Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4283 del 18/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63 (FAX *****), presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GARATTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANBATTISTA SCALVI;

– ricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE BRESCIA PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO BRESCIA;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.

FATTI DI CAUSA

1. B.A., cittadino albanese, in Italia senza permesso di soggiorno perchè revocatogli il 4 maggio 2016, ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Brescia, Sezione per i Minorenni, n. 40/2019, reiettivo del reclamo da lui proposto contro la decisione del Tribunale per i Minorenni della stessa città che ne aveva respinto la domanda volta ad ottenere l’autorizzazione, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, alla ulteriore permanenza in Italia per un periodo di tempo determinato nell’interesse dei suoi figli minorenni B.A. e B.B., nati dal suo matrimonio con B.E., munita di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e proprietaria dell’appartamento in cui vive la famiglia.

1.1. Quella corte, richiamata l’interpretazione della citata norma fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SU., n. 21799 del 2010), e descritta l’attuale condizione lavorativa del reclamante, nonchè le vicende penali (legate a condanne per spaccio di sostanze stupefacenti, e ad ulteriori indagini a suo carico per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, contraffazione del permesso o carta di soggiorno e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla sua identità, e per guida senza patente, già sospesagli) in cui lo stesso era rimasto coinvolto, ritenne insussistenti i presupposti per autorizzarne la protrazione della permanenza in Italia, concludendo nel senso che, per tutte tali ragioni, “i minori non riceverebbero pregiudizio dall’assenza del padre, se vivessero da soli con la madre, in Italia, dove frequentano istituti scolastici e dove vivono in un alloggio intestato alla madre, la quale può avvalersi dell’aiuto di una zia e dei fratelli del padre, così come non riceverebbero pregiudizio neppure se si trasferissero, unitamente a tutta la famiglia, in Albania, poichè la presenza fattiva del padre, lontano dal pericolo di reiterazione di condotte pregiudizievoli per l’intera famiglia, andrebbe a compensare la momentanea perdita di quelle attività extrascolastiche e scolastiche esistenti per loro in Italia”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione dell’art. 31 T.U.I., comma 3, in particolare alla luce del concetto di “gravi motivi” per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità prevalente in seguito alla pronuncia resa da Cass., Se. Un. 21799 del 2010", per aver il giudice di secondo grado interpretato in senso irricevibilmente restrittivo la norma, non considerando che i “gravi motivi” di cui al citato art. 31 non debbono necessariamente afferire ad una situazione “eccezionale” o ad un imminente pericolo per la salute del minore;

II) “Violazione dell’art. 19 T.U.I., anche alla luce della Convezione di New York sui Diritti del Fanciullo, per aver il giudice di secondo grado, di fatto, violato il divieto di espulsione di soggetti minori e/ o ingiustificatamente leso il diritto all’unità familiare”. In particolare, il ricorrente sostiene che la sua espulsione dall’Italia comporterebbe, come inevitabile conseguenza, la rottura dell’unità familiare, perchè i figli rimarrebbero in Italia con la madre o potrebbero tornare in Albania al seguito del padre. Deduce, inoltre, che, a tutto voler concedere, se invece portassero con loro i figli, il decreto oggi impugnato ne avrebbe di fatto deliberato l’espulsione, illegittima perchè rivolta a soggetti minorenni;

III) “Carena ed illogicità della motivazione, per non aver il Giudice di secondo grado effettuato il giudizio prognostico che l’art. 31 T.U.I., comma 3, richiede in ordine alla prospettiva di un danno grave allo sviluppo psico-fisico del minore”.

3. L’odierno ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

3.1. In primo luogo, per evidente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non assolvendo, in modo idoneo, al raggiungimento dello scopo che detto requisito di contenuto-forma deve soddisfare.

3.1.1. Invero, la struttura del ricorso è sostanzialmente priva dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, alcunchè specificamente esponendo, circa lo svolgimento del processo di primo e secondo grado, con riguardo ai fatti giuridici costitutivi della domanda ivi proposta, nè del contenuto della decisione adottata dalla corte bresciana (certo non bastando le generiche argomentazioni precedentemente riportate quali contenuto delle prospettate doglianze), riferendo, sul punto, solo genericamente che: i) “il decreto che si impugna, dopo aver ricordato che la valutazione richiesta deve incentrarsi sul danno effettivo e concreto che deriverebbe ai minori in caso di allontanamento del padre dall’Italia o del loro allontanamento insieme all’intero nucleo familiare, si sofferma esclusivamente sulle condizioni personali del ricorrente. Così facendo, il decreto trascura le conclusioni dei servizi sociali che auspicavano la permanenza di entrambi i genitori sul territorio nazionale”; ii) “il provvedimento appare comunque incentrato sulla gravità dei reati commessi dal ricorrente, che non avrebbe dato garanzie di aver definitivamente rotto con il passato”; iii) “l’ultima parte del provvedimento, dedicata a dimostrare che l’assenza del padre non influirebbe negativamente sull’equilibrio dei figli, appare del tutto irricevibile, prospettandosi l’alternativa dell’aiuto di una zia e dei fratelli del padre rispetto ai quali nessun elemento è conosciuto o esposto nel provvedimento. Incomprensibile appare anche il riferimento al fatto che l’intera famiglia potrebbe trasferirsi in Albania, ove il beneficio viene individuato nel fatto che il padre verrebbe allontanato dal pericolo di reiterazione di condotte criminose, sena dare alcuna spiegazione della ragione per la quale l’allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe questi significativi mutamenti”.

3.1.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che l’esposizione sommaria dei fatti prescritta, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo considerata dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso stesso, deve consistere in una esposizione che garantisca alla Suprema Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa decisione impugnata (cfr. Cass., SU, n. 11653 del 2006; Cass. n. 5640 del 2018 e Cass. n. 23015 del 2019, entrambe in motivazione). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (fr. Cass., SU., n. 2602 del 2003).

3.1.3. Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario, come statuisce la prima delle decisioni evocate, che il ricorso per cassazione contenga, sebbene in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la decisione impugnata.

3.1.4. Orbene, la sopra ricordata esposizione del fatto non rispetta tali necessari contenuti, perchè non indica i fatti storici che hanno occasionato la controversia, nè individua le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda dell’odierno ricorrente era stata introdotta in primo grado, esponendo, infine, in modo affatto generico le argomentazioni giustificative del decreto impugnato. L’esposizione del fatto è, pertanto, del tutto inidonea al raggiungimento dello scopo suo proprio, donde la inammissibilità del ricorso, ricordandosi, peraltro, che, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell’insieme delle regole che governano il processo (fr. Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; Cass., SU. n. 30996 del 2017, p. 2.3).

3.2. Altra ragione di inammissibilità dell’odierno ricorso va, poi, individuata nel fatto che le descritte doglianze, benchè separatamente rubricate, sono trattate unitariamente e si rivelano caratterizzate dalla mescolanza e dalla sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 (i primi due motivi) e 5 (il terzo), mentre, in tema di ricorso per cassazione, non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo ed il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (fr. Cass. n. 26874 del 2018).

3.3. Costituiscono, infine, ulteriori ragioni di inammissibilità: i) in relazione ai primi due motivi, in parte qua esaminabili congiuntamente, il rilievo che le corrispondenti argomentazioni di B.A. si risolvono, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, – le cui conclusioni, motivate in modo esaustivo e lineare, appaiono affatto coerenti con la giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi di questa Corte, secondo cui la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, in relazione a gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazione di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo sviluppo psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto (cfr., ex multis, Cass. n. 2648 del 2011; Cass. n. 13237 del 2011; Cass. n. 14125 del 2011; Cass. n. 17739 del 2015; Cass. n. 24476 del 2015; Cass. n. 25419 del 2015; Cass. n. 4197 del 2017; Cass. n. 29795 del 2017; Cass. N. 4094 del 2018; Cass. n. 9391 del 2018; Cass. n. 14238 del 2018) – cui il primo intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017); iz) circa il terzo, riguardante, essenzialmente, un vizio motivazionale, l’aver completamente obliterato che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio reso il 13 febbraio 2019), oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ed il non aver tenuto in alcun conto le specifiche modalità di prospettazione di un siffatto vizio come definite da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alla spese di questo giudizio di legittimità, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva delle parti intimate, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (dr: Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del(la) ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

5. Va disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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