LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15976-2019 proposto da:
L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO, 6, presso lo studio dell’avvocato G L. GEMMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO SURRENTINO D’AFFLITTO;
– ricorrente –
contro
Z.G.R., G.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO TRICOMI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2384/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 22/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 22 novembre 2018, rigettava l’appello proposto da L.F. avverso sentenza del Tribunale di Catania del 21 novembre 2016 e al quale avevano resistito G.A. e Z.G.R..
Il L. ha proposto ricorso, da cui si sono difesi con controricorso G.A. e Z.G.R..
CONSIDERATO
che:
Il ricorso presenta formalmente due motivi: il motivo sub A – denunciante, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1575 e 1578 c.c. – e il motivo sub B – che, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta l’omesso esame di consulenza tecnica d’ufficio.
I due motivi – il che già di per sè li rende inammissibili – sono correlati a una illustrazione congiunta, anche se l’ultima parte di questa reca il titolo “omessa valutazione della CTU”.
Anche a prescindere da ciò, quel che potrebbe definirsi riferibile al primo motivo è, ictu oculi, del tutto direttamente fattuale, oltre che eccessivamente sintetico e quindi in sostanza assertivo in ordine alla pretesa violazione dell’art. 1578 c.c..
Parimenti la parte conclusiva dell’illustrazione inammissibilmente “globale”, che si orienta sulla espletata consulenza tecnica d’ufficio, è a sua volta scarna al livello tale di patire di una natura assertiva/generica.
In effetti, integralmente il ricorso patisce proprio di una illustrazione non adeguata dei motivi, illustrazione che sostanzialmente è comunque riconducibile ad una critica direttamente fattuale.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 3500, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021