LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9703-2020 proposto da:
A.H.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cron. 6189/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 31/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
A.H.J., proveniente dal Bangladesh, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Bologna di diniego della protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione finalizzato all’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Considerato che:
con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 Cost., art. 3 Cedu, art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, artt. 2 e 19 del t.u. imm. a proposito del diniego di protezione umanitaria, lamentando che non sia stata considerata la situazione complessiva del paese di provenienza e il percorso di inserimento intrapreso in Italia;
il motivo è inammissibile poichè del tutto generico, a fronte invece di una decisione motivatamente attestata sull’insussistenza di seri elementi di vulnerabilità personale da porre a base del beneficio;
l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021