LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 6646-2020 proposto da:
O.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FRATERNALE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 2095/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.
avverso l’ordinanza numero 2095/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/1/2020;
RILEVATO
che O.L. ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale presente nella ordinanza 2095/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/1/2020 che ha disposto il rinvio presso la Corte di Appello dell’Aquila;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Marina Meloni;
CONSIDERATO
che nel presente procedimento di correzione la parte intimata non ha svolto difese.
Ritenuto che, all’esito della proposta depositata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 380 bis e 391 bis c.p.c., il ricorso deve essere accolto trattandosi di evidente errore materiale per non aver considerato che la sentenza cassata era stata emessa dalla Corte di Appello di ANCONA E NON L’Aquila, non essendovi elementi per far ritenere che il Collegio abbia inteso rinviare ad altro Collegio diverso rispetto a quello che ha emesso il provvedimento cassato.
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale e per l’effetto dispone che nel dispositivo ove è scritto “rinvia alla Corte di Appello dell’Aquila” leggesi: “rinvia alla Corte di Appello di Ancona”. Fermo il resto.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021