LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23133/2019 proposto da:
O.E., rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO LERA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 69/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 22/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/10/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
1. O.E. propose innanzi alla Commissione Territoriale di Genova domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario.
1.1. Innanzi alla Commissione, egli riferì di essere cittadino nigeriano, proveniente dall’Edo State, di religione cristiana e di aver subito atti di persecuzione in ragione della sua fede religiosa da parte degli adepti di un altro gruppo religioso al quale apparteneva il padre; tali episodi si erano verificati dopo il decesso del genitore.
1.2. Il provvedimento di rigetto da parte del Tribunale venne confermato dalla Corte d’Appello di Genova.
1.3. La Corte distrettuale non ritenne credibile il racconto del ricorrente per la presenza di insanabili lacune e contraddizioni con particolare riferimento all’omessa indicazione di alcuna informazione sulla religione cattolica, oltre che per aver attribuito al rosario il valore di un portafortuna.
1.4. Escluse che in Nigeria vi fosse una situazione di violenza generalizzata e, quanto alla protezione umanitaria, ritenne non sussistente una condizione di vulnerabilità.
2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso O.E. sulla base di tre motivi.
2.1. Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, anche in relazione al disposto dell’art. 4 della direttiva qualifiche N. 2011/95/UE, per avere la Corte ritenuto inattendibili le dichiarazioni del richiedente facendo erroneo riferimento alla religione cattolica e non alla fede pentecostale o alla fede evangelica, praticata in Nigeria. Parimenti, secondo il ricorrente, non poteva trarsi un giudizio negativo sulla valutazione della credibilità dall’equiparazione del rosario ad un portafortuna, rientrando tale convinzione anche nella concezione diffusa di coloro che si professano cattolici.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Il ricorrente contesta genericamente la sua appartenenza alla religione cattolica – e non pentecostale o evangelica – senza indicare l’atto o il documento su cui il ricorso si fonda, laddove risulta dal provvedimento impugnato che egli si era dichiarato cristiano cattolico e che indossava un rosario. Il fatto decisivo del giudizio – l’adesione alla religione cattolica – è stato esaminato dalla Corte territoriale, che, sulla base del suo apprezzamento di fatto e, in applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ha formulato un giudizio negativo di credibilità intrinseca, avendo riguardo alla scarsa conoscenza della religione cattolica e del significato del rosario.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte di merito ritenuto che il danno grave possa derivare anche da fatti aventi natura privata. Rileva, inoltre, il ricorrente che le informazioni sul Paese d’origine non sarebbero aggiornate, ma risalenti al 2017 mentre, da alcune COI più recenti tratte dal portale ***** (2017-2018), dai consigli di viaggio della Confederazione Svizzera (2018) e dalle notizie pubblicate sul sito “*****”, emergerebbe l’esistenza di una situazione di violenza diffusa in Nigeria.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. La doglianza relativa al rigetto della domanda di protezione sussidiaria, sia ai sensi del D.Lgs 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), consegue alla valutazione negativa della credibilità del racconto del richiedente (Cass. civ. sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cass. civ. sez. I, 22/02/2019, n. 5354). Quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il Tribunale, sulla base del report EASO e di altre fonti qualificate, ha accertato che in Nigeria, nella regione dell’Edo State, non vi era una situazione di conflitto generalizzato di tale intensità da esporre ad un danno grave la vita di chiunque per il solo fatto della presenza in quel luogo, in ossequio a quanto previsto dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.
2.3. Quanto, poi, alla censura concernente l’inattendibilità delle fonti consultate, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Corte di legittimità l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. civ., sez. I, 21/10/2019, n. 26728).
2.4. Nel caso di specie, le fonti riportate non fanno specifico riferimento ad una situazione di violenza indiscriminata nell’Edo State, ma ad una tendenziale espansione del gruppo di ***** ed alla situazione di instabilità politica del Paese. Inoltre, il sito ***** della Confederazione Elvetica non costituisce fonte qualificata in quanto avente la finalità di informare i cittadini svizzeri in ordine ai rischi che si corrono viaggiando in Paesi, così come non sono utilizzabili, nei procedimenti di protezione internazionale, le informazioni tratte dal sito “*****”, che hanno carattere giornalistico.
2.5. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, infatti, “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo (…) sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale”.
3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte di merito erroneamente rigettato la domanda di protezione umanitaria, con ciò negando al ricorrente la possibilità di avere una protezione dal rischio di subire violenza in un contesto di insufficiente rispetto dei diritti umani. Inoltre, la Corte d’appello non avrebbe considerato che, nel Paese ospitante, il ricorrente avrebbe la possibilità di svolgere un’attività lavorativa e condurre una vita dignitosa.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Nessuna violazione di legge può ipotizzarsi in relazione al diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in assenza di una condizione di vulnerabilità che non pò essere assimilata al mero rischio di povertà, se non compromette, come nel caso in esame, i diritti fondamentali, e se non vi è integrazione nel Paese ospitante.
3.3. Tale orientamento è consolidato nella giurisprudenza più recente di questa Corte, secondo cui, in tema di protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, ai fini dell’accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, all’esito della valutazione comparativa tra le condizioni di vita alle quali lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato ed il raggiunto grado di integrazione sociale nel nostro paese, la condizione di povertà del Paese di provenienza può assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali. (Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, n. 18443).
4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
4.1. Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
4.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021