Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.42141 del 31/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1557/2021 proposto da:

A.F.R. e Ab.Be.Sa., domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentati e difesi dall’avvocato Sergio Di Gerlando in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Avv. B.M.D., quale tutore dei minori A.F. e K.B.S. e Procuratore Generale Corte Appello Palermo;

– intimati –

nonché contro Avv. B.M.D., quale tutore dei minori A.F. e K.B.S. elettivamente domiciliata in Roma, via Gaetano Donizetti 7, presso lo studio dell’avvocato Daniela Giamportone, e rappresentata e difesa in proprio in forza di procura speciale su foglio allegato al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 4.11.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.12.2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 15.10.2019 il Tribunale per i Minorenni di Palermo, accogliendo la richiesta avanzata dalla competente Procura, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori A.F.L. (nata il *****) e K.B.S. (nato il *****), nati dalla pregressa relazione fra i genitori Ab.Be.Sa. e A.F.R., ora conviventi con altri compagni, disponendo i provvedimenti consequenziali.

In sintesi estrema, il Tribunale ha giudicato irrecuperabili le carenze di entrambi i genitori, che non avevano profuso alcun reale impegno per superare le proprie difficoltà e non avevano saputo instaurare un legame affettivo significativo con i figli, ha accertato la mancanza di altre risorse e ha conseguentemente ritenuto che i due bambini versassero in situazione di abbandono morale e materiale sia per la persistente mancanza di assistenza, sia per l’incapacità dei genitori di porvi rimedio, escludendo la praticabilità di un temporaneo affidamento etero-familiare.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello Ab.Be.Sa., sostenendo la solidità del proprio legame con i figli, censurando la loro attuale sistemazione con affidamento a distinte famiglie e proponendo, previa eventuale consulenza tecnica, come idonea la loro collocazione presso il nucleo familiare costituito da lui e dalla sua compagna.

A.F.R. ha aderito al gravame chiedendo anch’essa la revoca della sentenza impugnata e la disposizione di idonea consulenza.

Il tutore provvisorio dei minori si è opposto chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare l’appello.

Con sentenza del 4.11.2020, previa audizione degli affidatari dei minori, la Corte di appello di Palermo ha rigettato l’appello a spese compensate.

Secondo la Corte palermitana, i due minori versavano in uno stato di totale abbandono materiale e morale da parte dei genitori, che non aveva carattere transitorio; la madre A.F.R. era totalmente inaffidabile e incapace di prendersi cura dei figli e di realizzare il pregiudizio loro arrecato; il padre Ab.Be.Sa., era instabile, inconsapevole dei bisogni dei minori e incapace, come la madre, di porre rimedio alla situazione dei abbandono dei due bambini; il nucleo familiare allargato non costituiva una risorsa idonea; non era infine necessaria una consulenza tecnica, che sarebbe stata dilatoria ed esplorativa.

3. Avverso la predetta sentenza del 4.11.2020, comunicata in pari data, con atto notificato il 3.12.2020 hanno proposto ricorso per cassazione A.F.R. e Ab.Be.Sa., svolgendo tre motivi.

3.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, per aver i giudici di appello posto a fondamento del giudizio sullo stato di abbandono dei minori un accertamento sommario che non sarebbe servito a individuare fatti gravi e precisi imputabili ai genitori biologici.

La Corte di appello – proseguono i ricorrenti – si era basata solo sull’audizione protetta degli affidatari dei minori e sulla loro audizione; aveva dato rilievo a un presunto episodio di maltrattamenti da parte della madre della piccola L., ancora oggetto di accertamenti da parte della competente autorità; era mancata una indagine psicologica, pur richiesta dai genitori, che avrebbe permesso la valutazione delle possibilità di recupero delle funzioni genitoriali.

Era poi mancato il sostegno da parte dei servizi sociali per concorrere a rimuovere le insufficienze in atto nel nucleo familiare;

era stato così violato il principio che la dichiarazione dello stato di adottabilità costituisce estremo rimedio alla constatata impossibilità di recupero ai minori dell’affetto e delle cure di una famiglia naturale.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, della Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996 e della Carta dei diritti fondamentali UE del 7.12.2000, nonché dell’art. 8 CEDU, che impongono di limitare l’ingerenza dello Stato al solo bisogno imperioso di un intervento, da attuarsi con carattere di proporzionalità.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4 i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente circa lo stato di abbandono dei minori.

3.4. Con atto notificato il 23.12.2020 ha proposto controricorso l’avv. B.M., tutore dei due minori, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa.

A tal riguardo i ricorrenti si sono limitati ad informare che la Corte di appello aveva rigettato l’impugnazione del B.S. condivisa dalla sig.ra A.F. e aveva confermato la dichiarazione dello stato di adottabilità dei figli minori della coppia, senza riferire null’altro circa i fatti che avevano portato al procedimento, la posizione assunta dalle parti, le ragioni addotte dal Tribunale di primo grado, i motivi di impugnazione e le ragioni addotte dalla Corte territoriale per disattenderli.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Sez. 1, n. 24432 del 3.11.2020, Rv. 659427 – 01; Sez. 5, n. 8425 del 30.4.2020, Rv. 658196 – 01; Sez. 6 – 3, n. 13312 del 28.5.2018, Rv. 648924 – 01).

2. In ogni caso il primo motivo denuncia solo apparentemente una violazione di legge e mira invece inammissibilmente a richiedere alla Corte, giudice di legittimità, l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove che competono al giudice del merito.

Lungi dall’aver violato il principio che la dichiarazione dello stato di adottabilità costituisce l’estremo rimedio alla constatata impossibilità di recupero ai minori dell’affetto e delle cure di una famiglia naturale, la Corte distrettuale lo ha scrupolosamente seguito e i ricorrenti in realtà contestano l’esito di tale valutazione, senza prospettare alcun vizio motivazionale, tantomeno nei limiti attualmente consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Né tale conclusione può essere sovvertita in ragione della mancata disposizione di consulenza tecnica richiesta dai genitori dei minori.

E’ pur vero che questa Corte ha affermato che in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali – ossia organi dell’Amministrazione che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori – il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, alle risultanze di perizie e consulenze (Sez. 1, n. 17165 del 26.6.2019, Rv. 654283 – 01; Sez. 1, n. 12013 del 7.5.2019, Rv. 653908 – 01; Sez. 1, n. 6138 del 26.3.2015, Rv. 634880 – 01).

Tuttavia i ricorrenti non danno affatto conto, neppure nell’ambito del motivo, in che termini, su quali basi e soprattutto avverso quali conclusioni assunte dai servizi sociali, avessero richiesto l’accertamento peritale; non dimostrano quindi rilevanza e decisività di un accertamento psicologico che è stato ritenuto inutilmente dilatorio e meramente esplorativo.

Sicché, anche in questa prospettiva, il motivo appare inammissibile per la sua assoluta genericità.

3. Il secondo motivo, con cui i ricorrenti denunciano la violazione del principio di limitazione e proporzionalità dell’ingerenza dello Stato, incorre nello stesso vizio del primo, poiché la Corte palermitana non ha affatto contraddetto il principio ma ha ritenuto che nel caso concreto non ne ricorressero i presupposti: pertanto i ricorrenti, sotto lo schermo di una apparente violazione di legge, manifestano il loro dissenso nel merito dalla valutazione della Corte territoriale.

4. Non diversa, infine, è la sorte del terzo motivo, con cui si lamenta – del tutto genericamente – l’apparenza della motivazione della sentenza che invece nelle pagine da 8 a 19 ha dato ampiamente conto del percorso logico e giuridico seguito dalla Corte di appello, in relazione sia alle gravissime e irrecuperabili carenze genitoriali dei ricorrenti, sia ai gravi rischi di irreversibili danni allo sviluppo psicofisico dei minori, sia ai tentativi del tutto infruttuosi di soluzioni alternative compatibili con il mantenimento della responsabilità genitoriale.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della particolarità degli interessi in gioco.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis stante l’esenzione dal contributo unificato disposta per la materia.

La Corte, infine, ritiene necessario disporre che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

Dichiara che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis stante l’esenzione disposta per la materia.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021

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