LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25952/2016 proposto da:
F.R., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 73, presso lo studio dell’avvocato Soricelli Maria Federica, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli n. 36, presso lo studio dell’avvocato Clemenzi Silvia, rappresentato e difeso dagli avvocati Gilardi Francesca, Totò Andrea, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4911/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 02/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/01/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
RILEVATO
che:
– la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4911/2016, depositata in data 2/8/2020, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva, dichiarata la separazione personale tra i coniugi F.R. e M.G., respinta la domanda di addebito avanzata dal M., disposto l’affidamento del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, cui era assegnata la casa coniugale, regolamentando le frequentazioni tra madre e figlio, con obbligo di entrambi i genitori di contribuite nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio;
– in particolare, i giudici d’appello hanno, in accoglimento del gravame incidentale del M., respinto quello principale della F., condannato la F. a corrispondere al marito, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, un assegno mensile di Euro 200,00, confermando nella restante parte la sentenza impugnata;
– avverso la suddetta pronuncia, F.R. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di M.G. (che resiste con controricorso);
– la ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omesso esame di istanze istruttorie e di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 147 e 148 c.c., artt. 315 c.c. e segg.; con il secondo motivo, si denuncia l’illegittimità della condanna alle spese ed al pagamento del contributo unificato.
RITENUTO
che:
– è stata depositata, unitamente a comparsa di costituzione di nuovo difensore della ricorrente, atto di rinuncia al ricorso, con accettazione della rinuncia;
– ne consegue l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;
– non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, stante l’accettazione della rinunzia da parte del controricorrente;
– neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021