LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21542/2019 proposto da:
A.A.M., rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO TIFFI, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2627/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/10/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
1. A.A.M. propose innanzi alla Commissione Territoriale di Padova domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario. Riferì di aver lasciato il proprio Paese a seguito di un litigio con lo zio per questioni ereditarie, nel corso del quale lo aveva ferito alla testa e trasportato in ospedale; per tale ragione, i figli lo avevano minacciato di morte.
1.1. La domanda venne rigettata in sede amministrativa; l’opposizione fu respinta dal Tribunale ed il provvedimento di diniego venne confermato dalla Corte d’Appello di Venezia.
1.2. La Corte di merito condivise le considerazioni del primo giudice circa la carenza di credibilità della storia e ritenne che i motivi di appello non fossero idonei a superare le argomentazioni della sentenza impugnata, anche per la loro genericità. Osservò che si trattava di lite tra privati, estranee alle ipotesi previste dalla convenzione di Ginevra e che, nel caso di specie, si era al cospetto di un crimine commesso nel Paese di origine. La Corte distrettuale richiamò numerosi fonti internazionali in base alle quali escluse la sussistenza in Bangladesh di una situazione di violenza generalizzata. Quanto alla protezione umanitaria, ritenne che vi ostava l’assenza di credibilità della narrazione del ricorrente e la mancata integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante, che non poteva essere desunto dalla mera prestazione dell’attività lavorativa, nè era ravvisabile in Bangladesh una compromissione dei diritti fondamentali.
2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso A.A.M. sulla base di un unico motivo.
2.1 Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso censura la sentenza per violazione o falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, oltre che per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Insiste sulla circostanza che la Corte non avrebbe considerato la caratura criminale dei figli dello zio e che non avrebbe attinto informazioni dal sito ***** e da Amnesty International per accertare lo stato di violenza generalizzata in Bangladesh e di non aver tenuto conto della sua condizione di vulnerabilità.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Nell’ambito di un unico motivo, il ricorrente inserisce valutazioni meramente fattuali per comprovare la sua credibilità, che è affidata al giudice di merito salvo il controllo di coerenza interna ed esterna – ed è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21142).
1.3. Nel caso in esame, la Corte di merito ha adempiuto al dovere di valutazione della credibilità previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, dando atto delle incongruenze del racconto e delle motivazioni di carattere personale che avevano indotto il ricorrente a fuggire dal proprio Paese.
1.4. Parimenti, il diniego della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), è basata su fonti qualificate, specificamente indicate nel provvedimento impugnato.
1.5. Quanto, poi, alla censura concernente l’inattendibilità delle fonti consultate, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Corte di legittimità l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. civ., sez. I, 21/10/2019, n. 26728). Sotto tale profilo, l’accertamento del giudice di merito non è scalfito dal richiamo al report tratto dal sito di Amnesty International, nè è pertinente il richiamo alle informazioni tratte dal sito “*****”, rivolto a fornire informazioni ai turisti ed avente, pertanto, scopi e funzioni che non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti di protezione internazionale (Cassazione civile sez. III, 12/05/2020, n. 8819).
1.6. Quanto alla protezione umanitaria, il ricorso si limita a riportare massime e principi di diritto avulsi dal caso concreto e, per tale ragione, del tutto privi di specificità.
2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
2.1. Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
2.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021