LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8072/2021 proposto da:
D.C.R., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato Antonella Franco, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Assessore alla salute e alle politiche sociali e abitative del Comune Torino, quale tutore provvisorio dei minori G.L.C., G.A.L., G.M.R., G.L., Gh.La.; G.A., padre dei minori; avv. P.A., curatore speciale dei minori; Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12.2.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.12.2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il procedimento di accertamento dello stato di abbandono dei minori in esame è stato promosso dalla Procura della Repubblica in seguito a una denuncia per maltrattamenti e lesioni presentata da D.C.R., madre di cinque minori, e cioè G.M.R. (nato l'*****), G.L. (nato il *****), La. detta anche Gh.Re. (nata il *****), L.C. detta anche G.G. (nata il *****), G.A.L. (nata il *****), nonché di un altro figlio ormai maggiorenne A., detto G.A., disabile per ritardo mentale, nei confronti del marito G.A., padre dei minori.
In seguito alla denuncia, poi archiviata, la sig.ra D. è stata collocata in comunità con la figlia più piccola, mentre le due figlie e i due figli minori sono stati affidati a due distinte famiglie e il maggiore disabile inserito in una struttura residenziale.
In seguito tutte e tre le figlie e il figlio maggiorenne sono stati collocati presso la madre, con l’attivazione di intervento educativo domiciliare e diritto di visita del padre.
Il Pubblico Ministero ha chiesto la dichiarazione di adottabilità dei due figli minori M. e L. alla luce della riscontrata impossibilità di ricostruzione del rapporto con i genitori.
Successivamente, in seguito all’apertura di un procedimento penale nei confronti dei genitori è stato disposto l’allontanamento delle figlie minori dal nucleo familiare con il loro affidamento a due diverse famiglie, mentre la madre è stata collocata con il figlio disabile in un appartamento.
Dopo l’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 22.7.2019 il Tribunale per i Minorenni di Torino ha dichiarato lo stato di adottabilità di cinque minori e cioè M.R., L., La. detta Re., L.C.a detta G. e A.L..
Con la predetta sentenza il Tribunale ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale e la nomina del tutore provvisorio, ha stabilito l’inserimento dei minori in distinte famiglie con mantenimento dei rapporti fra i fratelli, ha previsto la graduale interruzione dei rapporti con i genitori e ha ordinato la prosecuzione di una massiccia presa in carico dei minori da parte dei Servizi.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la madre dei minori D.C.R., al quale ha resistito il curatore speciale, mentre il padre G.A. è rimasto contumace.
La Corte di appello di Torino, dopo l’istruttoria, che ha comportato l’audizione della madre dei minori, del consulente tecnico, di numerosi funzionari dei servizi ed educatori, degli affidatari dei minori e del dodicenne G.M.R., con sentenza del 12.2.2021 ha respinto il gravame a spese compensate.
3. Avverso la predetta sentenza, comunicata in pari data, con atto notificato l’11.3.2021 ha proposto ricorso per cassazione D.C.R., svolgendo tre motivi.
Gli intimati, e cioè il padre G.A., il curatore speciale, il tutore provvisorio e il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino non si sono costituiti.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 12, 15, all’art. 8 CEDU e all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con riferimento alla insussistenza di uno stato di abbandono da parte della madre dei minori.
1.1. La ricorrente sostiene che la Corte di appello non aveva rispettato il principio fondamentale in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, secondo cui l’adozione deve rappresentare l’ultima soluzione quando tutte le altre strade sono impraticabili e la valutazione dello stato di abbandono deve essere basata su indagini approfondite ancorate all’attualità.
1.2. Effettivamente nella giurisprudenza di questa Corte si è formato un orientamento compatto che afferma che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo un rimedio eccezionale e una “soluzione estrema”, poiché il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983; pertanto il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.
La predetta “soluzione estrema” può essere adottata solo quando ogni altro rimedio non risulti compatibile con l’esigenza dell’acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso; qualora però, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, la vita da loro offerta a quest’ultimo appaia inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 8 e la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio (Sez. 1, 14.9.2021 n. 24717, Rv. 662543 – 01; Sez.1, 23.12.2020 n. 29424; Sez. 1, 11.12.2019, n. 32412; Sez. 1, 3.10.2019, n. 24791; Sez. 1, 3.10.2019, n. 24790; Sez. 1, 27.3.2018, n. 7559, Rv. 648444 – 01; Sez. 1, 22.8.2018, n. 20954; Sez. 1, 30.6.2016, n. 13435).
Ancora recentemente le Sezioni unite (Sez. U, n. 35110 del 17.11.2021) hanno ripreso questo principio per precisare che la dichiarazione di adottabilità di un minore, in forza dell’art. 8 della CEDU, dell’art. 7 della Carta di Nizza e dell’art. 18 della Convenzione di Istanbul, costituisce una extrema ratio che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma della L. n. 183 del 1984, art. 8 che devono essere dimostrati in concreto nei confronti di entrambi i genitori, sicché detta pronuncia non può essere fondata esclusivamente sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall’altro.
1.3. Il mezzo è proposto con deduzione della violazione di legge e tuttavia nel caso concreto la Corte subalpina non ha affatto affermato esplicitamente, o presupposto anche solo implicitamente, di doversi conformare a una regola diversa e contrastante con i principi invocati dalla sig.ra D..
L’appellante aveva impugnato la decisione di primo grado deducendo di non essere stata sufficientemente aiutata e supportata psicologicamente nel contrasto con i problemi culturali che avevano pesantemente influenzato la vita della coppia e di conseguenza della famiglia; sostenendo che le conclusioni attinte dalla consulente tecnica d’ufficio, Dott.ssa B., confliggevano con altre risultanze processuali, ossia con le valutazioni dei servizi che avevano seguito il nucleo familiare e con la relazione della consulente di parte Dott.ssa M.; rimarcando, infine, la sua presa di distanza dal marito nei cui confronti aveva sporto querela.
La Corte di appello ha esaminato queste deduzioni ed ha respinto nel merito le tesi della parte appellante che ora le ripropone in sede di legittimità, per invocare, sotto lo schermo di una insussistente violazione di legge, una rivalutazione del materiale istruttorio e una riconsiderazione nel merito della diagnosi di irrecuperabilità delle sue capacità genitoriali, essenzialmente basata sulla consulenza tecnica d’ufficio.
La Corte di appello, in risposta ai motivi di gravame, ha dato conto del lungo percorso di sostegno psicologico svolto dagli operatori sia nei confronti dei minori, sia nei confronti della coppia di genitori (pag. 14 e 15 della sentenza impugnata); ha escluso che vi fosse contrasto fra le valutazioni degli operatori del servizio di neuropsichiatria infantile e quelle della Consulente d’ufficio; ha affrontato le critiche mosse dalla dottoressa M. riconfermando attendibilità alle conclusioni della Consulente d’ufficio e ha tenuto conto della nuova situazione abitativa e lavorativa della sig.ra D., aggiungendo però il rilievo che si prospettava all’orizzonte una inevitabile carcerazione della sig.ra D. per la severa condanna penale per fatti gravissimi in caso di sua definitività, come un fattore da non poter essere trascurato (pag. 16).
A fronte di ciò, la ricorrente si duole ripetutamente che la Corte di appello non abbia dato il giusto rilievo alle sue deduzioni, abbia considerato alcuni aspetti piuttosto che altri, abbia enfatizzato un elemento piuttosto che un altro, non abbia sufficientemente motivato la propria adesione al parere della consulente d’ufficio, non abbia adeguatamente approfondito le questioni psicologiche disponendo nuova consulenza.
In sintesi, la ricorrente censura la valutazione delle prove e dei fatti di causa compiuta dal giudice del merito, il che consegna il motivo allo stigma dell’inammissibilità.
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento alla possibilità di affidamento etero-familiare dei minori con riprese degli incontri inizialmente in luogo neutro, proposta in via subordinata dalla ricorrente con l’appello, come risultava dalla stessa sentenza.
2.1. Il motivo, proposto come censura di vizio motivazionale e omesso esame di fatto decisivo, assume la mancanza totale nella sentenza impugnata di una motivazione che giustifichi il rigetto della domanda subordinata avanzata dalla parte appellante, che effettivamente risulta dalla lettura della stessa sentenza impugnata.
Questa, infatti, a pagina 2, dà conto fra le conclusioni rassegnate dalla sig.ra D. della richiesta subordinata di “disporre l’affidamento eterofamiliare dei figli minori con mantenimento se possibile di collocamento delle tre figlie femmine nelle ultime tre famiglie affidatarie con previsione di incontri della madre con le figlie femmine in luogo neutro ogni settimana con graduale liberalizzazione degli incontri e previsione di graduale ripresa degli incontri in luogo neutro della madre con i figli maschi con modalità e frequenze ritenuti opportuni nell’interesse dei minori; in subordine: in ogni caso mantenere i rapporti fra la madre e i figli con incontri in luogo neutro”.
La richiesta di affidamento etero-familiare è stata motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata, secondo cui la sentenza di primo grado non meritava censura “neppure sotto il profilo della decisione di interrompere i rapporti dei minori con i genitori” (pag.18).
2.2. A sostegno del motivo la ricorrente rammenta a questa Corte il suo arresto giurisprudenziale ove è stato affermato che proprio perché l’adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale (una extrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ivi compreso l’affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio. (Sez. 1, n. 7391 del 14.4.2016, Rv. 639328 – 01).
2.3. Tuttavia non solo non vi è stata omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c., per vero neppur lamentata dalla ricorrente, dal momento che la Corte di appello ha comunque rigettato il gravame in tutti i suoi profili, ma neppure il vizio (assoluto) di motivazione denunciato.
E’ costante nella giurisprudenza di questa Corte il principio che al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 8767 del 15.4.2011, Rv. 617976 – 01; Sez. 6 – 1, n. 12123 del 17.5.2013, Rv. 626714 – 01, Sez., 2 n. 8294 del 12.4.2011, Rv. 617420 – 01).
Ciò è accaduto nella fattispecie poiché la Corte subalpina, a pagina 16, ha evidenziato le gravi carenze delle funzioni genitoriali della sig.ra D., ponendo in risalto a più riprese l’impossibilità di prevedere i tempi di un recupero utile e compatibile con le esigenze dei minori, legandola sia a un quadro cronico psicopatologico della personalità della ricorrente, sia alla sua fragilità e all’atteggiamento di sudditanza nei confronti del marito che non consentiva una prognosi tranquillizzante sulla sua capacità di tenerlo a distanza.
E’ evidente quindi che con tali ragioni la Corte di appello ha giustificato anche l’impossibilità di accedere alla soluzione dell’affidamento etero-familiare proposta in subordine dalla ricorrente: come osserva, con altre parole, il Procuratore generale, la pronuncia sulla dichiarazione dello stato di adottabilità comporta quale inevitabile conseguenza il rigetto della richiesta di affidamento eterofamiliare.
3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’arti della L. 184 del 1983, all’art. 8 CEDU, all’art. 30 Cost., all’art. 315 bis c.c., comma 2, L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d), all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
3.1. La censura è proposta con riferimento alla lesione del diritto dei minori a crescere e a mantenere rapporti con la madre e alla mancata previsione della cosiddetta “adozione mite”.
3.2. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione dell’art. 8 CEDU, art. 30 Cost., della L. n. 184 del 1983, art. 1, e art. 315 bis c.c., comma 2, deve accertare l’interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l’adozione legittimante una extrema ratio, cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse.
In questo contesto il modello di adozione in casi particolari di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d), può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cosiddetta adozione mite, idonea a non recidere del tutto nell’interesse del minore il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine (Sez. 1, n. 1476 del 25.1.2021, Rv. 660432 – 01; Sez. 1, n. 24717 del 14.9.2021, Rv. 662543 – 01; Sez. 1, n. 3643 del 13.2. 2020, Rv. 657069 – 01).
Tali principi sono stati recentemente confermati e ribaditi dalle Sezioni unite che, con la già citata sentenza del 17.11.2021 n. 35110, che dopo aver ribadito che le disposizioni della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, esprimono l’esigenza che l’adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisca una misura eccezionale e una extrema ratio e che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre, quindi, nelle sole ipotesi nelle quali entrambi i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, di per sé inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore.
Le Sezioni Unite hanno ricordato che l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 8 della CEDU impongono il rispetto della vita privata e familiare di ogni persona e hanno puntualizzato gli approdi della giurisprudenza sovranazionale che si è espressa nel senso che l’accertamento giudiziale in ordine alla capacità genitoriale deve tendere a risultati quanto più possibile “certi” in ordine all’eventuale incapacità dei genitori, nell’interesse superiore del minore a vivere nella famiglia di origine imponendo agli Stati membri di attivare ogni loro risorsa per consentire al minore di vivere preferibilmente nella sua famiglia di origine (Corte EDU, 17/04/2021, A.I. c. Italia; Corte EDU, 12/08/2020, E.C. c. Italia; Corte EDU, 10/09/2019, Strand Lobben e altri c. Norvegia; Corte EDU, 21 gennaio 2014, Zhou c/Italia; Corte EDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/Italia).
3.3. L’adozione mite è una tipologia di adozione applicabile quando i genitori biologici di un minore risultano incapaci di allevare e curare il figlio e totalmente inadeguati a svolgere il loro ruolo genitoriale; essa permette di affidare il minore di genitori incapaci a una nuova famiglia che sappia agire esclusivamente nell’interesse del minore, cercando, però, di non rompere del tutto e di mantenere, di fatto, rapporti affettivi e giuridici con la famiglia di origine.
L’adozione mite mira dunque a cercare modi e misure concrete, dopo avere accertato l’impossibilità di permettere al minore di vivere con i genitori biologici, per affidare il minore a una nuova famiglia, preservando, però, il legame tra genitori biologici e minore anche quando sussistano condizioni di parziale compromissione dell’idoneità genitoriale o totale inadeguatezza degli stessi, a meno che gli stessi genitori biologici dei minori non abbandonino del tutto il figlio.
3.4. Nella fattispecie la Corte territoriale si è limitata alla già citata affermazione che la sentenza impugnata non meritasse censura “neppure sotto il profilo della decisione di interrompere i rapporti dei minori con i genitori” (pag. 18).
3.5. Nel caso in questione la proposizione del modello di adozione mite non risulta pertinente né rispetto all’oggetto del giudizio né rispetto alla concreta fattispecie, laddove i giudici del merito hanno accertato lo stato di abbandono materiale e morale dei minori e laddove, soprattutto, non era proponibile e non è mai stato proposto – e neppur latamente ipotizzato – l’affidamento a diversi soggetti secondo la disciplina L. 4 maggio 1983, n. 184, ex art. 44, comma 1, lett. d), della come elemento da valuta ai fini della esclusione di un irreversibile stato di abbandono dei minori.
3.6. Con il motivo in esame la ricorrente invoca altresì il mantenimento di rapporti con i cinque figli minori e soprattutto con le tre figlie più piccole, insistendo nel tratteggiare l’intensità del legame affettivo che li unisce.
Le considerazioni sopra esposte giustificavano, implicitamente ut supra, il rigetto della domanda subordinata di affidamento etero-familiare, ma non erano del tutto sufficienti a spiegare perché si rendesse necessaria la totale e permanente recisione dei rapporti fra i figli minori – e massime le tre figlie più piccole con cui il rapporto affettivo viene descritto più solido – e la madre, visto che si basavano – al di là di una serie di circostanze invero preoccupanti tuttora sub judice – su di un quadro psicopatologico (personalità borderline, immaturità, scarsa capacità critica, labilità emotiva) e su di una fragilità e sudditanza nei confronti del marito, di per sé non incompatibili con il mantenimento di contatti con i figli.
In altri termini, la situazione, così come accertata, giustificava certamente una interruzione all’attualità dei rapporti con la madre naturale in vista delle esigenze più immediate dei progetti di inserimento dei minori ma non necessariamente una interruzione permanente.
Occorre ricordare che secondo una risalente ma illuminante pronuncia di questa Corte la situazione di abbandono sussiste non solo nell’ipotesi in cui la famiglia naturale non voglia o non possa occuparsi del minore, ma anche ogni qual volta questi nell’ambito della famiglia naturale non possa ricevere quel minimo di cure morali e materiali necessarie per il suo sviluppo armonico e sereno, sicché l’adozione non può essere disposta quando, nonostante la famiglia di origine si presenti come problematica, tuttavia il minore non corra rischio di danno morale e materiale. E’ pertanto il danno reale o potenziale che il minore subisca o possa subire continuando a vivere nella famiglia d’origine che costituisce il discrimine fra il mantenimento dei rapporti con la famiglia naturale la loro interruzione, con la sua conseguente adozione. (Sez. 1, n. 17198 del 14.11.2003, Rv. 572495 – 01) 3.7. Vi è tuttavia da considerare come il provvedimento di interruzione dei rapporti tra il genitore e i figli naturali deve essere considerato emesso rebus sic stantibus ed è pertanto suscettibile di riesame in ogni tempo da parte del Tribunale per i minorenni alla luce delle situazioni in successiva evoluzione, sempre nella prospettiva dell’interesse primario del benessere psichico e fisico dei minori.
Il che significa che non sussiste alcuna statuizione permanente idonea al giudicato in ordine all’interruzione di ogni rapporto fra la sig.ra D. e i cinque figli minori, con cui la censura mossa debba confrontarsi.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e della particolarità degli interessi in gioco.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis trattandosi di procedimento esente.
La Corte ritiene necessario disporre che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis trattandosi di procedimento esente.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021