Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.4522 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 96-2017 proposto da:

SALERNO CONTAINER TERMINAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 167, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DE LUCA MUSELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO CADEDDU;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO, D.G., I.R.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 25/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso per quanto di ragione e assorbimento dei restanti motivi di ricorso;

udito l’avvocato FABIO CADEDDU, comparso con delega scritta, difensore della ricorrente, che si riporta agli atti depositati e chiede l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Salerno Container Terminal spa propose opposizione, ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002, avverso il decreto di liquidazione del suo compenso, quale custode giudiziario nell’ambito di sequestro penale, emesso dal Giudice del dibattimento del Tribunale di Salerno, che ebbe a giudicare per il delitto di contrabbando D.G. e I.R..

La società opponente evidenziava che erroneamente il compenso era stato tassato in forza di criterio parificato alla custodia di autoveicoli – in effetti all’interno del container sottoposto a vincolo erano custodite tre vetture ed alcuni pneumatici -, mentre doveva essere parametrato agli usi portuali di Salerno per la movimentazione del container, entro il quale erano siti i beni sequestrati.

Il Giudice designato del Tribunale di Salerno ebbe a rigettare l’opposizione, rilevando come la società opponente era da considerare soggetto tenuto alla custodia gratuitamente a sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 1 sicchè l’opposizione andava rigettata, anche se in difetto di domanda da parte del Ministero non era possibile intervenire sulla liquidazione siccome effettuata nel decreto opposto.

La spa Salerno Container Terminal ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, illustrato anche con nota difensiva.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso, mentre gli altri soggetti interessati evocati – Procuratore della Repubblica di Salerno, il D. e lo I. – sono rimasti intimati.

All’odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G. – accoglimento primo motivo di ricorso – e del difensore della sola parte ricorrente, questa Corte ha adottato soluzione come illustrato nella presente sentenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla spa Salerno Container Terminal appare fondato e va accolto.

Con il primo mezzo d’impugnazione la società ricorrente denunzia nullità dell’ordinanza impugnata per violazione delle norme costituzionali, ex artt. 24 e 111 Cost., nonchè degli artt. 183,101,112 e 702 ter c.p.c., in quanto il Giudice salernitano ebbe a decidere la questione sulla scorta di questione rilevata ex officio, senza anche sottoporla previamente al contraddittorio tra le parti, che non avevano sollevato la questione de qua.

Con la seconda ragione di doglianza la società ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58 ed art. 12 preleggi, in quanto il Giudice campano ha erroneamente ricompreso nel concetto sotteso alla locuzione ” avente diritto ” – presente in art. 58 cit. – anche il mero detentore dei beni sottoposti a sequestro e ciò contrariamente alla lettera della legge ed all’insegnamento sul punto dalla giurisprudenza.

Con la terza doglianza la società ricorrente denunzia omessa motivazione per omessa valutazione di un documento ex art. 360 c.p.c., n. 5, posto che il Tribunale non ha apprezzato compiutamente l’iter travagliato del sequestro, più volte apposto e revocato, prima del provvedimento rimasto in vigore sino all’esito del giudizio di primo grado.

Con il quarto mezzo d’impugnazione la parte ricorrente lamenta nullità della ordinanza poichè l’interpretazione data dal Tribunale alla locuzione “avente diritto” presente nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58 appare contraria ad esegesi della norma rispettosa dei parametri costituzionali in quanto imporrebbe una prestazione forzosa senza compenso in assenza di giustificazione ragionevole.

Le prime due censure vanno trattate unitariamente poichè pongono questioni strettamente correlate ed appaiono fondate nei termini di motivazione.

Deve, anzitutto, questa Corte ribadire il proprio costante insegnamento – Cass. sez. 2 n. 5112/00, Cass. sez. 2 n. 1470/18 – che l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 non s’atteggia come impugnazione bensì come atto introduttivo di un giudizio contenzioso, sicchè è riconosciuto al Giudice investito il potere-dovere di liquidare il compenso all’ausiliario secondo i criteri legali a prescindere dalle ragioni agitate dalle parti in causa, con il solo limite dell’ammontare del compenso riconosciuto nel decreto opposto.

Un tanto comporta che era ben possibile al Giudice di Salerno di rilevare, ex officio, la questione della gratuità della custodia a prescindere dalla circostanza che alcuna delle parti l’avesse sollevata in causa, poichè un tanto attiene alla corretta applicazione della norma di legge applicabile alla fattispecie.

Erra invece il Tribunale nel ritenere incluso nella figura dell’avente diritto – soggetto cui D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 58, comma 1 non spetta alcun compenso per la custodia dei beni sottoposti al vincolo del sequestro penale – anche il mero detentore nomine alieno di detti beni ovvero il soggetto che ne abbia la disponibilità – così in ordinanza impugnata -.

Difatti al fine d’identificare l’effettivo ambito individuato dalla locuzione “avente diritto” presente nell’art. 58, comma 1 TUSG, appare necessario operare riferimento alla disciplina del processo penale, posto che la custodia in detto ambito risulta disciplinata dalla norma citata.

Ed al riguardo palese appare come il soggetto detentore nomine alieno o per il solo fatto che è nella disponibilità dei beni, non possa mai esser per ciò solo considerato siccome “avente diritto alla restituzione” – Cass. sez. 6 n. 3775/94 -, poichè la locuzione individua il titolare di un diritto soggettivo alla restituzione dei beni ovvero il titolare di una posizione di fatto tutelata dall’Ordinamento, ossia il possessore.

Ciò è tanto vero che espressamente le norme della disciplina processual penalistica, che regolano il riesame proposto avverso il provvedimento di sequestro nelle sue varie fattispecie – artt. 253 e 322 c.p.p. distinguono espressamente – quale soggetto legittimato a proporlo – tra l’avente diritto alla restituzione ed il soggetto presso il quale i beni furono sequestrati – ossia il detentore nomine alieno ovvero l’avente la mera disponibilità -.

L’ontologica diversità tra i soggetti individuati supra risulta ancor più evidente nella disciplina sulla restituzione delle cose sequestrata – art. 263 c.p.p. – che individua il terzo, presso cui i beni furono sequestrati, siccome parte da sentire prima di accogliere l’istanza di dissequestro da altri proposta.

Dunque per poter applicare il disposto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 58, comma 1 occorre, anzitutto, in concreto verificare se il custode nominato sia avente diritto alla restituzione ovvero mero terzo presso il quale i beni furono sequestrati senza anche esser titolare di diritto soggettivo sui beni in questione ovvero loro possessore.

Un tanto comporta che siffatta questione – Cass. sez. 2 n. 22778/19, Cass. sez. 1 n. 15037/18 – modificando il quadro fattuale ovvero introducendo sviluppi della lite non valutati dalle parti doveva, ex art. 101 c.p.c., comma 2, esser previamente sottoposta al loro contraddittorio.

Al riguardo, nel sollevare la censura, espressamente la spa Salerno Container Terminal ha rilevato come la questione della gratuità della prestazione di custodia non era stata in sede di giudizio d’opposizione sottoposta al Giudice da alcuna delle parti, poichè il contraddittorio aveva riguardato esclusivamente l’individuazione del corretto criterio di liquidazione del compenso già riconosciuto dal Giudice penale.

Pertanto la questione, sollevata ex officio dal Tribunale, imponeva una modifica della tesi difensiva introducendo anche una questione di fatto non dibattuta tra le parti.

In dipendenza del ragionamento giuridico sin qui illustrato, concorre in relazione all’ordinanza impugnata e violazione del principio posto dall’art. 101 c.p.c., comma 2 e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 1 poichè la mera detenzione o disponibilità del bene sequestrato non costituisce automaticamente il soggetto interessato siccome “avente diritto alla restituzione” poichè un tanto deve esser invece appositamente accertato, individuando la relazione soggettiva di questo con riguardo alla restituzione dei beni in sequestro secondo il canone ermeneutico dettato dal ricordato insegnamento delle sezioni penali di questa Corte.

Dunque l’accertamento di tale qualità implica questione mista di fatto e diritto e, se può esser sollevata ex officio, tuttavia deve esser sottoposta al contraddittorio tra le parti prima della decisione, cosa non avvenuta nella specie.

La terza e quarta ragione di doglianza rimangono assorbite poichè correlate alla valutazione di questione di fatto – terzo motivo -, ovvero appare riproposizione sotto altro profilo della medesima questio iuris già esposta nei motivi accolti – quarta censura -.

L’ordinanza impugnata va pertanto cassata e la questione rimessa al Tribunale di Salerno, in persona di altro Magistrato, che conformandosi ai principi di diritto dianzi indicati procederà a nuovo esame e regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità, ex art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Salerno, in persona di altro Magistrato, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, ad esito della pubblica udienza, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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