LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8338/2021 proposto da:
N.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio 42, presso lo studio dell’avvocato Paolo Pagliara, e rappresentato e difeso dall’avvocato Rita Perchiazzi, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.P., T.A., T.S., avv. P.T. nella qualità di tutore provvisorio dei minori N.A., No.Sa. e N.F., Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce;
– intimati –
nonché contro Avv. P.T., nella qualità di tutore provvisorio dei minori N.A., No.Sa. e N.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Isabella D’Este 13, presso lo studio dell’avvocato Giorgio Petrachi, e rappresentata e difesa da sé stessa in forza di procura speciale allegata al ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata l’8.2.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.12.2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 17.7.2019 il Tribunale per i Minorenni di Lecce, accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero, previa audizione dei genitori, dei nonni materni, del curatore dei minori e acquisite le relazioni della comunità di collocamento, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori A. (nato il *****), Sa. (nata il *****) e N.F. (nato il *****), figli di N.S. e T.A..
I genitori erano stati ritenuti inidonei alla funzione genitoriale, la madre per aver intrapreso una relazione extraconiugale, aver trascurato i figli ed essersi allontanata da casa; il padre per incapacità di risorse anche intellettive; i nonni materni T.S. e F.P., che pure avevano rivendicato l’affidamento o un ruolo di sostegno a favore dei minori, erano stati ritenuti inidonei per incapacità di costante impegno e difetto di autonomia dell’iniziativa, preordinata solo al recupero della figlia.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado hanno proposto distinti appelli N.S. e i nonni materni T.S. e F.P..
Anche la madre T.A. si è costituita, chiedendo l’affidamento dei figli per sé o ai nonni materni, previa revoca dello stato di adottabilità.
Il curatore dei minori ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
La Corte di appello di Lecce, previa audizione degli affidatari e del responsabile della casa di famiglia ove erano stati collocati i tre minori e previa consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza dell’8.2.2021 ha respinto gli appelli, a spese compensate.
3. Avverso la predetta sentenza con atto notificato il 10.3.2021 ha proposto ricorso per cassazione N.S., svolgendo sei motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 30 Cost., comma 2, alla L. n. 184 del 1983, agli artt. 1, 8, 10 e 15 all’art. 132 c.p.c. nonché omesso esame di fatto decisivo con riferimento alla mancata predisposizione di qualsiasi progetto di intervento volto a sostenerlo nelle funzioni genitoriali.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 30 Cost., comma 2, alla L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 10 e 15 all’art. 132 c.p.c. e lamenta la mancata considerazione del rapporto affettivo padre-figli e la violazione del principio di eccezionalità del ricorso all’adozione legittimante.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8,10 e 15 all’art. 132 c.p.c. nonché mancata valutazione di un elemento decisivo rappresentato dal cambiamento della condizione esistenziale del padre e dalla concreta possibilità di significative evoluzioni.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8,10 e 15 all’art. 132 c.p.c. e con riferimento alla valutazione di inidoneità genitoriale basato sulla fragilità cognitiva del padre.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8,10 e 15, all’art. 132 c.p.c. e con riferimento alla mancata valutazione della possibilità di evitare la recisione del legame filiale mediante la c.d. adozione mite.
3.6. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 111 Cost., art. 136 c.p.c. per contraddittorietà e inesistenza della motivazione.
3.7. Con atto notificato il 9.4.2021 ha proposto controricorso il curatore dei minori avv. P.T., chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.
Gli altri intimati T.A., T.S. e il Procuratore generale della Repubblica di Lecce non si sono costituiti in giudizio.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I primi quattro motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
1.1. Con essi N.S. censura la sentenza impugnata per aver confermato la dichiarazione dello stato di adottabilità dei suoi tre figli A., Sa. e F. (che ora hanno rispettivamente 12, 10 e 8 anni) disposta dal Tribunale di primo grado, penalizzandolo senza ragione e senza l’adeguata esplorazione di soluzioni alternative nell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Il ricorrente, in primo luogo (1 motivo) denuncia la mancata predisposizione in suo favore di interventi capaci di sostenerlo nelle funzioni genitoriali, nonostante le sue richieste e la sua disponibilità; segnala a tale riguardo il mancato supporto nella ricerca di una congrua soluzione abitativa (problema questo ora risolto) e la mancata esplorazione di interventi di sostegno integrativo (educativa domiciliare, inserimento diurno in struttura con rientro serale presso l’abitazione paterna).
In secondo luogo (2 motivo) il sig. N. si duole della mancata considerazione del profondo e solido legame affettivo fra lui e i tre bambini, pur accertato dagli operatori dei servizi sociali e dal consulente tecnico d’ufficio e riferito in sentenza, ma del tutto obliterato nella valutazione espressa dalla Corte territoriale fondata solo sulle sue ridotte capacità genitoriali, ostacolate più che altro da un handicap culturale e cognitivo.
In terzo luogo (3 motivo) il ricorrente stigmatizza la mancata valutazione del cambiamento delle sue condizioni di vita in corso di procedimento (reperimento di un lavoro come bracciante agricolo e di una casa accogliente, messa a disposizione da parte del datore di lavoro) che denotavano una positiva evoluzione e facevano presagire la disponibilità a cambiamenti ulteriori.
In quarto luogo (4 motivo) il ricorrente critica la decisione impugnata per aver fondato la valutazione della sua inidoneità genitoriale sulla base della sua “scarsa capacità di osservazione e ragionamento” e sulla sua “fragilità cognitiva”, peraltro dovute, come riferito dalla Consulente tecnica d’ufficio, alla bassa scolarizzazione (licenza elementare), alla lunga permanenza in Germania (dai 16 ai 42 anni) e al lavoro come bracciante agricolo.
1.2. Le censure così articolate sono complessivamente fondate e vanno accolte.
1.3. Nella giurisprudenza di questa Corte si è andato delineando un orientamento compatto secondo il quale il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo un rimedio eccezionale e una “soluzione estrema”, poiché il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983.
Pertanto il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali; la “soluzione estrema” può essere adottata solo quando ogni altro rimedio risulti inadatto con l’esigenza dell’acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso; qualora però, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, la vita da loro offerta a quest’ultimo appaia inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 8 e la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio (Sez. 1, 14.9.2021 n. 24717, Rv. 662543 – 01; Sez. 1, 23.12.2020 n. 29424; Sez. 1, 11.12.2019, n. 32412; Sez. 1, 3.10.2019, n. 24791; Sez. 1,3.10.2019, n. 24790; Sez. 1, 27.3.2018, n. 7559, Rv. 648444- 01; Sez. 1, 22.08.2018, n. 20954; Sez. 1, 30.6.2016, n. 13435).
Ancora recentemente le Sezioni Unite (Sez. U, n. 35110 del 17.11.2021) hanno ripreso questo principio per precisare che la dichiarazione di adottabilità di un minore, in forza dell’art. 8 CEDU, dell’art. 7 della Carta di Nizza e dell’art. 18 della Convenzione di Istanbul, costituisce una extrema ratio che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma della L. n. 183 del 1984, art. 8 che devono essere dimostrati in concreto nei confronti di entrambi i genitori, sicché detta pronuncia non può essere fondata esclusivamente sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall’altro.
1.4. A tali principi non si è conformata la Corte salentina, non esplorando, come avrebbe dovuto, soluzioni alternative alla scelta più radicale attraverso il supporto assistenziale al sig. N., che lui pure aveva richiesto e sollecitato.
La Corte di appello non ha tenuto conto del profondo legame affettivo fra il sig. N. e i tre figli e della sua presenza assidua nella frequentazione dei bambini presso la struttura di collocamento, pure riferito dai servizi sociali e dalla consulente tecnica, fattore questo fondamentale alla ricerca di una soluzione “non estrema” della crisi familiare.
La Corte di appello, inoltre non ha considerato affatto la positiva evoluzione della situazione lavorativa, abitativa e relazionale del sig. N., che aveva ottenuto un lavoro stabile come bracciante agricolo, remunerato con Euro 1.100 mensili, e dispone di una abitazione pulita e ordinata, vicina all’azienda agricola sede di lavoro (descritta dal C.t.u. come un immobile su due piani con due bagni, un ambiente unico, soggiorno e cucina al piano terreno, e una camera da letto matrimoniale e una stanzetta al piano superiore), certo non lussuosa, ma idonea ad ospitare in modo decoroso i bambini; elementi tutti questi significativamente modificati rispetto alla situazione iniziale e sintomatici di una disponibilità del ricorrente all’evoluzione e all’adattamento in funzione dell’esercizio responsabile della genitorialità.
Del resto, la Corte di appello non ha messo in evidenza quali lati negativi nell’esercizio della funzione genitoriale da parte del sig. N. null’altro che una serie di circostanze (risentimento verso la moglie che lo aveva abbandonato, incapacità di cogliere tempestivamente il bisogno dei minori a fronte delle carenze materne) legate al periodo pregresso e non adeguatamente rivalutate all’attualità.
Per concludere, la Corte di appello ha attribuito rilievo decisivo a circostanze, stigmatizzate come immodificabili e irrecuperabili, obiettivamente irrilevanti, legate alla deficitaria dotazione cognitiva e alle profonde carenze culturali ed espressive del ricorrente; riprendendo le osservazioni della Consulente, la Corte ha parlato di limiti cognitivi, scarse capacità di osservazione, di ragionamento e di integrazione di informazioni e di valutazioni alternative.
Tali fattori di arretratezza cognitiva e culturale non dovevano essere valutati e almeno non dovevano vedersi riconoscere un rilievo decisivo ai fini dell’esclusione della capacità genitoriale e dell’accertamento dello stato di abbandono morale e materiale dei minori, perché ciò dà ingresso a una tipologia di intervento statuale che, pur diretto alla protezione dei minori, finisce con il ledere, come osserva correttamente il ricorrente, la dignità della persona e mirare alla selezione del miglior genitore possibile in sostituzione di quello biologico, culturalmente e intellettivamente arretrato.
2. I successivi motivi, quinto e sesto, rimangono assorbiti.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con il rinvio della causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La Corte ritiene necessario disporre che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
PQM
LA CORTE accoglie i primi quattro motivi di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli ultimi due, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021