Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4542 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 15832-2019 r.g. proposto da:

S.B., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Maristella Bossa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Messina, Via Cesare Battisti n. 191;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Messina, deciso in data 26.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Messina ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da S.B., cittadino del *****, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha narrato: i) di essere nato a ***** (*****), di professare la religione ***** e di essere di etnia *****; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè minacciato dalla famiglia della seconda moglie del padre per questioni ereditarie e perchè ritenuto responsabile dell’incendio dell’abitazione ove era morto il fratellastro.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso e perchè neanche erano stati allegati comportamenti ed atti rientranti nel paradigma degli atti persecutori del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al *****, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente aveva allegato solo un contratto di lavoro come dimostrazione del suo radicamento nel contesto sociale italiano e perchè nel ***** non si assisteva ad una deprivazione dei diritti fondamentali.

2. Il decreto, pubblicato il 26.3.2020, è stato impugnato da S.B. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione al diniego della richiesta protezione sussidiaria.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27, comma 1 bis e art. 35 bis, comma 9 e l’art. 46 della direttiva 2013/32, per l’omessa indagine sul paese interessato al fine di comparare in modo adeguato l’integrazione raggiunta in Italia e la situazione specifica nel *****.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo in relazione al mancato esame di un fatto decisivo e per vizio di motivazione in ordine alla produzione documentale.

4. Prima di esaminare i motivi di ricorso, ritiene la Corte di dover acquisire il fascicolo d’ufficio della fase di merito presso il Tribunale di Messina, già richiesto dal ricorrente ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, per le necessarie verifiche processuali sulla procedibilità del ricorso e sulla sua tempestiva presentazione.

PQM

rinvia a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione, tramite la Cancelleria del Tribunale di Messina, del fascicolo d’ufficio della fase di merito e della comunicazione del decreto impugnato.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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