LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8862-2019 proposto da:
D.B.R., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARISA VITA;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa unitamente dagli Avvocati CARMEN SCUOTTO, GAETANO SCUOTTO;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il 22/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO;
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Napoli, Sezione persone, minori e famiglia, con decreto del 22 agosto 2018, n. 4294, statuendo sul corrispondente reclamo proposto da D.B.R., padre del minore S., nato dalla sua unione con M.M., contro il decreto del tribunale di quella stessa città del 22 dicembre 2017, ed in parziale modifica dello stesso: z) diede atto che, all’udienza del 4 luglio 2018, le parti erano giunte ad un accordo in ordine alle modifiche del cd. “diritto di visita”; il) ritenne che quando, come nella specie, il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, lo stesso deve trascorrere, tendenzialmente, il suo tempo in misura eguale con loro, e che la suddivisione di tali tempi deve essere, di norma, rimessa al loro prudente apprezzamento. Posto, allora, che, per determinare il tempo che il piccolo S. avrebbe dovuto trascorrere con il padre, si sarebbe dovuto necessariamente tenere conto della volontà delle parti, espressa nel verbale della udienza predetta, sancì che, a riforma dei precedenti provvedimenti, S. avrebbe potuto trascorre con il padre un pomeriggio alla settimana, dalle 17,30 alle 21, e, in un’altra giornata, dalle ore 17,30 alla mattina successiva, in cui sarebbe stato accompagnato direttamente a scuola dai nonni paterni o, qualora non vi fosse stata scuola, entro le ore 9,00 alla madre, e ciò preferibilmente nei pomeriggi di martedì e/o giovedì; iii) opinò, infine, che, dal tenore delle dichiarazioni rese a verbale, doveva ritenersi che le parti avessero rinunciato alle ulteriori domande di modifica del decreto del 30 luglio 2015.
2. Avverso il descritto decreto, ricorre il D.B., affidandosi a quattro motivi, resistiti da M.M., che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’avverso ricorso perchè rivolto contro provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e definitività.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
1. Le prospettate censure, tutte formulate ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (il primo motivo invocando anche gli artt. 132 c.p.c., n. 4 e l’art. 118 disp. att. c.p.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ascrivono alla corte partenopea di non essersi pronunciata sul reclamo del D.B. in ordine alle domande riconvenzionali da lui proposte in primo grado quanto, rispettivamente:
I) alla riduzione da Euro 500,00 ad 250,00 del contributo al mantenimento del figlio minore;
II) al pagamento delle spese straordinarie in misura del 50% solo per gli esborsi preventivamente concordati;
III) alla restituzione del 50% del contributo mensa indebitamente versato;
IV) all’obbligo di comunicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, circa le vacanze.
2. Va innanzitutto disattesa la pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso, – da qualificarsi, ad avviso del Collegio, non come ordinario ex art. 360 c.p.c. (così la sua intestazione), bensì come straordinario ex art. 111 Cost., tenendosi conto, peraltro, che il D.Lgs. n. 40 del 2006, con l’inserimento dell’art. 360 c.p.c., comma 4, ha ampliato i motivi di impugnazione di quest’ultimo, ricomprendendovi tutti quelli previsti dallo stesso art. 360 c.p.c., comma 1 – sollevata dalla controricorrente sul duplice presupposto che il provvedimento oggi impugnato sia privo dei caratteri della definitività e decisorietà.
2.1. In proposito, è sufficiente richiamare il più recente, e qui condiviso, orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il decreto della corte di appello, contenente i provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. poichè già nel vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 – che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio – ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 – che ha abolito ogni distinzione – al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perchè ha un’efficacia assimilabile rebus sic stantibus a quella del giudicato” (cfr. Cass. n. 3192 del 2017; Cass. n. 6132 del 2015. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche, in motivazione, Cass. n. 27741 del 2018; Cass. n. 12954 del 2018).
3. Sempre in via pregiudiziale, l’odierno ricorso deve considerarsi tempestivamente proposto, risultando avviato per la notificazione l’1 marzo 2019 ed investendo un provvedimento pubblicato il 22 agosto 2018. Questa Corte, invero, ha già chiarito (cfr-Cass. n. 14147 del 2020) che “in tema di sospensione dei termini processuali, in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l’individuokione del termine di sei mesi per l’impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, della L. n. 742 del 1969, ex art. 1, in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione eriale, ovvero il 1 settembre di ogni anno, che va, quindi, computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, non ex numero, bensì ex nominatione dierum, spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadena del semestre in questione, ovvero ill marco dell’anno successivo”.
4. Tanto premesso, i suddetti quattro motivi sono esaminabili congiuntamente perchè tutti inficiati dal medesimo vizio di inammissibilità.
4.1. Invero, si è già riferito che la corte partenopea, dopo aver dato atto dell’accordo raggiunto dalle parti, all’udienza del 4 luglio 2018, in ordine alle modifiche concernenti il cd. diritto di visita, ha poi affermato, testualmente che “dal tenore delle dichiara.zioni rese a verbale, deve ritenersi che le parti abbiano rinunciato alle ulteriori domande di modifica del decreto del 30 luglio 2015” (quello in relazione al quale erano state invocate le modifiche con il ricorso ex art. 337-ter c.c., in primo grado, del 21 aprile 2017).
4.1.1. A fronte di tale specifica statuizione, nessuno dei motivi di ricorso riporta, in alcun modo, il contenuto del verbale da cui la corte ha tratto un siffatto convincimento, così dovendosi ritenere violato il principio cd. di autosufficienza – oggi desumibile dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4-6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – sicchè questa Corte è posta nella impossibilità di consentire la verifica della fondatezza delle doglianze in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (cfr, ex aliis, Cass. n. 29093 del 2018; Cass. n. 24340 del 2018).
4.1.2. Va, peraltro, ricordato che, ogni qual volta in cui l’indagine sia diretta ad accertare se il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale Cass., SU, n. 3195 del 1969; Cass. n. 1738 del 1988; Cass., SU, n. 20181 del 2019), sicchè ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; ma con la precisazione che, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario una sollecitazione del potere di accertamento del vizio e cioè che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame. Sicchè il corrispondente motivo in tanto è ammissibile ove contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte allegarli ed indicarli (Efr. Cass., SU, n. 20181 del 2019; Cass. n. 5640 del 2019; Cass. n. 978 del 2007).
4. Il ricorso, in definitiva, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (Dott. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del(la) ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
5. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il D.B. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla M., liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021