021 il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

Con atto pervenuto in cancelleria il 12.10.2021 il controricorrente ha preso atto della rinuncia, rinunciando a sua volta al controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene che la rinuncia, ritualmente notificata alla parte controricorrente, sia stata da quest’ultima accettata, in tal senso dovendosi interpretare la presa d’atto, con contestuale rinuncia al controricorso, depositata dall’Ente Autonomo Volturno S.r.l.

Il presente giudizio di legittimità va di conseguenza dichiarato estinto, senza statuizione sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021

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