Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4552 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23016-2019 proposto da:

R.I., rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA SASSANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso il provvedimento n. cronol. 8444/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 25.6.2019, il Tribunale di Ancona rigettò il ricorso di R.I. avverso la decisione della Commissione Territoriale di Ancona di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. R.M., cittadino del *****, aveva dichiarato innanzi alla Commissione Territoriale di aver lasciato il proprio paese a causa della grave condizione di povertà e sofferenza che affliggeva la sua famiglia.

1.2. Il Tribunale ha ritenuto che dette dichiarazioni, anche laddove credibili, erano attinenti alla sfera privata e, in particolare, a ragioni economiche, legate alla necessità di sostenere la famiglia d’origine.

1.3. Per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, il Tribunale non ritenne sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia per l’assenza di una condizione di vulnerabilità sia per l’assenza di un’effettiva integrazione nel territorio dello Stato, non essendo, a tal fine, sufficiente una “comunicazione obbligatoria”, inidonea a provare l’effettivo svolgimento di attività lavorativa.

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso R.M. sulla base di due motivi.

2.1. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

RAGIONE DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere il giudice di merito proceduto all’ascolto del richiedente la protezione all’udienza di comparizione delle parti, in assenza di videoregistrazione.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. Questa Corte, con sentenza della Cassazione civile sez. I, 03/11/2020, n. 24364, dopo un’ampia disamina della giurisprudenza della Corte di Giustizia e degli orientamenti della sezioni semplici in materia di audizione del richiedente la protezione internazionale, in caso di assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha affermato che il giudice ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda, il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente oppure se il richiedente abbia fatto istanza di audizione, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

1.3. Ha osservato questa Corte che l’obbligo del giudice di provvedere all’audizione del richiedente che abbia formulato nel ricorso un’istanza circostanziata, nei termini sopra illustrati, trova – come in caso di nuove allegazioni – parimenti una giustificazione in base al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 46, par. 1 direttiva 2013/32, alla luce del quale va letto anche l’art. 16 (contenuto del colloquio personale) della direttiva procedure (2013/32/UE), secondo cui “Nel condurre il colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l’autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2011/95/UE nel modo più completo possibile. In particolare, il richiedente deve avere l’opportunità di spiegare l’eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni”.

1.4. Ne consegue che, ove eventuali incongruenze e/o contraddizioni delle dichiarazioni del richiedente – che sono poi state poste dalla Commissione territoriale a fondamento del giudizio di inattendibilità del suo racconto – non siano state contestate al medesimo nell’immediatezza durante il colloquio personale in sede amministrativa, ma sono state evidenziate solo nel provvedimento di rigetto della stessa Commissione, allo stesso richiedente deve essere fornita l’opportunità di rendere i dovuti chiarimenti, a quel punto, in sede giurisdizionale, previa richiesta circostanziata di nuova audizione, che deve essere avanzata nel ricorso.

1.5. E, in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un’istanza di quest’ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici.

1.6. In definitiva, la valutazione in ordine alla natura circostanziata o solo generica dell’istanza di audizione del richiedente, eventualmente contenuta nel ricorso, è demandata in via esclusiva al giudice di merito, la cui motivazione deve essere strettamente correlata alla specificità dell’istanza ed è sindacabile in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato alla luce dei parametri della sentenza delle SS.UU n. 8053/2014.

1.7. Peraltro, ove il giudice di merito ometta di pronunciarsi sull’istanza di audizione formulata dal richiedente, tale omissione è parimenti censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 13716 del 05/07/2016; conf. Cass. 24830/2017; Cass. 6715/2013)”.

1.8. Nel caso di specie, il Tribunale ha fissato l’udienza di comparizione personale ma non ha disposto l’audizione nè il ricorrente indica le specifiche circostanze fattuali in ordine alle quali intendeva fornire chiarimenti, di talchè la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile (vedi sul punto anche Cass. n. 8931/2020).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6 per avere il Tribunale omesso di valutare, ai fini del riconoscimento del rilascio del permesso di soggiorno ai fini umanitari, la situazione di instabilità politica del paese di provenienza e l’avvenuta integrazione nel territorio dello Stato, provata da un contratto di lavoro a tempo determinato.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. L’accertamento della condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01), alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.

2.3. Le Sezioni Unite hanno consolidato l’indirizzo espresso dalle Sezioni Semplici, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cassazione civile sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

2.4. Il Tribunale, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non avendo il richiedente allegato una situazione di vulnerabilità, intesa quale compromissione dei diritti umani fondamentali, nè un’effettiva integrazione nel territorio dello Stato, non essendo sufficiente, a tal fine, lo svolgimento di attività lavorativa, nella specie non ritenuta provata da una mera “comunicazione obbligatoria” (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/01/2020, n. 625; Cass. civ., Sez. 6 – 1, n. 25075 del 2017).

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

3.1. Non deve provvedersi sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

6.3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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