Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4498 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25291/2016 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tronto, 32, presso lo studio dell’Avvocato Giulio Mundula, e rappresentata e difesa dall’Avvocato Roberto Giacobina, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dagli Avvocati Pierluigi Mostratisi, e Patrizia Rocci, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 02/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/01/2021 da Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. La signora L.P. ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Torino – rigettata l’impugnazione dalla prima proposta, ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Asti, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il ***** dalle parti e da cui non erano nati figli – disponeva a carico dell’ex marito, B.D., l’obbligo di corrispondere in suo favore un assegno divorzile quantificato in Euro 850,00 mensili.

La Corte di appello ha respinto le istanze di prova nella irrilevanza dei capitoli articolati in quanto relativi al tenore di vita goduto dalla richiedente durante la convivenza matrimoniale.

Apprezzato l’importo dell’assegno determinato dal primo giudice come di fatto comprensivo della voce assistenziale prevista in sede di separazione consensuale – in cui le parti avevano stabilito che il marito avrebbe integrato, a semplice richiesta e per un importo pari alla sua diminuzione, l’assegno mensile di mantenimento fissato in Euro 700,00 con l’indennità di invalidità percepita dalla moglie per Euro 243,00 mensili -, i giudici di appello hanno poi rilevato, nel mantenere ferma l’indicata misura, che l’accertamento dell’invalidità nella misura dell’85%, la riduzione permanente della capacità lavorativa al 99% ed i limiti di reddito stabiliti per l’anno in corso, il 2016, avrebbero consentito alla donna di godere della pensione di invalidità con conseguente venir meno dell’indicato meccanismo integrativo.

Resiste con controricorso il signor B..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo la ricorrente deduce la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della normativa in materia di pensioni invalidità che prevede per l’anno 2016 che il limite di reddito individuato dalla Corte di appello di Torino in Euro 16,532,10 valga per il riconoscimento di una inabilità totale e permanente del 100% e non anche per quella dell’85%, di cui la ricorrente era portatrice, ipotesi per la quale il limite era invece di Euro 4.800,38, ragione per la quale la signora L. non poteva ottenere, di contro a quanto ritenuto dalla Corte di appello, a pensione di invalidità con conseguente corrispondente aumento dell’assegno.

2. Con il terzo motivo la ricorrente fa valere la violazione dell’art. 115 c.p.c., L. n. 898 del 1970, art. 5 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in cui era incorsa la Corte di appello nel non ammettere i capitoli di prova articolati in primo grado perchè relativi al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e al “tetto massimo della misura dell’assegno” secondo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2015.

3. Il ricorso è per tutti i proposti motivi inammissibile perchè generico.

3.1. I primi due motivi con cui si deduce la violazione della disciplina assistenziale della materia della pensione e dell’assegno di inabilità sono inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. SU n. 23745 del 28/10/2020).

Il ricorrente allega infatti a conforto dei motivi pagine estratte da una consultazione del sito web dell’Inps, dirette a guidare l’avente diritto nella proposizione della domanda amministrativa con informazioni sui contenuti degli istituti assistenziali in applicazione (pensione ed assegno di inabilità) e nessun richiamo alle norme.

3.2. I motivi sono ancora inammissibili perchè relativi a circostanza non decisiva qual è quella della perdita integrale del diritto della ricorrente a percepire le prestazioni assistenziali.

Le censure proposte non valgono infatti ad introdurre un sindacato concludente sulla decisione là dove a venire in valutazione nella fattispecie non è il diritto o meno della ricorrente a godere delle prestazioni assistenziali presso le competenti sedi, ma il diverso diritto a percepirne l’integrazione dall’ex coniuge a fronte della diminuzione sofferta.

3.3. Quanto al terzo motivo, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio quale parametro su cui deve in astratto rapportarsi, quale tetto massimo, la misura dell’assegno divorzile è questione che, finanche sfocata nella sua trattazione nell’impugnata sentenza inserendosi la stessa in una motivazione sostenuta invece, come sopra detto, dal richiamo al meccanismo assistenziale su cui le parti si erano accordate in sede di separazione consensuale e che la Corte di appello ritiene capace di determinare altresì la misura dell’assegno divorzile per una funzione compensatrice dal primo assolta -, resta nel proposto ricorso neppure concludentemente contestata.

La cattiva applicazione dell’indicato parametro che si denuncia in ricorso non è in grado di condurre ad una critica efficace e tanto nella diversa strutture osservata nell’impugnata motivazione dalla Corte di merito in cui quei parametro non gioca alcun ruolo ai fini della quantificazione dell’assegno.

4. Il ricorso è conclusivamente inammissibile e la ricorrente va condannata, secondo soccombenza, alle spese di lite come in dispositivo indicato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente, L.P., al pagamento delle spese di lite in favore B.D. che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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