Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4235 del 17/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9526-2020 proposto da:

M.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGIA DI FEDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 955/2020 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato l’11/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

RILEVATO

Che:

1. con decreto depositato in data 11 febbraio 9020 il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso proposto da M.K., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego del riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

il Tribunale, fra l’altro e per quanto qui di interesse, riteneva che nello Stato di origine del migrante non fosse in atto un conflitto armato nè esistesse una situazione di violenza generalizzata di livello tale da costituire una seria minaccia per la vita di qualunque civile si trovasse su quel territorio;

il collegio di merito reputava, inoltre, che non fosse dato rinvenire alcun serio motivo in grado di esporre lo straniero, in caso di rientro, a una situazione di vulnerabilità rispetto a uno o più diritti umani fondamentali, avuto riguardo da un lato alla situazione del paese di appartenenza e rimpatrio, dall’altro alle potenziali ragioni personali legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di ragioni familiari o di salute che impedissero l’allontanamento e in considerazione della capacità lavorativa specifica acquisita e della presenza in patria di plurimi riferimenti familiari;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia M.K. al fine di far valere tre motivi di impugnazione;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. al fine di prendere eventualmente parte all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

Che:

3. il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3 e 14, in quanto il Tribunale avrebbe violato il principio di cooperazione attiva del giudice, che costituisce il cardine del sistema di attenuazione dell’onere della prova, giacchè il richiedente asilo è tenuto soltanto a dimostrare di essere credibile e a provare il concreto pericolo a cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio;

4. il motivo è inammissibile;

il ricorrente – peraltro a fronte di una decisione che si preoccupa di passare in rassegna una serie di informazioni internazionali puntualmente indicate – assume in maniera del tutto generica la violazione del “principio che riguarda la cooperazione attiva del giudice”, ma non indica quale affermazione in diritto e/o quale condotta omissiva del collegio giudicante intende in questo modo censurare in concreto; una simile genericità compromette la doglianza in esame e la rende inammissibile;

infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la decisione impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l’annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 187/2014);

5. il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in quanto il giudicante, pur dovendo sempre procedere a verificare la situazione del paese di origine a prescindere dalle ragioni che hanno spinto il migrante ad abbandonarlo e dalla stessa credibilità delle sue dichiarazioni, non avrebbe preso in considerazione il pericolo reale che correrebbe la vita o la persona del richiedente asilo tenendo in considerazione la Libia quale territorio di riferimento;

6. il motivo è inammissibile;

il ricorrente assume di essere andato due volte in Libia e di esservi rimasto, la prima volta, per un periodo di tre anni, lasciando così implicitamente intendere che in ragione di una simile protratta permanenza tale paese dovesse essere preso in considerazione quale riferimento per il riconoscimento della protezione sussidiaria;

il decreto impugnato, tuttavia, non fa il minimo cenno a una simile questione, che dalla lettura (Ndr: Testo originale non comprensibile) decisione non risulta fosse stata posta dal ricorrente; nè dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che il migrante, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato di aver posto la propria dimora abituale in Libia;

sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella decisione impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013);

7. il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e l’inadeguatezza della relativa motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe valutato la condizione di personale vulnerabilità del ricorrente, così come non avrebbe compiuto il necessario giudizio comparativo fra la situazione di partenza in Bangladesh e l’attuale livello di integrazione in Italia;

8. il motivo è inammissibile;

il Tribunale infatti ha valutato tanto la situazione personale del migrante, escludendo l’esistenza di profili di peculiare vulnerabilità connessi con legami familiari particolarmente significativi o motivi di salute, quanto la situazione che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un paese dove non sussistono problematiche aventi particolare gravità e all’interno del quale il richiedente ritroverebbe una pluralità di familiari e avrebbe la possibilità di far valere la sua specifica capacità lavorativa;

la doglianza prescinde dalle ragioni in concreto fornite all’interno del provvedimento impugnato e se ne astrae, lamentando in maniera del tutto generica la mancata valutazione dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria;

una simile modalità di critica, tuttavia, compromette la valutazione della doglianza e ne determina l’inammissibilità, perchè – secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte – l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della statuizione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. 6496/2017, Cass. 17330/2015, Cass. 359/2005);

9. in forza delle ragioni appena illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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