LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16702/2019 proposto da:
Ministero dell’Interno, *****, domiciliato per legge in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessia Cavezzan, presso il cui studio in San Donà di Piave, Via Cesare Battisti n. 63, è domiciliato;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 26 novembre 2018, pronunciando sull’appello proposto dal Ministero dell’Interno, in parziale riforma dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 31 ottobre 2017, ha disposto la compensazione delle spese di lite del primo grado tra le parti, con conferma nel resto.
1.1. Il Tribunale di Venezia aveva accolto il ricorso presentato da M.A., cittadino *****, già cittadino *****, avverso il provvedimento di allontanamento dal Territorio Nazionale adottato a suo carico dal Prefetto di Venezia in data 23 giugno 2016 per motivi imperativi di pubblica sicurezza, limitatamente al profilo della mancanza di attualità della pericolosità sociale del ricorrente.
1.2. La Corte di appello di Venezia, quanto al merito della causa, ha osservato che anche le nuove informazioni assunte dalla Questura di Venezia confermavano quel che avevano rivelato gli accertamenti disposti dal Tribunale: ossia che il resistente, a far data dal 2014 (epoca della sua scarcerazione), aveva positivamente intrapreso un percorso di stabilizzazione della sua situazione di vita, dedicandosi con continuità ad attività lavorative atte a garantirgli fonti di sostentamento lecite, di modo che era ragionevolmente possibile esprimere un giudizio di attuale assenza di pericolosità sociale.
2. Il ricorso del Ministero dell’Interno domanda la cassazione della suddetta sentenza per un solo motivo.
4. M.A. non ha presentato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in un solo motivo, con il quale si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007 e della L. n. 1423 del 1956, art. 1, come modificato dal D.Lgs. n. 159 del 2011. Si ascrive alla Corte di merito di avere fatto malgoverno delle disposizioni menzionate nella parte in cui delineano il concetto di pericolosità sociale in riferimento al soggiorno dei cittadini comunitari nel territorio nazionale: tanto emergerebbe dalla mancata valorizzazione, in funzione della valutazione della pericolosità sociale del M., dei suoi numerosissimi e gravi precedenti penali e della sua perdurante inclinazione all’inosservanza delle regole dello Stato, non avendo egli ottemperato all’iscrizione anagrafica in un Comune italiano, come prescritto dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 9, comma 2. Si sostiene, altresì, che il provvedimento impugnato sarebbe corredato da una motivazione apodittica e del tutto insufficiente, caratterizzata dalla mera contrapposizione alla valutazione discrezionale dell’Autorità amministrativa, fondata sugli esiti di approfonditi accertamenti, di argomenti meramente congetturali, quali quello secondo cui il M. non sarebbe più dedito ad attività illecite perchè stabilmente impiegato in attività lavorative.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, art. 20 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) stabilisce, al comma 1, che: “il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”; chiarisce, al comma 3, che:” I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica; prevede, infine, ai commi 4 e 5, in punto di criteri cui l’autorità amministrativa deve attenersi nell’adottare i provvedimenti di allontanamento di cui al comma 1, che gli stessi:”sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, nè da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell’interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L’esistenza di condanne penali non giustifica di per sè l’adozione di tali provvedimenti”; “Nell’adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell’interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell’importanza dei suoi legami con il Paese di origine”.
2.2. La necessità, ai fini della giustificazione dell’adozione del provvedimento di allontanamento del cittadino comunitario dal territorio nazionale per imperativi motivi di pubblica sicurezza, che i comportamenti da questi tenuti rappresentino: “una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica” e l’esigenza, ai fini del vaglio della sua legittimità, che il provvedimento stesso sia improntato al principio di proporzione e che non sia fondato esclusivamente sull’esistenza a carico del destinatario di condanne penali, comporta che nella valutazione dell’esistenza dei presupposti applicativi del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale del cittadino comunitario non si possa prescindere dalla verifica in concreto della persistenza della sua pericolosità, essendo bandita ogni forma di accertamento presuntivo di essa.
2.3. Quanto qui affermato è in linea con gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte, espressasi nel senso di ritenere che dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 1, si deduce che l’allontanamento dal territorio nazionale è consentito in ipotesi di comportamenti dello straniero comunitario: “che rappresentino una minaccia concreta ed attuale tale da pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblica, secondo un giudizio che il giudice di merito deve effettuare in concreto, senza ricorrere ad automatismi sulla base dei precedenti penali ma valutando, ad esempio, la rilevanza dei reati accertati e l’eventuale condizione di disoccupazione” (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6666 del 15/03/2017, Rv. 643648).
2.4. Poste queste premesse, è evidente la correttezza del provvedimento impugnato, che, onde dar conto, in termini di concretezza, dell’esistenza della pericolosità sociale del M., siccome perdurante nel tempo, lungi dal sentirsi appagato dall’esistenza in capo allo straniero di condanne penali, ha verificato, tramite interrogazioni alla Questura, gli indicatori fattuali denotanti l’attualità della minaccia rappresentata dallo straniero per la vita e l’incolumità pubblica, traendone, con apprezzamento condotto nei limiti della logica plausibilità, un giudizio negativo. Ad esso, invero, il ricorrente non contrappone altro che una diversa valutazione dei medesimi elementi già presi in considerazione dalla Corte, articolando una mera critica di merito, che non, coglie, neppure adeguatamente la ratio decidendi che lo sostiene: ossia l’assenza di attualità della pericolosità sociale del M..
3. Il ricorso merita, pertanto, di essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021