Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4308 del 18/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7039-2020 proposto da:

C.F., nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, N. 268/A, presso lo studio dell’avvocato MEI SERENA, rappresentato e difeso dall’avvocato GAMBINI LORENZO;

– ricorrente –

contro

PETROLIFERA ADRIATICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI, 25, presso lo studio dell’avvocato MANGANARO PAOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato VILLA NACCI GERARDO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 24799/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CARDINO ALBERTO che chiede che codesta Suprema Corte voglia rigettare il proposto regolamento, dichiarando la competenza del Tribunale di Brescia ed assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2.

RILEVATO

Che:

C.F. ha ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma nei confronti di Petrolifera Adriatica, s.p.a., in forza di un contratto di somministrazione di carburante, per la restituzione di somme secondo le condizioni stabilite dall’Accordo Aziendale sulla viabilità ordinaria della Rete di distribuzione della Esso Italiana s.p.a., del 16 luglio 2014, poi cedente il ramo di azienda, comprensivo del rapporto di fornitura, alla società Petrolifera Adriatica;

l’ingiunta ha opposto il monito eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma adito, sulla base delle pattuizioni intercorse tra la stessa e la società Esso;

i suddetti accordi prevedevano, in particolare, quale giudice convenzionalmente competente, quello della sede Esso al momento dell’introduzione del contenzioso, ossia Roma;

secondo l’opponente la clausola pattizia doveva intendersi riferita alla sede della cessionaria del ramo di azienda, subentrata nella medesima posizione della cedente e dunque con gli stessi vantaggi contrattuali originariamente previsti;

il Tribunale capitolino accoglieva l’eccezione revocando l’ingiunzione e dichiarando pertanto la competenza del Tribunale di Brescia;

C. ha impugnato questa decisione con regolamento di competenza, adducendo che la previsione negoziale in parola si riferirebbe esclusivamente al luogo della sede dell’originaria parte contrattuale e non anche a quello della sede della società subentrante, non potendosi mutare la lettera esplicita del patto, mai oggetto di trattative per la sua modifica nè di mutamenti con la necessaria e specifica approvazione scritta;

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte, aderendo alla posizione fatta propria dal Tribunale.

RILEVATO

Che:

il regolamento è infondato;

come rilevato dal Pubblico Ministero, e come già affermato da questa Corte in precedenti pronunciati in fattispecie identiche (Cass., 30/06/2020, n. 12992, Cass., 24/06/2020, n. 12396) la clausola in parola assegna un chiaro vantaggio contrattuale, permettendo al concedente, fornitore dell’impianto e del carburante, di evitare dislocazioni in ipotesi di contenzioso da radicare, perciò, presso la propria sede;

il riferimento alla sede Esso di Roma è quindi da intendersi, come fatto dal Tribunale, mutabile, specularmente al mutamento della parte contrattuale, quale rinvio mobile finalizzato alla conservazione del medesimo equilibrio negoziale;

in altri termini, la cessione del contratto, conseguente a quella del ramo di azienda, determina l’opponibilità della clausola, rettamente intesa secondo la sua propria finalità e logica negoziale, da parte del cessionario al ceduto;

d’altra parte, il riferimento alla Esso non risulta presente solamente nella clausola ma anche nel resto del contratto, sicchè la sua menzione nel patto in questione è neutra sotto il profilo in esame;

il rinvio mobile in questione rende poi evidente che, non essendovi alcuna nuova clausola, ma semplicemente l’applicazione di quella originaria secondo l’evoluzione contrattuale, non può ritenersi necessaria alcuna nuova sottoscrizione specifica;

spese al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Brescia. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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