Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.4482 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23698/2015 proposto da:

Embraco Europe S.r.l., ora Chieti Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. P. da Palestrina n. 63, presso lo studio dell’avvocato Contaldi Gianluca, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Contaldi Mario, Cagnasso Oreste, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Iar Siltal S.p.a., in Amministrazione Straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria presso lo studio dell’avvocato Portinaro Daniele, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1600/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 04/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso nei limiti precisati nella memoria conclusiva in atti; rigetto dei restanti motivi di ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Lorenzelli Sabina, con delega scritta, che si riporta e chiede l’accoglimento del ricorso;

udito, per la resistente, l’Avvocato Del Pozzo Claudia, con delega scritta, che si riporta e chiede il rigetto.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 4-9-2015, non notificata, la corte d’appello di Torino respinse il gravame di Embraco Europe S.r.l. avverso la decisione del tribunale di Casale Monferrato che, in accoglimento dell’azione revocatoria proposta dalla IAR Siltal s.p.a. in amministrazione straordinaria, aveva dichiarato inefficaci, ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 49 e L. Fall., art. 67, comma 2, alcuni pagamenti effettuati nei sei mesi antecedenti la domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

Tali pagamenti, per complessivi 4.126.272,84 Euro, erano stati eseguiti, per una parte, a titolo di corrispettivo per forniture di merci e, per l’altra, a titolo di ripianamento di pregressi insoluti, sulla base di una accordo stipulato l’8-11-2004.

Onde motivare la decisione la corte d’appello, per quanto in effetti rileva, osservava: (i) che, a fronte dell’iniziale ammissione della IAR Siltal in amministrazione controllata, doveva trovare applicazione il principio di consecuzione tra le procedure; (ii) che il periodo sospetto doveva considerarsi decorrente dalla data della domanda di ammissione alla suddetta procedura; (iii) che, per quanto emergente dall’istruttoria orale, i pagamenti, seppure rientranti nell’esercizio dell’attività d’impresa, non erano stati effettuati in esecuzione di modalità previamente concordate e costanti; (iv) che la prova della scientia decoctionis era emersa da elementi altamente presuntivi, quali l’entità del debito, il piano di rientro concordato l’8-11-2004, la quasi contestuale modifica degli accordi di fornitura, nemmeno pienamente rispettati, la richiesta, già nell’estate del 2004, di pagamenti da effettuare direttamente alla consegna, il risalto dato sulla stampa alla grave difficoltà della debitrice a fronte dell’operatività di entrambe le società nello stesso contesto territoriale torinese, in settori connessi.

Embraco Europe, oggi Chieri Italia s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello, deducendo tre motivi.

La procedura non ha svolto difese.

La causa è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 13216 del 2020.

Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, artt. 188 e 168 (nella loro formulazione pro tempore vigente), per avere la corte d’appello erroneamente applicato il principio della consecutio tra procedure di diversa natura – quella originaria di amministrazione controllata e quella susseguente di amministrazione straordinaria – e, comunque, per aver calcolato il cd. periodo sospetto a ritroso dalla data della domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata (14-42005), anzichè da quella di pubblicazione del relativo decreto (23-4-2005).

II. – Il motivo è fondato solo in parte.

Dalla sentenza risulta che i pagamenti erano stati effettuati dalla società IAR Siltal in bonis tra il 14-10-2004 e il 14-4-2005.

La società, dapprima in amministrazione controllata, era stata posta in amministrazione straordinaria a seguito della dichiarazione di insolvenza pronunciata il 17-2-2006.

La ricorrente muove alla corte d’appello di Torino due rilievi.

Col primo assume che non sia in sè possibile estendere il periodo sospetto ai sei mesi antecedenti la procedura di amministrazione controllata, poichè – dice – il presupposto dell’amministrazione controllata non è lo stato di insolvenza (come accade nel fallimento o nell’amministrazione straordinaria), bensì solo lo stato di temporanea difficoltà.

Questa critica, ripetitiva di note affermazioni dottrinali, è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, invece, l’istituto della consecuzione tra procedure, ai fini della retrodatazione dei termini di cui alla L. Fall., art. 67, trova applicazione anche ove la prima sia un’amministrazione controllata e l’ultima una procedura il cui presupposto oggettivo sia costituito dallo stato d’insolvenza (v. per tutte Cass. n. 24861-15, Cass. n. 28445-08). Difatti concettualmente la continuità non si risolve, in questi casi, in un mero dato temporale, ma si configura come fattispecie di effettiva consecuzione per effetto del negativo sviluppo della condizione di temporanea difficoltà denunciata dall’imprenditore che chiede il beneficio dell’amministrazione controllata, laddove si riveli erronea la prognosi di risanamento alla base di questa.

L’impugnata sentenza ha esplicitamente rilevato, con affermazione tradotta in accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, che mai era stato posto in dubbio, nel caso concreto, l’elemento della continuità dell’insolvenza quale base della consecuzione tra l’iniziale amministrazione controllata, richiesta e ottenuta da IAR Siltal nell’aprile 2005, e la successiva amministrazione straordinaria, attesa “l’emersione dell’erroneità, all’origine, della valutazione del necessario presupposto della difficoltà solo temporanea dell’impresa”.

Dal menzionato punto di vista, ciò è risolutivo di ogni questione.

III. – Il motivo è invece fondato quanto al criterio di computo del periodo a ritroso, che giustamente la ricorrente sostiene doversi calcolare a partire dal decreto che ammette alla procedura di amministrazione controllata, ossia dal primo atto della procedura, non anche dalla domanda di ammissione.

L’impugnata sentenza è in vero per questa parte contraddetta dall’insegnamento di questa Corte, secondo il quale, per l’appunto, il computo a ritroso del periodo sospetto di cui alla L. Fall., art. 67, ha inizio dalla data del decreto di ammissione all’amministrazione controllata (cfr. ancora Cass. n. 24861-15, cui adde Cass. n. 13838-19 e, prima ancora, Cass. n. 13445-11, Cass. n. 28445-08, Cass. n. 12669-99, Cass. n. 958197).

Non costituisce espressione di contrasto l’affermazione evinta dalla regola oggi definita nella L. Fall., art. 69-bis, comma 2, per il concordato preventivo (sulla quale v. Cass. n. 25728-16), poichè in questo giudizio viene in considerazione (oltre tutto in rapporto all’amministrazione controllata) il regime vigente prima dell’introduzione di tale norma per effetto del D.L. n. 83 del 2012, art. 33, conv. con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012.

Poichè nell’impugnata sentenza i pagamenti oggetto di revocatoria sono stati indicati per somma aggregata (4.126.272,84 Euro), in relazione al periodo corrente tra il 14-102004 e il 14-4-2005, deriva dall’erroneità del computo del periodo sospetto la necessità di cassarla con rinvio per nuovo esame.

IV. – Col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. a), per avere la corte d’appello escluso l’esenzione da revocatoria dei pagamenti effettuati “nei termini d’uso” solo perchè le parti avevano concordato una modifica dei termini di pagamento in precedenza utilizzati, mentre, secondo la ricorrente, la modifica delle condizioni pattuite non rileverebbe ai fini di escludere l’esenzione anche se fosse indice della piena conoscenza dello stato di grave difficoltà della controparte, tenuto conto che il pagamento contestuale (cd. “mano contro mano”) è da considerare modalità d’uso normale in una situazione di crisi.

V. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. L’impugnata sentenza ha premesso che la surriportata espressione (“pagamenti effettuati (..) nei termini d’uso”) va riferita “alle condizioni contrattuali, sia con riguardo alle modalità del singolo contratto, sia (..) con riguardo ai termini generali per quel tipo di rapporto”. In quest’ottica, ben vero non proprio esattissima, ha tuttavia anche precisato che debbono esser considerati esenti da revocatoria “i pagamenti eseguiti nei tempi e nei modi concordati o usualmente praticati”.

Per questa sintesi finale l’affermazione è corretta in diritto, avendo questa Corte chiarito che il rinvio della norma ai “termini d’uso”, ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, attiene “alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti”, e non alle prassi del settore economico di riferimento (v. Cass. n. 25162-16); e che in prospettiva è compito del giudice di merito verificare le modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, e anche l’eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute (Cass. n. 758019).

A tale compito la corte piemontese ha adempiuto, avendo accertato che nel caso specifico non vi era stata una continuità di rapporti proseguiti alle condizioni usuali, in modo da rendere possibile alla debitrice la continuazione dell’attività d’impresa, ma vi era stata semplicemente “una prosecuzione delle forniture con intervento diretto da parte di Embraco Europe s.r.l. a salvaguardia della propria posizione creditoria”; il che era avvenuto “attraverso la previsione in concreto di modalità di pagamento di pronto riscontro in modo da evitare il formarsi di posizioni debitorie evidentemente ritenute di difficile soluzione”.

Sennonchè la corte territoriale ha pure aggiunto che, dopo l’inadempimento di IAR Siltal agli originari accordi (inadempimento infine riconosciuto l’8-11-2004), si era affermata tra le parti dapprima una modalità di pagamento alla consegna e poi una modalità di pagamento anticipata al momento dell’ordine, in base a ulteriore accordo “in concreto non applicato”.

In sostanza, le asserite modifiche degli accordi di fornitura non potevano considerarsi tali, visto che si erano avvicendate in un arco temporale ristrettissimo dopo l’inadempimento, finanche senza mai esser pienamente rispettate.

Per quanto allora non sia da escludere giuridicamente che i termini d’uso dei pagamenti possano essere modificati dalle parti durante il rapporto di fornitura, deve anche osservarsi che la L. Fall., art. 67, comma 3, lett. a), non può essere inteso come funzionale a estendere la tutela a di là dei casi di normale consuetudine, poichè se così fosse la norma si presterebbe a facili meccanismi di approfittamento della situazione di difficoltà del debitore. Essa in particolare non si estende a ipotesi, come quella in esame, nella quale è accertato giustappunto (e semmai) il mancato rispetto della consuetudine corrente tra le parti in condizione di normalità.

VI. – Merita sottolineare che l’affermazione della corte d’appello concretizza, in simile scenario, un accertamento di fatto, il quale osta a condividere la tesi della ricorrente.

Esso (accertamento) è d’altronde sindacabile unicamente sul versante della motivazione, nei limiti in cui, peraltro, il relativo vizio è ancora deducibile in questa sede di legittimità (v. Cass. Sez. U. n. 8053-14); vizio che non è stato neppure paventato, essendosi la ricorrente limitata a riferire, nel contesto della censura in iure, una diversa realtà storica a proposito della riconducibilità della pretesa di pagamento a una libera modifica degli accordi nel corso del rapporto contrattuale, in contrasto con la ricostruzione operata dal giudice a quo.

VII. – Col terzo motivo la società Embraco denunzia l’omesso esame di fatti decisivi per non avere la corte d’appello considerato – ai fini della scientia decoctionis – che il piano di rientro del novembre 2004 era stato pienamente rispettato da IAR Siltal, sino al momento dell’ammissione all’amministrazione controllata, e che nel marzo 2005 le parti, “modificando nuovamente gli accordi precedenti”, avevano stabilito per alcune forniture che la IAR Siltal avrebbe provveduto al pagamento a trenta giorni dalla data della fattura; cosa che avrebbe attestato, secondo la ricorrente, la fiducia riposta da Embraco nel piano di risanamento della debitrice.

Il motivo è inammissibile.

L’impugnata sentenza ha dedotto la scientia decoctionis da una serie di elementi presuntivi: l’entità del debito, il piano di rientro concordato l’8-11-2004, la quasi contestuale modifica degli accordi di fornitura, nemmeno pienamente rispettati, la richiesta, già nell’estate del 2004, di pagamenti da effettuare direttamente alla consegna, il risalto dato sulla stampa alla grave difficoltà della debitrice a fronte dell’operatività di entrambe le società nello stesso contesto territoriale torinese, in settori connessi.

Molti di tali elementi (e in particolare la rilevanza delle notizie di stampa, notoriamente suscettibili, in determinate condizioni di contesto, di rappresentare un indice di conoscenza della condizione di insolvenza: v. Cass. n. 3299-17, Cass. n. 11549-19 e altre) non sono neppure contestati.

L’attuale versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, riduce al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione. Nel senso che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

A sua volta il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, postula che l’esistenza di fatto risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che esso “fatto” abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio qualora il “fatto storico” rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. n. 8053-14, cit.).

E’ decisivo constatare che la ricorrente non ha evidenziato nessun “fatto” avente le caratteristiche suddette, con riguardo al quale la motivazione della sentenza andrebbe ritenuta manchevole.

VIII. – In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo e per quanto ivi di ragione.

L’impugnata sentenza è cassata e la causa rinviata alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame.

La corte d’appello si uniformerà al principio per cui l’istituto della consecuzione tra procedure, ai fini della retrodatazione dei termini di cui alla L. Fall., art. 67, trova applicazione anche ove la prima sia un’amministrazione controllata e l’ultima una procedura il cui presupposto oggettivo sia costituito dallo stato d’insolvenza, ma in tal caso il computo a ritroso del periodo sospetto ha inizio dalla data del decreto di ammissione all’amministrazione controllata.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, inammissibili gli altri, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello di Torino anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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