Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.4414 del 18/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11058-2015 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. SCALIA 6, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO LO DUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO LIMA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

nonchè contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già MONTEPASCHI SE.RI.T. S.P.A.), S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1669/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 19/11/2014 R.G.N. 1672/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

CONSIDERATO

CHE:

1. nelle more del giudizio di cassazione, proposto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza in epigrafe indicata, è intervenuto atto di rinuncia;

2. La rinuncia risulta ritualmente notificata all’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a. e alla s.p.a Riscossione Sicilia;

3. in conseguenza dell’intervenuta espressione della volontà abdicativa va dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese;

4. la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (v., fra le altre, Cass. n. 5770 del 2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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