LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6836/2019 proposto da:
Z.L., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico, 38 presso lo studio dell’Avvocato Roberto Maiorana che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Perugia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato il 25/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. Z.L., nata nella *****, ricorre con quattro motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Perugia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione avverso la decisione della competente Commissione territoriale che denegava la protezione internazionale, nelle forme del rifugio e della protezione sussidiaria, e quella umanitaria.
I giudici di merito – ritenuta la non necessità di procedere all’audizione della ricorrente in difetto di margini di dubbio quanto alle dichiarazioni rese dinanzi alla commissione territoriale e di diverse ed ulteriori allegazioni su nuovi temi di indagine e aspetti della vita personale meritevoli di approfondimento – hanno nel resto apprezzato la natura non credibile del racconto reso dalla richiedente sulle ragioni di persecuzione fondate su motivi religiosi (appartenenza alla ***** perseguita dalle autorità *****) e quindi non fondata le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, a sostegno della quale la ricorrente aveva allegato la situazione dei diritti umani nel Paese di origine e di quella umanitaria, e tanto in difetto di individualizzazione del rischio se non per la vicenda oggetto del racconto non credibile.
Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 13 in relazione all’espresso giudizio di non credibilità del racconto circa l’effettiva appartenenza della ricorrente alla associazione religiosa. Non aveva alcun rilievo il fatto che la richiedente avesse potuto lasciare il Paese di origine con un visto turistico nonostante fosse già stata segnalata alla polizia come appartenente all’associazione, non avendo costei dichiarato che nei suoi confronti era stato emesso un ordine di cattura. A mezzo del prodotto certificato la ricorrente aveva provato l’appartenenza religiosa che non avrebbe attestato, di contro a quanto ritenuto dal tribunale, che l’indicata professione di fede dovesse ritenersi provata solo in Italia.
Il motivo è inammissibile.
La valutazione sulla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che, da condursi secondo i canoni di coerenza e plausibilità, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) resta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass.. nel rilievo che il racconto del richiedente non debba ritenersi credibile per il solo fatto di essere circostanziato, ai sensi del cit. art. 3, comma 5, lett. a), ove i fatti narrati siano di per sè inverosimili secondo comuni canoni di ragionevolezza (Cass. n. 20580 del 31/07/2019; Cass. n. 21142 del 07/08/2019).
Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, definisce una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici ivi indicati oltre che di quelli generali di ordine presuntivo e che deve transitare per un vaglio di coerenza interna ed esterna e di credibilità razionale del narrato i cui esiti costituiscono un apprezzamento di fatto (Cass. n. 11925 del 19/06/2020; Cass. n. 13578 del 02/07/2020).
Il tribunale di Perugia ha ritenuto la non credibilità del racconto nella parte in cui con esso la richiedente esponeva l’esistenza di una fuga perigliosa per luoghi innevati e le modalità della desistenza della polizia intervenuta per arrestarla in quanto appartenente alla fede religiosa della “*****”, nel rilievo della non credibilità della circostanza che la prima avesse viaggiato con un visto turistico per l’Italia nel vigore nel Paese di provenienza di un sistema di banche dati e controlli sugli appartenenti a fedi religiose che osservato dalle autorità di polizia ne avrebbe invece impedito l’allontanamento.
Rispetto all’operato scrutinio, peraltro relativo a profili non secondari della vicenda narrata (Cass. n. 10908 del 08/06/2020) il motivo non pone in evidenza mancanza o apparenza della motivazione e, piuttosto, in mera contrapposta lettura delle evidenze indicate vale solo a definire in sede di legittimità un inammissibile tentativo di incursione nel merito.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge in cui era incorso il tribunale per l’omessa/errata valutazione delle dichiarazioni rese dalla ricorrente davanti alla commissione e delle allegazioni portate per la valutazione della credibilità della dichiarante e l’omessa audizione.
La ricorrente aveva fornito una descrizione dettagliata che ove ritenuta incerta avrebbe dovuto determinare il giudice ad acquisire d’ufficio informazioni sulla situazione del Paese di provenienza non limitandosi a valutare la credibilità soggettiva.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il tribunale ha escluso senza margini di incertezza la credibilità del racconto reso in fase amministrativa dal richiedente protezione internazionale per quegli aspetti della vicenda volti a dare contezza della individualizzazione del rischio di persecuzione connesso al rientro nel Paese di origine, dato quest’ultimo che, peraltro, nella sua portata astratta ed oggettiva è stato positivamente scrutinato dal tribunale.
Nessuna necessità vi era pertanto per il tribunale, in ragione degli stessi presupposti indicati in ricorso (profili di incertezza del racconto), per attivarsi d’ufficio sentendo nuovamente la dichiarante.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per non avere il tribunale concesso la protezione sussidiaria risultando la richiedente a rischio arresto, detenzione illegale e torture, in caso di ritorno in patria, con situazione di violenza generalizzata ai danni degli appartenenti a determinate confessioni religiose.
Il motivo inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.
Il racconto è stato apprezzato come non credibile dai giudici del merito che hanno quindi escluso il riconoscimento della protezione internazionale anche sussidiaria peraltro evidenziando come la ricorrente non avesse allegato, per il correlato principio, situazioni individualizzanti diverse dalla persecuzione per motivi religiosi a sostegno della pure richiesta protezione sussidiaria.
La protezione sussidiaria per l’ipotesi sub c) dell’art. 14 (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale) non è poi stata neppure allegata dal ricorrente in questa fase del giudizio per prospettazione di una situazione integrante l’indicata violazione e per tempestiva sua deduzione nel giudizio di merito e tanto a fronte del silenzio sul punto serbato nell’impugnato decreto.
4. Con il quarto motivo la ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 per non aver il tribunale riconosciuto l’esistenza di seri motivi di carattere umanitario e per avere disposto l’espulsione di una persona a rischio persecuzione nel Paese di origine o di tortura D.P.R. n. 349 del 1999, ex art. 28, comma 1 e L. n. 110 del 2017 che ha introdotto il reato di tortura, e in violazione dei principi generali di cui all’art. 10 Cost. e art. 3 della CEDU.
Il tribunale esclusa la credibilità del racconto per quegli aspetti rilevanti per la richiesta protezione umanitaria e quindi quanto ai contenuti relativi alla scomparsa della madre nel rilievo, affidato a massima di esperienza non contraddetta nella sua portata in ricorso, che una persona di trenta anni di età e con un’occupazione lavorativa non può ritenersi alle indicate condizioni persona vulnerabile.
La mancanza di individualizzazione di un rischio da persecuzione per motivi religiosi da valutare de residuo ai fini della protezione umanitaria esclude il rilevo di ogni più generale disposizione costituzionale e convenzionale da valere in materia e citata in ricorso.
5. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese essendo il Ministero rimasto intimato.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 22 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021