Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4394 del 18/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14839/2019 proposto da:

Ministero dell’Interno, *****, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A., con domicilio telematicamente eletto presso l’indirizzo PEC gianluca.alifuoco.ordineavvocativicenza.it, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Gianluca Alifuoco;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il 5/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza del 2 marzo 2019, ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza del Tribunale di Vicenza, depositata l’11 maggio 2015, che, in accoglimento del ricorso presentato dal cittadino marocchino M.A. avverso il provvedimento della Questura di Vicenza di diniego del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, aveva riconosciuto che questi, invece, ne avesse diritto, sussistendo le condizioni previste dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, comma 2, lett. b), in quanto “partner” di cittadina comunitaria cui era legato da stabile relazione debitamente attestata.

2. Propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno con due motivi.

3. Resiste M.A. con controricorso ed a sua volta propone ricorso incidentale affidato a tre motivi.

4. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, in persona del Sostituto, Dottoressa Rita Sanlorenzo, con requisitoria in data 1 ottobre 2020, ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente Ministero dell’Interno denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, comma 2, lett. b). Assume, al riguardo, che la documentazione ufficiale attestante la stabile relazione del cittadino extracomunitario M.A. con la cittadina rumena S.M., non potrebbe identificarsi con la dichiarazione di ospitalità rilasciata dalla S. nei confronti del M. e diretta all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, trattandosi di una mera scrittura priva di ufficialità, di modo che, in assenza di tale dato qualificante della fattispecie, il permesso di soggiorno non si sarebbe potuto riconoscere al cittadino marocchino indicato se non in presenza di un’unione registrata ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, tuttavia, nella specie, mancante.

Il motivo è infondato.

La doglianza cui esso è affidato non coglie tutte le “rationes decidendi” poste a sostegno della statuizione in punto di prova dell’esistenza della stabile relazione tra il cittadino marocchino e la cittadina rumena Nella motivazione che la correda è spiegato, infatti, come il sintagma “documentazione ufficiale”, inserito nella disposizione di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, comma 2, lett. b), non possa leggersi come espressiva della necessità di un crisma di “ufficialità” della stessa, tanto più che, in una prospettiva di interpretazione conforme al diritto Europeo, non si potrebbe prescindere dalla indicazione contenuta nella Comunicazione della Commissione Europea COM 2009 (313) del 2 settembre 2009, secondo la quale la prova della stabilità della relazione tra “partners” può essere fornita “con ogni mezzo idoneo”.

In essa è, oltretutto, precisato come, nel caso concreto, la dichiarazione di ospitalità non potesse essere riguardata disgiuntamente dall’atto di nascita del minore, figlio della coppia M. – S. (la cui ufficialità non è messa in discussione dal Ministero impugnante), che corroborava, in una dimensione inferenziale, l’assunto secondo il quale il M., proprio perchè padre di uno dei figli della S., conviveva stabilmente con quest’ultima.

Tale inferenza trova conforto, nella sua valenza esplicativa rispetto alla fattispecie al vaglio, nel principio di diritto secondo cui:”In materia di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai fini del rilascio della carta di soggiorno ad un genitore, non appartenente all’Unione Europea, di minore, cittadino dell’U.E., e convivente con cittadina dell’U.E. residente in Italia, pur costituendo un presupposto la convivenza tra i predetti, la loro relazione stabile di fatto “debitamente attestata” con “documentazione ufficiale”, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, comma 2, lett. b), nel testo introdotto dalla legge Europea n. 97 del 2013 – può essere comprovata anche con l’atto di nascita del minore o con altra documentazione idonea” (Sez. 1, n. 3876 del 17/02/2020, Rv. 657060).

2. Con il secondo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 7 e 9, posto che la coabitazione del M. con la S. avrebbe finito per incidere negativamente sulla capacità della S. di provvedere a sè stessa e ai propri tre figli minorenni, rendendola non più meritevole di rimanere sul territorio dello Stato, non disponendo ella di risorse economiche sufficienti.

Il motivo è inammissibile.

La censura cui esso è affidata è generica e non autosufficiente, poichè fa riferimento ad “atti”, che dimostrerebbero la situazione di indigenza della S., neppure indicati, nè tanto meno riprodotti, come, invece, sarebbe stato necessario nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.

3. Non vi è luogo a provvedere sul ricorso incidentale in quanto assorbito.

4. Il ricorso principale deve essere, quindi, rigettato, il ricorso incidentale è assorbito. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Assorbe il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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