LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17335-2016 proposto da:
OLEIFICIO S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato LUCA ZANACCHI, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati PAOLO SCROCCHI, STEFANIA SOZZI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PO. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA, 320, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAPPELLINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO TORTONESE, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 618/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’improcedibilità, inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati PAOLO SCROCCHI, STEFANIA SOZZI, difensori della ricorrente, che hanno chiesto di riportarsi agli atti depositati, precisando che la sentenza in atti risulta ritualmente notificata, concludendo per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MARIO TORTONESE, difensore della resistente, che ha chiesto di riportarsi agli atti insistendo per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Novara, con la sentenza n. 28 del 2013, dichiarò improponibile la domanda con la quale Po. s.p.a. aveva chiesto la risoluzione del contratto stipulato il 23 novembre del 2007 con Oleificio S. s.r.l. ed il risarcimento del danno. Il Tribunale rilevò che nel contratto era inserita la clausola compromissoria per arbitrato irrituale.
2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata il 19 aprile 2016 e notificata l’8 maggio 2016, ha accolto l’appello proposto da Po. spa, e per l’effetto ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento della venditrice Oleificio S., e condannato la stessa venditrice al pagamento della somma di Euro 374.944,71 oltre interessi, a titolo risarcitorio.
3. Oleificio S. srl ricorre per la cassazione della sentenza, sulla base di nove motivi. Resiste Po. spa con controricorso, anche illustrato da memoria.
4. Il ricorso, già chiamato per la decisione all’udienza pubblica del 16 gennaio 2019, è stato rinviato a nuovo ruolo per assenza del consigliere relatore, e quindi nuovamente chiamato all’odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere verificata la procedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, posto che nel ricorso, si dà atto che la sentenza d’appello è stata pubblicata il 19 aprile 2016 e notificata in data 8 maggio 2016.
1.1. A norma del citato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, insieme con il ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”.
Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione (art. 369 cit., comma 1).
La formulazione della norma processuale è chiara nel senso di richiedere il deposito materiale dell’atto unitamente al ricorso.
1.2. Nel caso di specie, in cui come già detto la parte ricorrente dà atto dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 8 maggio 2016, nell’incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza impugnata (in calce è presente solo l’attestazione di conformità della copia analogica della decisione impugnata), con conseguente inevitabile applicazione della sanzione dell’improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c..
2. La giurisprudenza di questa Corte ha enucleato, nel corso degli anni, principi finalizzati a mitigare le conseguenze dell’inottemperanza all’onere del tempestivo deposito della documentazione concernente l’avvenuta notifica della sentenza impugnata, ma nessuno di tali principi risulta applicabile nel caso in esame.
2.1. Non lo è il principio enucleato dalle Sezioni Unite n. 10648 del 2017 – secondo cui il ricorso è procedibile quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pure abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata dalla parte resistente nel giudizio di cassazione o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio. Nel caso in esame non ricorre nessuna delle ipotesi indicate.
2.2. Non soccorre neppure la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 8312 del 2019, che è intervenuta sulle conseguenze della mancanza delle attestazioni di conformità della documentazione depositata dalla parte ricorrente. Nella fattispecie odierna, infatti, ciò che manca è il deposito – che deve essere tempestivo – della copia della relazione di notificazione della sentenza e degli eventuali relativi messaggi via PEC in caso di notificazione per via telematica (v. pag. 42 par. 2 S.U. cit.).
2.3. Nè, infine, può trovare applicazione il principio enucleato da Cass. n. 17066 del 2013, che consente di superare il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 369 c.p.c. nell’ipotesi in cui la notificazione del ricorso per cassazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo perseguito dall’art. 369 c.p.c., di consentire a questa Corte, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.
Nella fattispecie in esame il ricorso risulta notificato a mezzo PEC il 5 luglio 2016, quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d’appello, avvenuta il 19 aprile 2016.
3. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 9.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021