Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.42140 del 31/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4507/2017 proposto da:

C.G., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentata e difesa dall’Avvocato Vincenza Pirracchio, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M.E.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, n. 2102 del 2016, depositato il 19/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. La signora C.G. ricorre con quattro motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui la Corte d’Appello di Catania ne ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento a mezzo del quale il Tribunale di Caltagirone aveva affidato ad entrambi i genitori la figlia minore, M.G., nata il ***** dalla unione more uxorio tra la ricorrente ed L.M.E., con collocamento presso la madre e regolando i tempi di permanenza presso il padre.

La Corte di merito ha confermato la misura dell’assegno di contributo al mantenimento della figlia, fissato in Euro 250,00 mensili a carico del padre, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, ed il regime di visita.

I giudici del reclamo nell’apprezzare il diritto della minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori hanno ritenuto l’insussistenza di un pericolo di serio pregiudizio nella necessità, dedotta dalla reclamante, di non interrompere l’allattamento materno.

L’età della bimba, di oltre due anni e mezzo di età, non poteva ritenersi di ostacolo al pernotto presso il padre per due sabati al mese o, ancora, alla permanenza presso lo stesso durante le festività.

2. L.M.E. è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 155 e 155-quater e dell’art. 337-ter c.c., vizio di motivazione e violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’Appello confermato erroneamente il pernotto notturno della minore presso il padre.

La minore al momento di proposizione dell’istanza di primo grado aveva solo quindici mesi e sedici quando era stato proposto reclamo e non sarebbe spettato alla Corte d’Appello stabilire il periodo massimo di allattamento. Ai bisogni ed ai diritti della minore doveva attribuirsi prevalenza ed il raggiungimento del completo svezzamento non poteva dirsi comprimere i diritti del padre.

2. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere la violazione degli artt. 155 e 155-quater e dell’art. 337-ter c.c. e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto congruo l’assegno mensile di Euro 250,00.

Il padre aveva indicato in Euro 300,00 mensili la propria disponibilità economica ai fini del contributo al mantenimento della figlia e in modo irragionevole i giudici di merito ne avevano ridotto l’importo.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 155 e 155-quater e dell’art. 337-ter c.c., vizio di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello pronunciato sul motivo di reclamo “inerente la totale cancellazione della permanenza della minore presso la madre in ogni occasione festiva” e tanto avendo il tribunale fissato la permanenza della bambina presso il padre durante le festività pasquali e natalizie senza alcuna alternanza con la madre.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per avere i giudici di merito condannato la reclamante alle spese di lite e tanto perché delicatezza e natura delle questioni avrebbe dovuto condurre invece alla loro compensazione.

5. I motivi primo e secondo, ai quali la ricorrente affida censure di violazione di legge sostanziale con riguardo alla disciplina del contributo al mantenimento della figlia minore ed alla regolamentazione delle modalità di visita e frequentazione del genitore non affidatario, sono inammissibili accomunati come essi sono da una sollecitata alternativa lettura dei fatti.

5.1. I giudici del reclamo hanno apprezzato l’adeguatezza del contributo fissato dal primo giudice, pari ad Euro 250 mensili e tanto hanno fatto in applicazione dei parametri fissati dall’art. 337-ter c.c. a tal fine apprezzando: i bisogni, ancora limitati, della minore; le esigenze abitative della prima, altrimenti soddisfatte; la consistenza del reddito del genitore non collocatario.

Rispetto a siffatto quadro il motivo proposto mira ad introdurre ulteriori elementi fattuali, quale la disponibilità data dal genitore a corrispondere un assegno in maggiore misura, della cui tempestiva allegazione e partecipazione al giudizio il motivo non dà neppure conto e la cui tenuta e decisività, comunque, è rimasta del tutto inevasa in ricorso.

Il giudice di merito che condanni il genitore al pagamento del contributo per il mantenimento del figlio minore non è vincolato alla domanda della parte e neppure alla eventuale disponibilità offerta dal genitore obbligato al versamento di una somma e tanto perché la natura del diritto azionato conferisce al giudice il potere di adottare di ufficio, in ragione dell’interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi più opportuni per il mantenimento del minore (vd., in materia di mantenimento del figlio da parte del padre naturale: Cass. 17/07/2004, n. 13296).

5.1.2. Le modalità di visita poi sono state fissate nell’impugnato decreto per osservanza del diritto della minore alla bigenitorialità che è sostenuto, nelle motivazioni adottate, da un chiaro e corretto richiamo ai principi sanciti dalla giurisprudenza convenzionale della Corte Edu.

In materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è rimesso al giudice del merito un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, al fine di scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017, Solarino c. Italia), dovendo sempre assicurarsi, nell’interesse superiore del minore, il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole (Cass. 08/04/2019, n. 9764).

5.1.3. Nel resto il motivo è generico e pecca di astrattezza là dove postula del minore un diritto sine die all’allattamento tale da comprimere, o sacrificare, quello alla realizzazione e mantenimento di consuetudini di vita con entrambi genitori, espressioni, queste, del diritto alla bigenitorialità.

5.3. Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta neppure con i contenuti dell’impugnata decisione con cui, in modo espresso, la Corte del reclamo ha rimesso ai genitori, e ad una loro responsabile organizzazione dei tempi, l’alternarsi dei periodi da trascorrere con la figlia durante le festività senza esautorare, in tal modo, i tempi dell’uno a scapito di quelli dell’altro.

5.4. Il quarto motivo è ancora inammissibile perché generico, portatore di un giudizio in fatto, e, ancora, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, in ragione del principio, fermo nelle affermazioni di questa Corte, per il quale: “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella concorso di altri giusti motivi” (ex multis : Cass. n. 24502 del 17/10/2017, Cass. n. 8421 del 31/03/2017; Cass. n. 15317 del 19/06/2013), rispetto alle cui consistenza la proposta censura non offre occasioni per mutare orientamento.

6. In via conclusiva il ricorso è inammissibile.

Nulla sulle spese perché L.M.E. è rimasto intimato.

Procedimento esente dal contributo unificato.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 15 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021

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