LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16692-2019 proposto da:
R.M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato PAOLO IORIO, rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO DIVINCENZO;
– ricorrente –
contro
G.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che aappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICA MANZI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1807/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 21/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
R.M.S. conveniva davanti al Tribunale di Trani G.A.M. per ottenerne la restituzione di Euro 499.452, somma che sarebbe stata pagata in eccedenza al canone di locazione dovuto per un contratto locatizio avente ad oggetto un fondo sito in *****.
La locatrice si costituiva resistendo e proponeva domande riconvenzionali di condanna al rilascio del fondo, di demolizione dei manufatti ivi costruiti e di condanna ad ulteriori pagamenti contrattualmente dovuti.
Il Tribunale, con sentenza n. 790/2016, rigettava la domanda principale e accoglieva le domande riconvenzionali.
La R. proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Bari rigettava con sentenza del 21 novembre 2018.
La R. ha proposto ricorso, da cui si è difesa la G. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso presenta un unico motivo, denunciante, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed errata applicazione degli artt. 1453-1455 e 1456 c.c., nonchè nullità per omessa motivazione.
Il giudice d’appello non avrebbe compiuto un “approfondito esame” del contratto, e non avrebbe considerato “le prove istruttorie” del primo grado (prove testimoniali e interrogatorio formale reso dalla locatrice), tenendo conto, invece, soltanto della consulenza tecnica d’ufficio espletata. Il motivo si sviluppa poi in argomenti sostanzialmente diretti alla ricostruzione dei fatti.
Invero, la censura consiste in una diretta ricostruzione dei fatti che è evidentemente finalizzata al raggiungimento di risultato alternativo proprio in relazione al merito. Ciò conduce il ricorso ad una inequivoca inammissibilità, meramente ad abundantiam a questo punto rilevando che la motivazione del giudice d’appello, pur essendo assai concisa, rimane collocabile nell’ambito di conformità con il paradigma del minimum costituzionale.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 7900, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021
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