Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4504 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23134/2019 proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO LERA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. M.S. propose, innanzi alla Commissione Territoriale di Genova, domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, e, in subordine, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario.

1.1. Riferì di essere fuggito dal proprio Paese per il timore di subire minacce e violenza da parte dei familiari della sua ex fidanzata, che apparteneva ad una famiglia molto potente e che avversava la relazione per le sue umili origini.

1.2. La domanda venne rigettata in sede amministrativa; l’opposizione fu respinta dal Tribunale ed il provvedimento di diniego venne confermato dalla Corte d’Appello di Genova.

1.3. La Corte distrettuale, oltre a non ritenere credibile il racconto per insanabili contraddizioni, ritenne che la vicenda fosse inerente alla sfera privata, sicchè non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, nè per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

1.4. Escluse che in Bangladesh vi fosse una situazione di violenza generalizzata e, quanto alla protezione umanitaria, accertò l’insussistenza di una condizione di vulnerabilità, che non poteva essere integrata dal mero rischio di povertà.

2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso M.S. sulla base di tre motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte ritenuto inattendibili le dichiarazioni del richiedente nonostante il racconto fosse dettagliato e circostanziato quanto alle aggressioni fisiche subite ed alle minacce da parte della famiglia della ragazza.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la Corte ritenuto che dalle minacce dei familiari della ragazza potesse conseguire un danno grave, nella specie la tortura o altra forma di pena o trattamenti degradanti, essendo pacifico che il danno grave possa provenire anche da parte di soggetti non statuali e per fatti aventi natura privata.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte di merito erroneamente rigettato la domanda di protezione umanitaria, con ciò negando al ricorrente la possibilità di avere una protezione dal rischio di subire violenza in un contesto di insufficiente rispetto dei diritti umani. Inoltre, la Corte d’appello non avrebbe considerato che, nel Paese ospitante, il ricorrente avrebbe la possibilità di svolgere un’attività lavorativa e condurre una vita dignitosa.

3.1. I motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

3.2. La Corte di merito ha fondato il diniego della domanda di protezione internazionale sia sull’assenza di credibilità che sulla natura privata della vicenda posta a fondamento dell’istanza.

3.3. Il ricorso attinge entrambe le rationes in modo generico, per un verso, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio senza indicarlo compiutamente, ma facendo riferimento alla complessiva valutazione delle dichiarazioni, oggetto di valutazione da parte del giudice di merito (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21142); per un altro verso, il Tribunale ha ricondotto alla sfera personale del ricorrente i motivi dell’espatrio e li ha ritenuti estranei alle ipotesi previste dalla Convenzione di Ginevra.

3.4. Come affermato dal ricorrente, questa Corte ha interpretato in modo estensivo le ipotesi per le quali anche questioni relative a fatti privati possano dare causa a trattamenti disumani o degradanti, ai fini della concessione della protezione sussidiaria e ciò anche qualora le violenze e le minacce provengano da enti non statuali. Tuttavia, è necessario che il richiedente la protezione internazionale alleghi che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali (Cassazione civile sez. I, 21/10/2020, n. 23017; In senso conforme: Cass. Civ., n. 12333 del 2017, Cass. Civ., n. 28152 del 2017, Cass. Civ., n. 6573 del 2020).

3.5. Nella specie, la genericità del racconto e la circostanza che egli abbia potuto contrarre matrimonio con un’altra donna sono state dirimenti nell’escludere che possa consumarsi a suo danno una forma di persecuzione o il rischio di un danno grave da parte dei familiari della ragazza.

3.6. Nessuna violazione di legge può ipotizzarsi in relazione al diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in assenza di una condizione di vulnerabilità che non può essere assimilata al mero rischio di povertà, se non compromette, come nel caso in esame, i diritti fondamentali, attesa anche la mancata integrazione nel Paese ospitante.

3.7. Tale orientamento è consolidato nella giurisprudenza più recente di questa Corte, secondo cui, in tema di protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, ai fini dell’accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, all’esito della valutazione comparativa tra le condizioni di vita alle quali lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato ed il raggiunto grado di integrazione sociale nel nostro Paese, la condizione di povertà del Paese di provenienza può assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali. (Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, n. 18443).

3.8. Più specificamente, questa Corte ha ritenuto che la condizione di povertà, per avere rilievo ai fini della protezione umanitaria, deve raggiungere la soglia della “carestia” e tale accertamento deve essere compiuto sulla base di fonti attendibili ed aggiornate (Cassazione civile sez. III, 25/09/2020, n. 20334).

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

4.2. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

4.3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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