Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4271 del 18/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28761-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA PERSICHETTI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS, (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– controricorrente –

contro

V.C., P.L., R.C., MASSA DEI CREDITORI INSODDISFATTI DEL FALLIMENTO;

– intimati –

avverso il decreto n. 1451/2018 cronol. della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Firenze, con decreto in data 317-2018, ha respinto il reclamo col quale M.M., il cui fallimento era stato chiuso il 14-6-2017 per avvenuta ripartizione dell’attivo, aveva censurato la decisione del tribunale di Firenze di diniego dell’esdebitazione;

per quanto rileva, la corte d’appello ha ritenuto ostativi al beneficio i seguenti fatti:

(i) M. aveva patteggiato la pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per un’imputazione di bancarotta;

(ii) tale imputazione aveva riguardato la gestione di una distinta impresa, donde la sentenza non poteva dirsi formalmente preclusiva;

(iii) tuttavia la circostanza relativa all’esercizio indiretto dell’attività d’impresa doveva ritenersi sintomatica del non avere il fallito cooperato con gli organi della procedura per il proficuo svolgimento delle operazioni relative al fallimento individuale, essendo paradossale accordare l’esdebitazione a chi – tale è l’inciso del decreto “incurante delle incapacità che affliggono il fallito, abbia continuato altrove a fare danni nel mondo degli affari”;

(iv) in ogni caso un’altra insuperabile trasgressione era derivata dall’infedele occultamento di una quota immobiliare pervenuta al fallito per successione durante il fallimento;

M. ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, illustrati da memoria;

solo l’Inps, tra i soggetti intimati, ha svolto difese, resistendo al ricorso.

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo è dedotta la violazione della L. Fall., artt. 26,142 e 143, poichè il patteggiamento non costituisce – si dice – ammissione di colpevolezza; si sostiene che ne era stato oggetto un capo di imputazione per concorso esterno assolutamente marginale, non interferente con la pretesa attività gestionale contestata al fallito;

quanto al profilo dell’infedele occultamento di parte dell’attivo, il ricorrente aggiunge che la L. Fall., art. 142, n. 5, fa riferimento a condotte commissive e non omissive, e che comunque nessuna manovra ostativa era stata posta in essere al fine di celare l’evento della morte della moglie, poichè l’omissione dichiarativa era stata involontaria e lo stesso curatore, nel parere favorevole all’esdebitazione, aveva ritenuto esistente il presupposto della cooperazione finalizzato alla buona riuscita della procedura;

II. – col secondo motivo è dedotta la violazione della L. Fall., art. 30, perchè – ancora si dice – il curatore opera nell’interesse pubblico, sicchè la corte d’appello avrebbe omesso di considerarne il parere favorevole in riferimento ai presupposti di legge, e in particolare al non essere il ritardo della procedura ascrivibile alla condotta del fallito;

III. – col terzo motivo è in consecuzione dedotto l’omesso esame di fatto decisivo, in quanto il parere favorevole del curatore possiede una rilevanza tecnica che nello specifico sarebbe stata immotivatamente disattesa;

IV. – il primo motivo è inammissibile;

non è direttamente in tema la sottolineatura alla quale la censura è affidata, secondo la quale la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., costituisce una condanna sui generis, tale da non contenere dichiarazione alcuna di colpevolezza;

non è in tema perchè questa Corte ha affermato che la sentenza suddetta, per quanto priva di efficacia di giudicato nel processo civile, può sempre “valere come utile indizio” anche ai fini dell’esdebitazione (v. Cass. n. 11279-11);

dalla circostanza del patteggiamento la corte d’appello ha d’altronde inferito la violazione “della L. Fall., art. 142, n. 1,” poichè non poteva dirsi che il fallito, avendo trovato il modo di esercitare indirettamente un’altra attività d’impresa, avesse cooperato per il proficuo svolgimento delle operazioni relative al proprio fallimento individuale; tanto il giudice a quo ha ulteriormente argomentato osservando che non può ammettersi l’esdebitazione “di chi, incurante delle incapacità che affliggono il fallito, abbia continuato altrove a fare danni nel mondo degli affari”;

queste affermazioni – condivisibili o meno che siano nella loro radicalità – integrano la ratio decidendi, poichè servono a dire che nell’ottica della corte territoriale l’esercizio di un’altra attività economica in forma societaria, in pendenza del fallimento individuale, è da aversi per ostativa all’esdebitazione ai sensi della L. Fall., art. 142, n. 1, tenuto conto delle incapacità personali derivanti dal fallimento;

è allora dirimente osservare che tale punto della decisione non risulta dal ricorrente idoneamente censurato: da un lato invero non è pertinente, dall’altro è altresì generica e attinente al merito, l’opposta affermazione – alla quale unicamente la doglianza è stata affidata – per cui l’imputazione era riferita ad attività marginale e nessuna condotta ostativa alla procedura avrebbe potuto essere conseguentemente ascritta secondo la previsione della L. Fall., art. 142, n. 6;

V. – eguale genericità affligge la censura nella parte afferente all’addebito omissivo;

la corte d’appello in questo caso ha ritenuto che l’omissione dichiarativa dell’avvenuta acquisizione di una quota immobiliare per successione, durante il fallimento, era stata consapevole e volontaria; cosicchè il comportamento aveva integrato la fattispecie di occultamento dell’attivo ex art. 142 L. Fall., n. 1, oltre che reso più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio;

l’affermazione implica una valutazione di merito, non sindacabile in questa sede poichè concretamente non censurata sul versante della motivazione, seppur negli attuali limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

VI. – il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono egualmente inammissibili;

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la corte d’appello non ha mancato di considerare il parere del curatore; semplicemente lo ha disatteso nel merito delle considerazioni circa la condotta del fallito, e oltre tutto nella parte relativa alla rilevanza in sè della condotta medesima; in ordine al fondamento o meno dell’istanza di esdebitazione il parere del curatore non è vincolante per il collegio; e il vizio motivazionale è dedotto in termini assolutamente generici, senza riferimenti a fatti storici in ordine ai quali la motivazione sarebbe da considerare omessa (v. Cass. Sez. U n. 8053-14);

VII. – le spese sostenute dall’Inps seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.100,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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