Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.4412 del 18/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26112-2018 proposto da:

P.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FELICE GROSSI GONDI N. 62, presso lo studio dell’avvocato CARLO SEBASTIANO FOTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE AGNUSDEI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, (AERONAUTICA MILITARE DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 2 REPARTO – 3 DIVISIONE – Servizio Disciplinare UPD);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1503/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 09/07/2018 R.G.N. 230/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GABRIELLA ABIUSO, per delega verbale Avvocato GIUSEPPE AGNUSDEI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di reiezione dell’impugnativa del licenziamento disciplinare proposta da P.U. nei confronti del Ministero della Difesa, in relazione al passaggio in giudicato della sentenza penale con la quale il dipendente era stato condannato per i reati di gestione dei rifiuti non autorizzata e violazione dei sigilli.

La Corte territoriale ha premesso che il Tribunale aveva svolto la propria valutazione, autonoma rispetto al giudizio penale, della rilevanza disciplinare dei fatti posti a fondamento del licenziamento, ritenendoli di innegabile disvalore sociale ed idonei ad elidere il nesso fiduciario; essa ha quindi evidenziato che il giudizio di proporzionalità era stato effettuato nel rispetto della previsione dell’art. 13, comma 6, del CCNL 12.6.2006 ed ha aggiunto che il D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, ha previsto ipotesi tipizzate di licenziamento, ma ha mantenuto ferma la disciplina generale del licenziamento per giusta causa. Ha infine precisato che, anche la consumazione di reati commessi nel corso di attività extra lavorative può essere incompatibile con il permanere del vincolo fiduciario qualora, come nella fattispecie, la condotta tenuta ponga in dubbio la futura correttezza dell’adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro.

2. Il P. ha proposto ricorso per cassazione in base ad un unico articolato motivo, mentre il Ministero è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso è rubricato come “insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)” ed in esso si afferma che il medesimo è esplicitamente diretto avverso “tutti i punti e tutti i capi di dispositivo della sentenza” impugnata.

1.1 Le censure, pur così intestate, racchiudono una serie di critiche riguardanti soprattutto questioni di diritto e si collocano dunque per lo più al di fuori del perimetro della norma (art. 360 c.p.c., n. 5) richiamata come riferimento impugnatorio.

Inoltre, il ricorrente, pur ritenendo che dovessero essere accolti i motivi di reclamo da lui dispiegati nei riguardi della sentenza del Tribunale, non si cura adeguatamente del fatto che la motivazione della Corte d’Appello si è in parte riferita per relationem a quanto già argomentato dal primo giudice e non osserva quindi il principio per cui “in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali” (Cass., S.U., 20 marzo 2017, n. 7074).

2 Al di là di ciò, il motivo richiama l’art. 653 c.p.p., per affermare che, per quanto la sentenza penale di condanna faccia stato nei giudizi disciplinari con riferimento alla “sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”, ciò non esime il giudice del rapporto di lavoro dal valutare la rilevanza disciplinare dei fatti e tutto quanto, ivi compresi i comportamenti precedenti e i danni conseguiti, necessario per apprezzare la rilevanza della condotta contestata al lavoratore, senza alcun automatismo espulsivo.

In prosieguo, sviluppando il medesimo ragionamento, il motivo richiama il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, lett. f) ove si prevede che solo la condanna penale che comporti come pena accessoria l’interdizione perpetua dai pubblici uffici possa costituire causa di licenziamento, ipotesi questa non ricorrente nel caso di specie.

Infine il ricorso si conclude con un’ampia argomentazione sul difetto di proporzione ed adeguatezza tra i fatti accertati in sede penale e la sanzione del licenziamento, stante la tenuità dell’accaduto e l’impossibilità di fare riferimento ad altri precedenti penali mai meglio precisati e non scaturiti in procedimenti disciplinari, rimarcando come fosse mancata una disamina sulla gravità della condotta tenuta e sull’intensità dell’elemento soggettivo, tenuto conto dell’estraneità dei fatti contestati all’esercizio delle mansioni e l’assenza di una reale capacità di essi di inficiare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e con i colleghi.

2.1 In proposito si osserva come non sia però vero che la Corte territoriale non abbia svolto le debite valutazioni sulla rilevanza disciplinare dell’accaduto.

I giudici di appello, infatti, non solo hanno richiamato le motivazioni del Tribunale sul disvalore disciplinare delle condotte contestate, ma hanno anche espressamente ritenuto infondate le censure circa il giudizio di proporzionalità, sia richiamando il contenuto della contrattazione collettiva (art. 13, comma 6, lett. b CCNL 12.6.2006), sia apprezzando in concreto la lesione del vincolo fiduciario che derivava dall’accaduto, sia infine manifestando l’irrilevanza, a fronte della ritenuta gravità dei fatti in quanto commessi da un pubblico dipendente, della dedotta assenza di precedenti disciplinari, ritenuta di rilievo marginale anche alla luce dei numerosi precedenti penali gravanti – ed il fatto è in sè incontestato sebbene il ricorrente affermi trattarsi di precedenti di poco conto a carico del P..

D’altra parte, il convincimento rispetto alla gravità della condotta, oltre che trovare fondamento – come si dirà meglio in prosieguo – nella contrattazione collettiva e nell’assetto sanzionatorio quale regolato dalla legge in relazione anche ad essa, attiene al merito e non è certamente sindacabile, in assenza di macroscopici profili di irragionevolezza che trasmodino in un’illegittimità, in sede di cassazione.

2.2 L’apprezzamento svolto dai giudici di appello rispetto alla contrattazione collettiva, oltre ad essere rimasto privo di specifiche e pertinenti censure, è poi del tutto corretto.

Non vi è dubbio, come rileva il ricorrente, che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, lett. f), dia rilievo alle condanne penali per le quali sia “prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro”.

Tuttavia, come è noto, l’incipit dello stesso art. 55-quater, richiama comunque “la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo” e fa espressamente “salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo” e la Corte ha quindi incentrato la disamina sul già richiamato art. 13, comma 6, lett. b), secondo cui, il licenziamento in tronco può essere irrogato nel caso di “condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità”.

In proposito la fattispecie certamente non è integrata dal reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, in quanto di natura contravvenzionale, mentre vi rientra il delitto, per cui parimenti il P. è stato condannato con sentenza definitiva, di violazione dei sigilli dell’area sottoposta a sequestro, accompagnata anche da mutamento dello stato dei luoghi ed aggravata per la commissione da parte sua quale custode (art. 349 c.p.).

Nè vi è da dire che la gravità richiesta dalla norma collettiva riguardi in sè il solo reato commesso, essendo la stessa viceversa da riferire, anche per l’ambito lavorativo per il quale la disposizione è dettata, all’incidenza della condotta delittuosa rispetto al vincolo fiduciario tipico del rapporto di lavoro, nelle connotazioni proprie del pubblico impiego.

Il che coincide esattamente con la valutazione svolta dalla Corte di merito e sopra riepilogata.

2. Il ricorso è quindi infondato.

Nonostante il Ministero, rimasto intimato, sia stato invalidamente evocato nel giudizio di cassazione, in quanto il ricorso è stato notificato via pec all’Avvocatura distrettuale e non all’Avvocatura Generale in Roma, non vi è luogo a disporre la rinnovazione. Vale infatti il principio per cui “la Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attività defensionali delle parti poichè, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo” (Cass. 18 aprile 2019, n. 10839; v. anche Cass. 11 marzo 2020, n. 6924), 3. Nulla sulle spese in quanto appunto il Ministero è rimasto intimato e non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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