LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10064-2020 proposto da:
O.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO PICCIOTTO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il 18/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
O.B., nigeriano, ricorre per cassazione con quattro mezzi avverso il decreto del tribunale di Messina che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione finalizzato a partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
I. – il primo motivo (nullità del decreto per motivazione apparente a proposito della valutazione di non credibilità della versione dei fatti resa a sostegno della domanda; omesso esame di fatti decisivi e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis) è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile: manifestamente infondato è il riferimento della censura all’art. 132 c.p.c., essendo la motivazione ben evincibile dal complesso di considerazioni svolte dal giudice del merito alle pag. 13 e seg. del provvedimento; inammissibile è la deduzione di omesso esame di fatti e di conseguente violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, poichè nessun fatto storico è dal ricorrente concretamente denunciato secondo l’ottica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (v. Cass. Sez. U n. 8053-14);
II. – il secondo motivo (violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35-bis, 10,11 e 13, art. 47 della Carta dei diritti della UE, 6 Cedu, artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’avvenuto rigetto della motivata istanza di audizione in sede giudiziale) è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.;
questa Corte ha più volte affermato che l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio, e per di più variato nel tempo, non è nulla la decisione di merito che – come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia – rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente (v. Cass. n. 33858-19, Cass. n. 16925-18 e moltissime altre; adde da ultimo Cass. 2531220 e pure Cass. n. 21584-20);
da tempo consolidato è il principio per cui, ove manchi la preventiva videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza di comparizione ex art. 35-bis citato non consegue automaticamente quello di procedere anche all’audizione del richiedente, purchè sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni (Cass. n. 5973-19, Cass. n. 2817-19);
nè dal ricorso emerge, nell’ottica di Cass. n. 25312-20, in base a quale concreta e decisiva ragione fosse stata richiesta la nuova audizione;
III. – per le medesime considerazioni è inammissibile anche il quarto motivo, che replica la suddetta tesi dell’omessa audizione del richiedente anche ai fini della protezione umanitaria; e peraltro deve in questa specifica prospettiva anche osservarsi che il quarto mezzo è inammissibile pure per eccentricità alla ratio decidendi, avendo il tribunale negato la protezione umanitaria in ragione di un difetto di allegazione di effettive condizioni di vulnerabilità personale;
IV. – il terzo motivo (nullità del decreto per motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis per avere il tribunale negato la protezione sussidiaria con vago cenno a fatti inerenti al territorio nigeriano, ma senza citazioni di fonti aggiornati di conoscenza) è inammissibile;
contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il decreto contiene un’ampia motivazione del giudizio reso in ordine alla insussistenza di un conflitto armato nell’area di provenienza del richiedente, e contiene pure una specificazione congrua dei riferimenti conoscitivi incentrati sulle recenti Coi rilasciate dall’Easo (pag. 12 e seg. e 16 e seg.); cosicchè la critica affidata alla censura si palesa semplicemente finalizzata a sovvertire la valutazione in fatto;
V. – l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021