LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16605-2019 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO FURNARI;
– ricorrente –
contro
D.M.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CIANNAVEI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORDANA BIANCA;
– controricorrente –
contro
D.M.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4499/2018 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 16/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
Il Giudice di pace di Acireale, con sentenza n. 124/2015, accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di Euro 4052 ad M.A. proposta da D.M.A.M., e rigettava la domanda riconvenzionale proposta da quest’ultima, che aveva anche chiamato in causa il fratello D.M.S..
M.A. proponeva appello principale, e D.M.A.M. proponeva appello incidentale; restava contumace D.M.S..
Il Tribunale di Catania rigettava entrambi i gravami con sentenza del 16 novembre 2018.
M.A. ha proposto ricorso – illustrato anche con memoria -, da cui D.M.A.M. Si è difesa con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso si articola in tre motivi.
Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo, cioè la “basilare prova testimoniale”, che consisterebbe nella deposizione di un teste, tale P..
Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo, cioè di una lettera di D.M.A.M. che conterrebbe l’impegno di lei di rimborsare al M. i due terzi delle spese per “ripristino del terrazzino”.
Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo, in riferimento a “documenti decisivi dell’altra parte del petitum costituita dagli atti del rimborso spese del legale avv. Giovanni Barbera”: il credito di somme anticipate dal M. per le fatture di detto avvocato “risultava ben documentato anche dalle dichiarazioni inequivocabili scritte di pugno” dall’avvocato stesso.
I primi due motivi, ictu oculi, patiscono l’inammissibilità in quanto riguardano una questione che non è affatto decisiva, vista la effettiva ratio decidendi che emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (si vedano le pag. 3 s.).
Il terzo motivo è a sua volta affetto da inammissibilità, perchè conformato in modo quanto mai generico, non indicando neppure il contenuto delle dichiarazioni che avrebbe redatto l’avvocato Giovanni Barbera.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 2500, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021