Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4328 del 18/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita Bianca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7429/2015 vertente tra:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

e L.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Sforza Pallavicini 18, presso lo studio dell’avv. Rosario Rao, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Catania e Francesco Cucinotta in virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

A.T. e A.S. (la prima anche in proprio ed entrambi nella qualità di coeredi con beneficio di inventario di A.R.), elettivamente domiciliati in Roma, via Sforza Pallavicini 18, presso lo studio dell’avv. Rosario Rao, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Catania e Francesco Cucinotta in virtù di procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3256/02/14 della CTR della Sicilia, depositata il 27/10/2014;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, Dott. MUCCI ROBERTO, il quale ha chiesto, previa riunione del procedimento n. 10343/2015 RG al presente giudizio, l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 238 del 2009 il tribunale di Patti ha d9finito due procedimenti riuniti, riguardanti entrambi l’adempimento degli obblighi connessi alla compravendita di azioni della società “Gioiosa s.p.a.”, pattuiti in due diverse scritture private, stipulate da B.L., in qualità di venditore, con gli acquirenti L.C., da un parte, e A.T. e A.R., dall’altra. Entrambi i giudizi erano stati promossi da S.d.M.T., vedova di B.L., con il successivo intervento dei figli O. e B.M.C., che hanno formulato le stesse conclusioni dell’attrice.

Nella menzionata sentenza, il tribunale di Patti ha statuito come segue:

“Condanna il L. per le causali di cui in motivazione al pagamento a favore di S.D.M.T., B.O., B.M.C. di Euro 1.009.853,75 per ciascuno di essi oltre interessi legali dall’11.02.1991 sull’importo di Euro 731.647,27 e dal 31.01.1992 sulla somma residua sino al soddisfo e, con le medesime decorrenze, al pagamento anno per anno sul capitale iniziale della somma pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.

Condanna S.D.M.T., B.O., B.M.C. – previo pagamento del superiore prezzo da parte del L. – al trasferimento delle azioni in loro possesso a favore di costui; li condanna altresì al pagamento in favore di A.R. e A.T. in Branca della somma di Euro 167.848,49 oltre interessi e di Euro 247.291,00 oltre interessi dalla domanda ossia dal 02.04.1997 al soddisfo e, con la medesima decorrenza, al pagamento anno per anno sul capitale iniziale della somma pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.

Rigetta le altre domande e dichiara compensate le spese del giudizio”.

In relazione a tale statuizione, l’Agenzia delle entrate ha notificato a tutte le parti dei giudizi riuniti l’avviso di liquidazione n. *****, chiedendo a queste ultime il pagamento, in solido tra loro, della complessiva somma di Euro 194.800,10, di cui Euro 194.687,00 a titolo di imposta di registro.

A.T. e A.R., come pure gli altri destinatari dell’avviso, hanno impugnato tale atto, che è stato annullato dalla CTR in totale riforma della decisione di primo grado.

In particolare, la CTR ha ritenuto che i due giudizi riuniti, essendo relativi a rapporti contrattuali del tutto autonomi tra loro, dovessero essere considerati separatamente ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, la quale avrebbe dovuto essere ricalcolata, per ciascun interessato, in ragione del rispettivo coinvolgimento nel processo che si era concluso con la sentenza in esame, secondo le diverse statuizioni in essa contenute, con l’applicazione dell’aliquota del 3%, prevista per le pronunce aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che ha notificato a A.T. e A.S. (la prima anche in proprio ed entrambi in qualità di eredi di A.R.) ed a L.C., che si è difeso con controricorso.

Anche A.T. e A.S. si sono difesi con controricorso, formulando, inoltre, due motivi di ricorso incidentale.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, a cui A.T. e A.S. hanno replicato con memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE, 1. Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR posto a carico dell’Ufficio l’obbligo di inserire nell’avviso di liquidazione elementi non previsti e di esplicitare valutazioni non richieste dalla norma menzionata, nella parte in cui ha affermato che avrebbero dovelto essere specificate le modalità di determinazione del tributo e valutate le diverse posizioni che gli interessati avevano rispetto alla sentenza della cui registrazione si trattava.

Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR escluso la solidarietà tra tutte le parti in Causa, ritenendo di dover distinguere i diversi rapporti oggetto dei due giudizi riuniti, perchè, in entrambi i casi, i soggetti coinvolti nel processo erano parti del rapporto processuale dedotto, a nulla rilevando la circostanza che i due rapporti fossero distinti e autonomi.

Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non avere la CTR dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che i signori A. fossero parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, non essendo ragione sufficiente a giustificare il diverso trattamento fiscale l’autonomia dei rapporti intercorsi tra B.L. e L.C., da una parte, e tra B.L. e i signori A., dall’altra.

Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto infondata l’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione impugnato, nonostante l’omessa indicazione dei criteri seguiti dall’Ufficio nel determinare l’imposta dovuta per la registrazione della sentenza in questione.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte Prima, allegata, art. 8, comma 1, lett. b) e c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto corretta l’applicazione dell’aliquota del 3%, prevista per le statuizioni dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme di denaro, e non quella dell’1% prevista per le decisioni di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

2. Non è opportuno disporre la richiesta riunione del procedimento recante il n. 10343/2015 RG al presente giudizio, non sussistendo il rischio di contrasto tra giudicati ed essendo opportuno mantenere separati i giudizi ai fini di una snella trattazione delle questioni poste.

3. Si deve preliminarmente rilevare che tutte le parti in causa hanno concordemente affermato che la sentenza della CTR della Sicilia n. 3256/02/14, in questa sede impugnata, sebbene indichi, nell’intestazione, quale parte appellante, L.C., si riferisca, in realtà, all’appello proposto da A.T. e A.S. (v. p. 3 del ricorso per cassazione, p. 6 del controricorso con ricorso incidentale di A.T. e A.S., p. 6 del controricorso di L.C.).

Tale assunto risulta corretto, come si evince chiaramente dalla lettura della sentenza che, nella descrizione dello svolgimento del processo, richiama inequivocamente l’appello proposto da A.T. e A.S. e, nell’illustrazione dei motivi della decisione, si riferisce più volte alla posizione processuale di questi ultimi, anche distinguendola da quella di L.C. (v. p. 2, 4, 5 e 7 delta sentenza impugnata).

La CTR è evidentemente incorsa in un mero errore materiale, facilmente riconoscibile ed emendabile in sede interpretativa, nell’indicare le parti in causa, confondendo i nomi dei contribuenti che, quali obbligati in solido, hanno impugnato separatamente lo stesso avviso di liquidazione e, risultati soccombenti in primo grado, hanno proposto, sempre separatamente, appello contro le decisioni della CTP ad essi contrarie (v. p. 3 del ricorso per cassazione, p. 4-6 del controricoro con ricorso incidentale di A.T. e A.S., p. 4-6 del controricorso di L.C.).

4. Sempre in via preliminare, occorre tenere presente che L.C., nell’aderire a quanto dedotto dalla stessa Agenzia delle entrate e dagli altri controricorrenti in ordine all’appena descritto errore materiale, ha eccepito la propria estraneità al presente giudizio, che attiene esclusivamente alla vertenza tra i signori A. e l’Agenzia delle entrate.

L’eccezione è fondata, tenuto conto che, in base a quanto sopra evidenziato, i diversi obbligati in solido hanno proposto separata impugnazione avverso lo stesso avviso di liquidazione.

L.C. non è stato, dunque, parte nel giudizio definito con la sentenza oggetto della presente impugnazione.

Questa Corte, con orientamento condiviso, ha più volte ritenuto che la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione, come pure a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (così Cass., Sez. 2, n. 520 del 16/01/2012 e Cass., Sez. 1, n. 13954 del 16/06/2006).

Deve pertanto dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione in questa sede proposta nei confronti di L.C..

5. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile.

Come sopra evidenziato, la censura attiene alla motivazione dell’avviso di liquidazione.

Si deve prima di tutto tenere presente che il ritenuto vizio di motivazione dell’atto è stato prospettato in primo grado dai contribuenti. La CTR era stata adita con una censura di omessa decisione sul punto. Secondo i contribuenti, l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare i criteri di determinazione della base imponibile in ragione dell’oggetto della causa e dell’aliquota applicata. La CTR ha però ritenuto che la censura fosse in parte assorbita, per effetto dell’accoglimento del successivo motivo di appello, e in parte infondata.

Si comprende bene, pertanto, come l’Agenzia delle entrate non sia soccombente rispetto alle statuizioni appena riportate e, conseguentemente, non abbia interesse ad impugnarle (cfr. Cass., sez. 3, n. 13395 del 29/05/2018).

Peraltro, secondo le deduzioni dell’Agenzia, la CTR avrebbe ritenuto che nell’avviso di liquidazione dovessero essere specificati i criteri di determinazione del tributo (base imponibile, oggetto della causa, aliquota), ma così non è, come si evince chiaramente dalla lettura della decisione impugnata, ove la richiesta di tale specificazione è stata formulata dagli appellanti e in questi termini è ivi riportata (p. 2 della sentenza impugnata).

6. Il secondo motivo di ricorso principale è infondato.

Secondo la ricorrente, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, con riferimento all’imposta di registro dovuta per gli atti dell’autorità giudiziaria, nel precisare che essa è dovuta dalle parti in causa, in solido tra loro, impone di ritenere che siano da ritenersi tali tutti i soggetti che abbiano preso parte al giudizio e nei confronti dei quali la parte dispositiva della sentenza sia enunciata, senza che in essa siano considerati rapporti distinti e autonomi.

L’orientamento maturato dalla giurisprudenza di legittimità è tuttavia diverso.

Questa Corte, proprio con riferimento ai giudizi riuniti, ha più volte affermato che l’obbligazione solidale posta a carico delle parti in causa, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, per il pagamento dell’imposta di registro, dovuta in reazione ad una sentenza emessa a seguito della riunione di più cause tra loro connesse, non grava indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte a tali giudizi, dovendosi distinguere tra coloro che sono parti del rapporto, al quale la pronuncia oggetto dell’imposizione si riferisce, e coloro che sono stati evocati in giudizio con distinti atti di citazione, che hanno dato luogo a cause separate, poi riunite per motivi di opportunità (così Cass., Sez. 5, n. 9773 del 14/04/2008 e Cass., Sez. 5, n. 11149 del 15/05/2006).

In effetti, l’esercizio del potere discrezionale di riunione, giustificato dall’identità delle questioni da trattare, non incide sulla posizione delle parti nè comporta il venir meno dell’autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli, con la conseguenza che la sentenza che li definisce, pur formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite (Cass., Sez. 5, n. 18649 del 13/07/2018).

Tenuto, perciò, conto del fatto che l’imposta di registro non attinge la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in essa racchiuso, quale indice di capacità contributiva, il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimaste) totalmente estraneo al rapporto su cui ha statuito la decisione oggetto di imposta ed abbia formulato domande non aventi immediato fondamento in quel rapporto. In questo caso, il tributo rischierebbe di non essere proporzionato all’interesse di cui tale soggetto è portatore nel processo, in contrasto con l’art. 53 Cost., secondo il quale la solidarietà deve ricollegarsi a rapporti giuridico-economici idonei a configurare situazioni unitarie, tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa (così Cass., Sez. 5, n. 9773 del 14/04/2008 e Cass., Sez. 5, n. 11149 del 15/05/2006).

Alle stesse conclusioni la medesima Corte è pervenuta esaminando fattispecie in cui la statuizione contenuta nell’atto giudiziario ha riguardato giudizi in cui sono intervenuti soggetti che non hanno assunto la veste di litisconsorti necessari, ma facoltativi (Cass., Sez. 5, n. 12009 del 19/06/2020; Cass., Sez. 6-5, n. 21134 del 08/10/2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16745 del 16/07/2010).

Nel caso in esame, proprio la ricorrente ha affermato che decisione su cui è stata determinata l’imposta ha riguardato due autonomi rapporti giuridici, oggetto di due diverse cause, ancorchè riunite, anche se, poi, non ha attribuito rilevanza a tale circostanza.

E’ invece evidente, sulla scorta degli argomenti appena illustrati, che l’autonomia dei rapporti giuridici dedotti nei due procedimenti, decisi con la sentenza in questione, è di fondamentale rilievo ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento in solido dell’imposta di registro.

Da una parte vi è il rapporto giuridico, regolato in sentenza, che ha avuto origine nella scrittura privata con la quale B.L. ha venduto le proprie azioni a L.C. e da un’altra parte vi è il rapporto giuridico, sempre regolato in sentenza, riferito alla scrittura privata con la quale le azioni di B.L. sono State vendute a A.T. e a A.R..

I due rapporti sono stati oggetto di separati giudizi, poi riuniti, ma sono rimasti distinti, anche dal punto di vista processuale, riguardando cause comunque tra loro autonome.

Correttamente la CTR ha dunque distinto, dal punto di vista impositivo, i due rapporti giuridici regolati in sentenza.

7. E’ infondato anche in terzo motivo.

La ricorrente ha dedotto che la CTR non ha dato conto delle ragioni in forza delle quali ha ritenuto che i signori A. non fossero parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, aggiungendo che non poteva costituire ragione sufficiente a giustificare il diverso trattamento fiscale l’autonomia dei rapporti giuridici oggetto della statuizione.

E’ sufficiente leggere la sentenza impugnata per rilevare come, al contrario, la statuizione adottata sia stata compiutamente motivata proprio con riferimento all’autonomia dei rapporti giuridici definiti in sentenza, riconducibili ai diversi giudizi riuniti (p. 5-7 sentenza impugnata).

Con tale pronuncia, la CTR non ha escluso che i signori A. dovessero essere assoggettati all’imposta di registro, ma ha affermato che tale imposta, proprio in ragione dell’autonomia dei due giudizi riuniti, deve essere diversificata, guardando, da una parte, alle statuizioni relative al contenzioso tra gli eredi di B.L. e L.C. e, dall’altra, a quelle riguardanti la vertenza tra gli eredi di B.L. e i signori A..

8. Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.

I contribuenti hanno censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso che il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi sul dedotto difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione.

Com’è noto, la L. n. 212 del 2000, art. 7, riproducendo il contenuto della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, richiede di indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione”, aggiungendo che “Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

La norma appena riportata prevede la necessità di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’Amministrazióne, al fine di consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa e di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa (v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 14987 del 2018; Cass., Sez. 5, n. 12777 del 2018; Cass. Sez. 6-5, n. 25037 del 2017).

La questione relativa all’esistenza della motivazione, quale requisito formale di validità dell’avviso di accertamento deve, pertanto, essere nettamente distinta da quella attinente alla dimostrazione dell’effettiva esistenza dei presupposti per far valere la pretesa tributaria, che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità formale dell’atto, ma rimane disciplinata dalle regole proprie del giudizio di impugnazione eventualmente introdotto dal contribuente (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 4639 del 2020).

Una cosa è, infatti, la regolarità formale dell’avviso di accertamento ed altra cosa è l’effettiva sussistenza degli elementi sui quali l’amministrazione tributaria fonda la propria pretesa. L’indicazione di tali elementi (o del criterio astratto che si riferisca ad essi) può essere sufficiente a sorreggere la motivazione dell’avviso, mettendo il contribuente in condizione di conoscere i termini e le ragioni della pretesa fiscale e, al contempo, circoscrivendo i termini del futuro (ed eventuale) giudizio contenzioso, ma non esonera l’Amministrazione dal compito di fornire in tale giudizio, ove esso abbia luogo, la dimostrazione delle concrete circostanze sulle quali la medesima pretesa si sorregge.

Nel caso di specie i signori A. hanno riportato – nel cdntroricorso che contiene anche il ricorso incidentale (p. 17) – la motivazione dell’avviso di liquidazione, ove si legge: “l’imposta di registro D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa Parte I, art. 8 sulla sentenza avente per oggetto adempimento contrattuale tra S.D.M. + 2/ L.C. + 2 che qui si intende richiamare. Imponibile Euro 6.489.551,45”.

E’ pertanto evidente che risultano forniti tutti gli elementi necessari e sufficienti per comprendere il modo in cui è stata determinata l’imposta, essendo stata indicata la base imponibile, conteggiata considerando entrambi i giudizi riuniti, espressamente menzionati, e la tariffa applicata, che tiene a riferimento le controversie aventi ad oggetto l’adempimento contrattuale.

La correttezza o meno dell’impiego di tali parametri non attiene al requisito formale della motivazione dell’atto impositivo, ma alla correttezza dei criteri in concreto utilizzati, censurabili dalla parte mediante l’impugnazione dello stesso.

9. E’ infondato, infine, anche il secondo motivo di ricorso incidentale.

Secondo i contribuenti, la CTR non avrebbe dovuto ritenere ad essi applicabile l’aliquota del 3%, prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte Prima, allegata, art. 8, lett. b) (“atti dell’autorità giudiziaria… recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”) ma l’aliquota dell’1%, stabilita alla successiva lett. c) della stessa norma (“atti dell’autorità giudiziaria… di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”.

Come sopra evidenziato, la statuizione della sentenza del tribunale di Patti che interessa i signori A. riguarda il capo della decisione in cui S.D.M.T., O.B. e B.M.C. sono stati condannati “al pagamento in favore di A.R. e A.T. in Branca della somma di Euro 167.848,49 oltre interessi e di Euro 247.291,00 oltre interessi dalla domanda ossia dal 02.04.1997 al soddisfo e, con la medesima decorrenza, al pagamento anno per anno sul capitale iniziale della somma pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali dalla data della decisione al soddisfo”.

E’ pertanto evidente come la statuizione sia una chiara e inequivoca statuizione di condanna al pagamento di somme di denaro, non contenendo il solo accertamento del corrispondente diritto di credito.

10. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di L.C., deve essere rigettato il ricorso principale ed anche il ricorso incidentale.

11. La statuizione sulle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza dell’Agenzia delle entrate nel rapporto processuale con L.C..

Devono, invece, essere compensate le spese di lite tra l’Agenzia delle entrate e i signori A., in ragione della reciproca soccombenza.

12. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

La stessa disposizione non trova applicazione con riferimento alla ricorrente principale, trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, quale Amministrazione pubblica, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso principale nei confronti di L.C.;

rigetta il ricorso principale e quello incidentale;

condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite sostenute da L.C., che liquida in Euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge;

compensa tra le altre parti le spese del presente giudizio; ò

dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472