Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4530 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10032-2020 proposto da:

D.P.C., elettivamente domiciliato in Boscotreccase (NA) via Carlo Alberto n. 91, presso lo studio dell’avv.to FRANCESCO LAURETTA che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il 09/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli D.P.C. proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva rigettato la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata e definito con ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, depositata il 19 marzo 2018, di accoglimento della richiesta di archiviazione per il delitto di truffa iscritto a seguito della denuncia querela presentata dal medesimo D.P. il 14 marzo 2013.

2. La Corte d’Appello con decreto del 31/10/2018, per quel che ancora rileva, confermava il decreto opposto, ritenendo infondata l’opposizione.

In particolare, la Corte d’Appello evidenziava che secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo penale, la persona offesa dal reato o il querelante non potevano considerarsi parti del suddetto procedimento prima della costituzione come parte civile, non avendo un autonomo diritto a che il reo sia sottoposto a pena e neppure alla tempestività della decisione di assoluzione o di condanna dell’imputato in sè sola considerata, senza che ciò contrastasse con gli artt. 3 e 24 Cost., tenuto conto del potere della persona offesa di svincolarsi dall’esito del procedimento penale, promuovendo un’autonoma domanda risarcitoria in sede civile.

3. d.P.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di un motivo di ricorso.

4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso è così rubricato: omessa, insufficiente contraddittoria motivazione in ordine all’applicabilità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis.

La censura si incentra sulla illegittimità costituzionale della norma e sull’omessa motivazione della Corte d’Appello sull’eccezione di illegittimità costituzionale. Il ricorrente chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme indicate in rubrica non solo per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 2015, ma anche per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 7 dicembre 2017 – Ricorso n. 35637/04 – Causa Arnoldi c. Italia.

1.1 Il ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte non può costituire oggetto di ricorso per cassazione la valutazione negativa del giudice di merito circa la fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perchè il relativo provvedimento ha carattere solo ordinatorio, essendo il potere decisorio riservato alla Corte costituzionale, ed essendo la questione riproponibile in ogni grado di giudizio, dovendosi anzi presumere che la doglianza sulla delibazione del giudice di merito in ordine alla questione di legittimità costituzionale sia finalizzata ad ottenere una pronuncia favorevole sul capo di sentenza regolato dalla norma contestata (Cass. 28 novembre 2014, n. 25343; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284).

Ciò premesso, tramite il motivo in esame deve intendersi riproposta l’eccezione di illegittimità rigettata dalla Corte d’Appello di Napoli.

1.2 La questione di costituzionalità è manifestamente infondata. Di recente, infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 249 del 2020, ha dichiarato non fondata analoga questione di costituzionalità sollevata dalla Corte d’appello di Firenze con ordinanza del 23 settembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2020.

1.3 Secondo la Corte d’Appello di Firenze, infatti, la norma censurata si poneva in contrasto con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in particolare con la sentenza 7 dicembre 2017, Arnoldi contro Italia, secondo cui nel diritto italiano la posizione della parte lesa che, in attesa di potersi costituire parte civile, abbia esercitato almeno uno dei diritti e facoltà ad essa riconosciuti dalla legislazione interna, non differisce, per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 6 CEDU, da quella della parte civile.

1.4 La Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità costituzionale della scelta legislativa interna in tema di equa riparazione anche alla luce del parametro interposto individuato nella CEDU, analizzando gli interessi di cui è portatrice la persona offesa dal reato già prima del momento in cui l’ordinamento nazionale attribuisce ad essa la qualità di “parte civile”, e dunque avendo riguardo alle attività procedimentali che precedono tale momento, e ritenendole non idonee a determinare il danno per l’irragionevole protrazione del processo penale secondo il canone di ambito convenzionale, al cui ristoro è preposta l’azione risarcitoria. La costante giurisprudenza costituzionale, infatti, guarda alla persona offesa dal reato nel processo penale come soggetto portatore di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, che si esercita mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero (sentenza n. 23 del 2015).

La Corte Costituzionale ha evidenziato che nel nostro ordinamento vige il principio della separazione dei giudizi, penale e civile, avendo il legislatore preferito l’esigenza di speditezza e di sollecita definizione dei processi rispetto all’interesse del soggetto danneggiato di avvalersi del processo penale ai fini del riconoscimento delle sue pretese di natura civilistica (Corte Cost. n. 353 del 1994 e n. 192 del 1991). L’intervento nel processo penale della parte civile trova giustificazione, oltre che nella necessità di tutelare un legittimo interesse della persona offesa dal reato, nell’unicità del fatto storico, valutabile sotto il duplice profilo dell’illiceità penale e dell’illiceità civile, realizzando così non solo un’esigenza di economia dei giudizi, ma anche evitando un possibile contrasto di pronunce. Tuttavia, l’azione per il risarcimento o le restituzioni ben può avere ab initio una propria autonomia nella naturale sede del giudizio civile, con un iter del tutto indipendente rispetto al giudizio penale, senza che sussistano quei condizionamenti che, viceversa, la legge impone nel caso in cui si sia preferito esercitare l’azione civile nell’ambito del procedimento penale, e che sono giustificati dal fatto che oggetto dell’azione penale è l’accertamento della responsabilità dell’imputato (Corte Cost.n. 532 del 1995). Il disegno del legislatore italiano del codice di procedura penale del 1988 guarda, pertanto, alla persona offesa, quale “soggetto eventuale del procedimento o del processo”, e non quale parte principale e necessaria (Corte Cost. n. 254 del 2011 e n. 339 del 2008). Il diverso risalto attribuito agli interessi della parte civile e dell’imputato nel sistema processuale penale viene giustificato dalla constatazione che alla prima è comunque assicurato un diretto e incondizionato ristoro dei propri diritti attraverso l’azione sempre esercitabile in sede propria (Corte Cost. n. 217 del 2009 e n. 168 del 2006). Il titolare dell’azione per il risarcimento del danno o per le restituzioni da reato, può, dunque, chiedere tutela nel processo civile del tutto indipendentemente dal giudizio penale, previa valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella opzione concessagli (Corte Cost. n. 94 del 1996; Corte Cost. n. 424 del 1998).

1.5 La Corte Costituzionale ha evidenziato come la Corte Europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza Arnoldi, abbia ribadito che l’applicabilità dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione non può dipendere dal riconoscimento dello status formale di “parte” ad opera del diritto nazionale, che lo spirito della Convenzione impone di non intendere il termine “contestazione” in un’accezione troppo tecnica e di darne una definizione materiale piuttosto che formale, e che non è determinante per la tutela convenzionale la data del deposito della domanda di risarcimento. Ciò che piuttosto è apparso decisivo alla Corte EDU per l’operatività dell’art. 6, paragrafo 1, è stato verificare: a) se, nel caso deciso, la ricorrente avesse inteso, in sostanza, ottenere la tutela del suo diritto civile o “far valere il suo diritto a una riparazione” nell’ambito del procedimento penale; b) se l’esito della fase delle indagini preliminari fosse stato determinante per il “diritto di carattere civile in causa”. La predetta sentenza ha comunque riaffermato che “la Convenzione non sancisce nè il diritto (…) alla “vendetta privata”, nè l’actio popularis (e che) perciò, il diritto di far perseguire o condannare penalmente terze persone non può essere ammesso di per sè”, sicchè, nell’ipotesi in cui la persona presenti denuncia con finalità puramente repressivel l’art. 6 non trova applicazione.

1.6 Ciò premesso, secondo il giudice delle leggi, le esigenze di tutela degli interessi della persona offesa, contemplate nella più volte citata sentenza della Corte EDU, in correlazione alla peculiarità del caso concreto, non depongono comunque per la illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 Cost., comma 1, e al parametro interposto di cui all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, della previsione legislativa di carattere generale dettata dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis, nella parte in cui la norma censurata, ai fini del computo della durata ragionevole del processo penale, considera iniziato quest’ultimo, per la persona offesa, con l’assunzione della qualità di parte civile.

1.7 La Corte Costituzionale sottolinea, infatti, che in capo alla persona offesa si concentrano interessi di natura duplice e non omogenea: il primo volto all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, esercita bile mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero; il secondo diretto al risarcimento del danno esercitabile mediante la costituzione di parte civile.

In relazione al primo interesse sono attribuiti dalla legge alla persona offesa e non al danneggiato alcune facoltà e diritti (in particolare, artt. 90,90-bis, 101,336,341,360,369,377,394,408,410,410-bis c.p.p.) volti a coadiuvare il pubblico ministero ai fini dell’esercizio dell’azione penale, ovvero a conseguire l’accertamento del fatto-reato e la giusta punizione del colpevole. Non si tratta, quindi, di poteri e facoltà funzionali alla tutela anticipata del diritto potenziale riconosciuto alla parte civile e il loro esercizio non deve perciò implicare una retrodatazione della decorrenza del periodo dei patimenti connessi all’accertamento processuale del credito risarcitorio da reato. Viceversa, solo dopo che sia stata esercitata l’azione penale, nel sistema del c.p.p. italiano emerge la primarietà della parte civile costituita, cui vengono attribuiti poteri processuali finalizzati al soddisfacimento della domanda risarcitoria.

I suddetti diritti e le facoltà riconosciuti dal c.p.p. alla persona offesa nel corso delle indagini preliminari, allo scopo di far perseguire o condannare l’indagato, e consistenti, indicativamente, nel presentare memorie, nell’indicare elementi di prova, nel nominare un difensore, nel proporre querela, nell’interloquire sulla proroga delle indagini o sulla richiesta di archiviazione, risultano, pertanto, estranei di norma all’ambito del “diritto di carattere civile in causa” di cui all’art. 6 della Convenzione. Del resto, non può sottacersi che la stessa condizione cui è subordinata la possibilità di costituzione della parte civile – e cioè l’esercizio dell’azione penale – è pur sempre rimessa all’iniziativa del pubblico ministero; con la precisazione che lo stesso decreto del giudice, che accolga la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e respinga l’opposizione proposta dalla persona offesa, non è suscettibile di impugnazione se non nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, non potendo poi essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell’ordinanza di archiviazione.

1.8 Secondo la Corte Costituzionale, pertanto, nel sistema italiano vigente, ispirato all’idea della separazione dei giudizi, è scongiurata ogni automatica incidenza determinante dell’esito delle indagini preliminari, semmai di eccessiva durata, sul “diritto di carattere civile” del danneggiato da reato, sempre tutelabile con la proposizione dell’azione restitutoria o risarcitoria innanzi al giudice civile. L’interferenza degli approdi del processo penale sulla pretesa civile di danno, ai sensi degli artt. 75 e 652 c.p.p., discende, piuttosto, unicamente dalla scelta che il danneggiato compie proprio mediante la costituzione di parte civile, la quale configura l’unico modo di esercizio dell’azione civile nel processo penale stesso.

1.9 In conclusione, la soluzione adottata dal legislatore nazionale con la previsione legale di carattere generale dettata dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis, secondo cui, ai fini del computo del termine ragionevole, il processo penale si considera iniziato soltanto con l’assunzione della qualità di parte civile, si rivela perciò coerente con la ricostruzione sistematica che, prima e al di fuori della formale instaurazione del rapporto processuale, nega al danneggiato la facoltà di far valere in sede penale, sia pur soltanto in senso sostanziale, il “diritto di carattere civile” al risarcimento.

1.10 In linea con la giurisprudenza costituzionale, dunque, deve ritenersi manifestamente infondata l’eccezione sollevata dal ricorrente in quanto relativa a questione identica ad altra già ritenuta infondata.

1.11 Le ragioni sopra sintetizzate che hanno determinato la pronuncia di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis, sollevata, in riferimento all’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali devono essere poste a fondamento della manifesta infondatezza della medesima questione in relazione ai parametri interni di cui agli artt. 3 e 24 Cost.

D’altra parte sotto il profilo interno questa Corte già aveva affermato il seguente principio di diritto: “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo penale, la persona offesa dal reato o il querelante, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 212 del 2015, che ha rafforzato la posizione della vittima del reato, non possono considerarsi parti del suddetto procedimento prima della loro costituzione come parte civile, non avendo un autonomo diritto a che il reo sia sottoposto a pena e neppure, dunque, alla tempestività della decisione di assoluzione o di condanna dell’imputato in sè sola considerata, senza che ciò contrasti con gli artt. 3 e 24 Cost., ben potendo la persona offesa svincolarsi dall’esito di quel procedimento, promuovendo un’autonoma domanda risarcitoria in sede civile ovvero, quando possibile, costituirsi parte civile nel procedimento penale, senza alcuna compromissione del proprio diritto di difesa” (Sez. 6-2, Sent. n. 26625 del 2016).

1.12 Alla manifesta infondatezza dell’eccezione di costituzionalità sollevata dal ricorrente segue l’infondatezza del ricorso riguardo al rigetto della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del procedimento penale in esame.

2. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese non essendosi costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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