LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12680/2019 proposto da:
B.A., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Russo Gianluca, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
U.S.N., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Dametti Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
O.I., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Morenghi Michele, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2946/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 28/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/01/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda svolta da U.S.N., madre di U.V. (n. il *****), volta a conseguire la dichiarazione giudiziale di paternità di quest’ultima quale figlia di O.F., in ragione del positivo esito della consulenza tecnica d’ufficio su reperti biologici di quest’ultimo e delle complessive risultanze istruttorie, avendo preso atto del rifiuto di O.I. (sorella del de cuius) a sottoporsi a prelievo di campioni biologici.
Essendo O.F. già deceduto al momento dell’instaurazione del giudizio, la domanda originaria era stata proposta nei confronti della sorella, unica erede, O.I., che aveva chiesto il rigetto della domanda; nel giudizio era intervenuta B.A.M., convivente more uxorio di O.F. per oltre ventisei anni e legataria dello stesso.
La Corte di appello ha respinto il gravame interposto da B. e O., sulla considerazione che le critiche portate avverso la CTU erano tardive e generiche, a fronte di un’ampia indagine tecnica svolta nel pieno contraddittorio delle parti e dell’esito dell’istruttoria, puntualmente ripercorsa in sentenza nei suoi snodi principali.
Per quanto ancora interessa, in relazione alle istanze istruttorie avanzate da B., sia in primo che in secondo grado, le ha ritenute non decisive e respinte perchè inammissibili per mancata formulazione delle stesse in capitoli specifici.
B. ha proposto ricorso principale con due mezzi, corroborato da memoria. O.I. ha replicato con controricorso e proposto ricorso incidentale con tre mezzi. U.S.N. ha replicato con controricorso al ricorso principale proposto da B..
O.I., con atto depositato in data 30 dicembre 2020, ha rinunciato al ricorso incidentale, dichiarando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo raggiunto un accordo con U.S.N..
CONSIDERATO
che:
1.1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.. A parere della ricorrente B., la Corte distrettuale non si era pronunciata sul motivo di appello con cui si era doluta della mancata ammissione delle istanze istruttorie da parte del giudice di primo grado, in quanto si era limitata a confermare la valutazione di superfluità delle stesse, compiuta dal Tribunale.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c.. A parere della ricorrente la Corte di appello non aveva motivato nemmeno il diniego ad accogliere le istanze istruttorie e la richiesta di rinnovazione della CTU riprodotte dalla B. in sede di gravame.
1.3. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, vanno respinti perchè inammissibili in quanto hanno sottoposto al vaglio di questa Corte dei passaggi motivazionali atomisticamente ed inopinatamente estrapolati dalla complessa motivazione.
1.4. La ricorrente, con le anzidette censure, dà mostra di non avere colto la ratio decidendi espressa dalla Corte felsinea, che ha accertato i fatti decisivi del giudizio attraverso un ampio esame delle risultanze istruttorie; in particolare, ha dato conto del fatto che la relazione sessuale tra la ricorrente e O.F. era stata da questi ammessa e che la CTU – svoltasi regolarmente nel contraddittorio delle parti con la partecipazione di consulenti di parte, su preparati istologici sicuramente riferibili ad O. ed in condizioni di conservazione idonee ad ottenere il profilo genetico secondo le metodiche più sensibili e standardizzate che escludevano la necessità di reiterazione – aveva confermato la paternità naturale.
La conferma della valutazione di superfluità delle istanze istruttorie formulate in primo grado, invero, consegue alla disamina dei molteplici decisivi elementi, compresa la CTU, attraverso i quali la Corte è giunta ad accertare la paternità naturale di guisa che la stessa risulta ben motivata.
Le richieste istruttorie rinnovate in appello sono state, invece, correttamente respinte perchè prive della dovuta articolazione in capitoli di prova, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 244 c.p.c. (Cass. n. 3708 del 08/02/2019).
2.1. In conclusione il ricorso proposto da B.A.M. va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in favore della controricorrente U.S.N..
2.2. Quanto alle posizione della ricorrente incidentale O.I., che ha rinunciato al ricorso proposto, va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
2.3. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
2.4. Dagli atti il processo risulta esente, sicchè non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso principale e condanna B.A.M. alla rifusione delle spese processuali, che liquida in favore di U.S.N. in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso incidentale proposto da O.I., con compensazione delle spese di lite;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021