Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4403 del 18/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12223/2019 proposto da:

K.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Anna Moretti, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. K.M., cittadino dello Stato della *****, ricorre con un motivo per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione avverso la decisione della competente Commissione territoriale, che aveva negato al primo la protezione internazionale, nelle forme del rifugio e della protezione sussidiaria, ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

I giudici di merito hanno ritenuto il racconto reso dal richiedente in sede amministrativa – secondo il quale il richiedente protezione, di etnia *****, aveva riferito di aver abbandonato il proprio Paese la ***** in seguito all’uccisione del proprio padre e della sorella durante gli scontri avvenuti nella città di ***** temendo di essere ucciso da persone che lo cercavano e che erano alla ricerca dei giovani familiari delle vittime legate allo scontro – non vero e plausibile quanto ai fatti narrati, fatti che, in ogni caso, sono stati apprezzati come non decisivi per il riconoscimento della protezione.

Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere omesso il tribunale la valutazione comparativa tra le condizioni del Paese di origine e l’attuale condizione socio-lavorativa del ricorrente, rinviando, per respingere la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, alle motivazioni esposte per escludere le protezioni maggiori.

Il ricorrente aveva depositato attestati di frequenza di corsi professionali organizzati dalla Regione Lombardia e all’udienza un contratto di lavoro (11.10.2018/12.1.2019) poi rinnovato fino a maggio 2019 con un incremento del salario e di contro a quanto ritenuto dal tribunale il contratto di lavoro era autonomo rispetto al sistema di accoglienza per una busta paga ben superiore all’assegno sociale Inps parametro per riconoscere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

In tal modo il tribunale aveva omesso una valutazione individuale della vita privata del richiedente comparata con quella vissuta in Guinea prima del suo allontanamento. Incombeva sul giudice del merito il dovere di cooperazione istruttoria officiosa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8. Secondo una scheda pubblicata il 9 gennaio 2018 dal Ministero dell’interno, in un documento di ACLED del marzo 2017 nella sezione relativa alla Guinea si leggeva che dopo le elezioni politiche dell’ottobre del 2015 si era registrato nel Paese un alto livello di protesta e violenza politica. Nel rapporto ONU sull’Indice di Sviluppo Umano in cui si considerano oltre al Pil altri fattori che incidono sulle condizioni della popolazione, la Guinea Conakry si trova al fondo della classifica, evidenza confermata da altre fonti internazionali, quali una scheda dei Ministero degli Affari Esteri sulle condizioni di vita precarie, sulle strutture sanitarie insufficienti e sulla malnutrizione.

2. Il motivo è inammissibile perchè generico nell’operato contrapposto e non puntuale confronto con le fonti indicate nel decreto impugnato a sostegno della ritenuta mancanza, in *****, di una situazione tale da integrare condizioni di vulnerabilità del richiedente che di questi sostengano il riconoscimento della protezione umanitaria e ancora quanto all’integrazione dal primo raggiunta in Italia, il tutto secondo il giudizio di comparazione in materia indicato da questa Corte di cassazione (Cass. SU n. 29459 del 13/11/2019; Cass. 4455 del 2018) quale regola di giudizio che deve guidare il giudice del merito nel riconoscimento dell’indicata protezione.

La richiesta del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria richiede, come da questa Corte rimarcato, l’allegazione di situazioni di vulnerabilità del richiedente volte ad individualizzare il rischio connesso al suo rientro nel Paese di origine (Cass. 02/07/2020 n. 13573) ed il tribunale, in applicazione del principio, ha rilevato l’insussistenza di ulteriori ragioni di vulnerabilità oltre a quelle indicate nel racconto e tanto nel rilievo della non plausibilità e lacunosità di quest’ultirno, per un giudizio di fatto che non è sindacabile in cassazione salvo i limiti di nullità non dedotti (ex pluribus Cass. 05/02/2019 n. 3340), e quindi della sua incapacità di sostenere quel riconoscimento.

Ogni altra evidenza relativa al radicamento in Italia e, in particolare, al percorso lavorativo ivi svolto dal ricorrente è affidata ad allegazioni documentali di cui il richiedente non fa valere la tempestiva deduzione nei giudizio di merito nel rispetto del principio di specificità ed autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.p., n. 6 (Cass. n. 5478 del 07/03/2018).

3. Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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