LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22733-2019 proposto da:
C.M., rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE LUFRANO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 31/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 14/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 9.2.2018 il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto la domanda di C.M. volta al riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria.
Interponeva appello il C. e la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, n. 31/2019, rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di tale decisione C.M. affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello non avrebbe considerato la Libia quale Paese di provenienza del richiedente. Quest’ultimo, infatti, sostiene di essersi allontanato dal Bangladesh perchè minacciato di morte dai propri creditori, e di essersi trasferito in Libia, ove sarebbe rimasto per circa due anni, lavorando regolarmente, da dove sarebbe fuggito solo in seguito allo scoppio della guerra civile nel 2011.
La censura è inammissibile. Il ricorrente non specifica il momento del giudizio di merito in cui egli avrebbe dedotto la circostanza relativa al suo radicamento socio-lavorativo in Libia, della quale non v’è traccia nella sentenza impugnata. In assenza di diverse indicazioni, pertanto, il motivo deve ritenersi nuovo e, come tale, inammissibile in questa sede.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la storia riferita dal richiedente integrasse una vicenda privata.
La censura è inammissibile. La Corte anconetana, invero, ha considerato il racconto vago e inattendibile, e comunque non idoneo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. La censura attinge la sola valutazione di non idoneità, ma non anche quella, concorrente, di non credibilità. Donde l’inammissibilità del motivo, dovendosi ribadire il principio per cui quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi, ovvero la mancata contestazione di essa, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. Sez.3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez.U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez.L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè l’apparenza della motivazione, perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza, nel Paese di provenienza del richiedente, di un contesto di violenza generalizzata.
La censura è fondata.
Il giudice di merito esclude infatti l’esistenza, in Bangladesh, di un contesto di violenza generalizzata, senza tuttavia citare alcuna fonte internazionale a sostegno di tale conclusione, al di fuori del sito “*****” (cfr. pag. 9 della sentenza).
Sul punto, va ribadita la non idoneità delle risultanze del sito “*****”, essendo le medesime destinate all’informazione turistica e rivolte all’utenza di coloro che intendono recarsi nel Paese oggetto di indagine, e quindi non idonee a descrivere l’effettiva condizione di vita dei cittadini del predetto Paese (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728).
Va del pari ribadito che il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass., Sez. 1, Ordinanze n. 13449/2019, n. 13450/2019, n. 13451/2019 e n. 13452/2019 del 17/05/2019, la prima delle quali massimata, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11312 del 26.4.2019, non massimata).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 12/11/2018, Rv. 651579; Cass. Sez. 6-1 Ordinanza n. 17075 del 28/06/2018, Rv. 649790; Cass. Sez. 6-1 Ordinanza n. 17069 del 28/06/2018, Rv. 649647; Cass. Sez. 6-1 Ordinanza n. 9427 del 17/04/2018, Rv. 648961; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 14998 del 16/07/2015, Rv. 636559; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728; Cass. Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008, Rv. 605498).
Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto prescritto al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e quindi “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”.
Peraltro va ribadito che, fermo il dovere di cooperazione del richiedente consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la normativa in tema di protezione umanitaria “… pone a carco dell’autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l’approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali” (Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949). E’ quindi onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro grado di aggiornamento.
Le Country of Origin Information (cosiddette “C.O.I.”) di cui al D.Lgs n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, assumono dunque un ruolo centrale nell’istruzione e nella decisione delle domande di protezione internazionale, poichè la relativa decisione deve essere assunta, per precisa disposizione normativa, sulla base delle notizie sul Paese di origine, o di transito, del richiedente che siano tratte da fonti informative idonee, specifiche ed aggiornate. Il giudice di merito, pertanto, non può esimersi dal dar conto, in motivazione, della C.O.I. in concreto consultata e dell’informazione specifica da essa tratta, poichè l’omissione, o la menzione di C.O.I. non idonee, non consente di verificare l’attendibilità e la pertinenza dell’informazione utilizzata per la decisione e si riflette, pertanto, in una valutazione di scienza privata, in aperta violazione dell’obbligo di collaborazione istruttoria previsto e declinato dal già richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.
Merita, al riguardo, di essere affermato il seguente principio, che costituisce la specificazione ulteriore di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701; Cass. Sez.1, Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130). A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o ente dalla quale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè dell’idoneità delle C.O.I. in concreto consultate a quanto prescritto dalla norma da ultimo richiamata”.
Nell’affermazione di tale principio il Collegio si pone in consapevole contrasto con il minoritario orientamento (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22774 del 20/10/2020, non massimata) secondo cui la violazione del dovere di cooperazione istruttoria in sede di legittimità non potrebbe limitarsi alla mera contestazione del mancato rispetto dell’art. 8, comma 3, ma postulerebbe sempre l’indicazione delle C.O.I. che, nella prospettazione del ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare ai fini della decisione. Tale più restrittivo orientamento, invero, non considera il decisivo aspetto che, ove le C.O.I. non siano indicate nella sentenza impugnata, o non siano idonee, quest’ultima finisce per risolversi in una decisione fondata su scienza privata, con conseguente sovrapposizione di un profilo di apparenza della motivazione ad una conclamata violazione di norma di legge, costituita dalla non equivoca disposizione di cui al già richiamato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3.
L’accoglimento del terzo motivo implica l’assorbimento del quarto, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
In definitiva, vanno dichiarati inaimmissibili il primo e secondo motivo di ricorso, va accolto il terzo e dichiarato assorbito il quarto.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
la Corte dichiara inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbito il quarto. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021