Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4510 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6265/17) proposto da:

LCB s.a.s. di S.M.R. & C., (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Luigi Croce, e domiciliata “ex lege” presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (A.T.S.) VAL PADANA, (C.F.:

*****), in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti Fausta Faccioli, e Giorgio Allocca, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, viale Tiziano, n. 108;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 745/2016 (depositata il 9 agosto 2016);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

lette le memorie depositate ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., dai difensori di entrambe le parti.

RILEVATO

– che con ricorso ritualmente depositato nel 2011 ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, C.F. e la LCB sas di S.M.R. proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Cremona, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 85/2011 con cui l’ASL di Cremona aveva loro ingiunto (al primo in qualità di trasgressore e alla seconda quale obbligata in solido) il pagamento della somma di Euro 2.042,00, a titolo di sanzione e spese per la violazione prevista dal D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, comma 1, consistita nell’aver trasportato tre bovini, di cui due inidonei al trasporto;

– che l’adito Tribunale, con sentenza n. 517/2012, rigettava l’opposizione e la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 745/2016 (depositata il 9 agosto 2016), respingeva l’appello formulato dai ricorrenti in primo grado, condannandoli al pagamento delle spese giudiziali;

– che a sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale riteneva, innanzitutto, infondata la censura con la quale era stato dedotto il difetto di legittimazione dell’ASL di Cremona ad emettere l’impugnato provvedimento sanzionatorio; quindi, respingeva il motivo circa il prospettato difetto dell’elemento soggettivo; di poi, rigettava la doglianza relativa alla supposta modificazione dell’originaria contestazione; indi, ravvisava l’infondatezza del motivo riguardante la contestazione dell’inidoneità delle due bovine al trasporto e, infine, respingeva l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Cremona;

– che l’appellante LCB s.a.s. di S.M.R. & c. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, a cui ha resistito con controricorso l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) Val Padana, nella quale era confluita l’ASL della Provincia di Verona.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 12,L.R. Lombardia n. 98 del 1993, art. 1, comma 1 e 2, nonchè della L. n. 689 del 1981, art. 17, comma 5 e art. 18, avuto riguardo alla ritenuta inclusione, con la sentenza impugnata, del benessere animale nella materia igienico-sanitaria e, di conseguenza, alla individuazione dell’autorità titolare del potere sanzionatorio competente a ricevere il rapporto e ad emettere la relativa ordinanza-ingiunzione;

– con la seconda censura la stessa ricorrente ha dedotto – sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, comma 1, in relazione alla non ravvisata mancanza dell’elemento soggettivo della condotta sanzionata;

– con il terzo ed ultimo mezzo la medesima ricorrente ha prospettato – ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, per l’asserita lesione del suo diritto di difesa, avendo l’ASL dichiarato nei propri scritti difensivi un fatto diverso da quello indicato nel verbale di contestazione e nella conseguente ordinanza-ingiunzione, così ritenendola responsabile, con quest’ultimo provvedimento sanzionatorio, per un fatto differente da quello effettivamente specificato dall’ASL nella precedente documentazione.

Ritenuto che, alla stregua dei formulati motivi, appaiono obiettivamente controvertibili le questioni attinenti all’identificazione dell’autorità titolare del potere sanzionatorio nella materia dedotta in giudizio e alla individuazione delle condizioni necessarie per la configurazione della violazione ascritta alla ricorrente (avuto riguardo, in particolare, alla circostanza della rilevanza – o meno – dell’accertamento della inidoneità degli animali al trasporto che si sia verificata anche durante l’esecuzione dello stesso, in relazione alla previsione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, comma 1, da interpretarsi in coordinamento con l’allegato 1 dello stesso D.Lgs.);

considerato, dunque, che sussistono i presupposti per rimettere la decisione del ricorso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione del ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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