Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4559 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio (da remoto) – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello (da remoto) – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26566/2019 proposto da:

G.P.I.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato ELIA VALENTINI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in FORLI’, C.so della REPUBBLICA 52;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 sono domiciliati;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1594/2019 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA pubblicata in data 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

G.P.I.M. proponeva appello avverso l’ordinanza del 5/8.5.2017, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione, il richiedente aveva riferito di essere nato e vissuto a *****, un villaggio nell'*****; di aver frequentato la scuola per 12 anni; di aver lavorato come falegname, muratore e barbiere; di appartenere al gruppo *****; di essere di religione *****; che un giorno si erano presentate a casa delle persone che volevano uccidere sia lui che il padre per impossessarsi delle proprietà di quest’ultimo, dicendo che non voleva darle ai fratelli; che il ricorrente si trovava in un’altra stanza e, dopo aver sentito degli spari e delle grida, era fuggito dalla finestra e si era recato da un amico; che il giorno dopo l’amico gli aveva detto che non poteva tenerlo in casa poichè gli assassini dei genitori erano venuti a cercarlo e perciò gli aveva trovato un posto da sua madre; che si era recato a casa della madre dell’amico, ma aveva capito che doveva lasciare il Paese; che aveva raggiunto la Libia dove aveva lavorato come muratore per una settimana, ma era stato arrestato e condotto in prigione, dove rimaneva chiuso per sei mesi senza vedere il sole e dove aveva subito torture; che una notte i carcerieri lo avevano fatto imbarcare su un gommone, assieme ad altri prigionieri e dopo due giorni erano stati salvati da una nave.

Con sentenza n. 1594/2019, la Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e per il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Infatti, dalle informazioni provenienti da accreditate fonti internazionali, risultava che in ***** e nel *****, stati della ***** in cui aveva vissuto il richiedente, non fosse presente una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Nè era stato provato che il ricorrente non potesse godere di adeguate tutele da parte delle forze dell’ordine del Paese di provenienza: infatti, il medesimo non aveva fornito adeguata giustificazione della decisione di non denunciare alla polizia l’assassinio dei genitori, risultando insufficiente la generica affermazione di non averlo fatto per paura. Pertanto, non poteva essere riconosciuta nè la protezione sussidiaria, nè quella umanitaria, in quanto, in caso di rimpatrio, era da escludere che il ricorrente non potesse godere di adeguata protezione da parte delle autorità statali in relazione a minacce di morte provenienti da soggetti privati.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione G.P.I.M. sulla base di due motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3”, là dove la Commissione Territoriale aveva definito il racconto del richiedente non discordante con le informazioni generali del Paese d’origine e specifiche rispetto alla sua situazione, in quanto si trovava in letteratura che per l’etnia *****, cui apparteneva il ricorrente, la terra fosse considerata un bene primordiale e che il maggior numero di conflitti sorgesse per problemi di eredità; nonchè là dove sia il Tribunale che la Corte d’Appello (ritenendo non credibile il ricorrente per non aver dato adeguata giustificazione della decisione di non denunciare alla polizia l’assassinio dei suoi genitori), avrebbero violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. c) omettendo di considerare che il racconto risultava coerente e non in contrasto sia con le informazioni riguardanti il gruppo *****, sia con le informazioni riguardanti la corruzione della polizia *****.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – E’ consolidato il principio per cui la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del detto potere-dovere di cooperazione, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa ed attuale conoscenza della complessiva situazione dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (per tutte, Cass. n. 19716 del 2018). Il giudice, pertanto, deve, in limine, prendere le mosse del suo accertamento e della conseguente decisione da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova – perchè non reperibile o non esigibile – della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è sicuramente funzionale, in astratto, all’attivazione officiosa del dovere di cooperazione volta all’accertamento della situazione del Paese di origine del richiedente asilo; ma non appare conforme a diritto la semplicistica affermazione secondo cui le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedano, in nessun caso, alcun approfondimento istruttorio officioso (contra, Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 7333 del 2015).

1.3. – il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 stabilisce, infatti, che, anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

1.4. – Inoltre, con riguardo alle argomentazioni difensive che investono la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni del richiedente (circa le conseguenze, anche penali, nel paese di origine derivanti dalla sua condizione di omosessuale), ritenute espressione di un giudizio soggettivo ed arbitrario, non fondato su elementi oggettivi, rileva il Collegio che – come ancora recentemente chiarito da Cass. n. 22717 del 2019; Cass. n. 31481 del 2018; Cass. n. 16295 del 2018, in tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico e ordinamentale del Paese di provenienza del primo – la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benchè sfornita di prova (perchè non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (cfr. Cass. n. 21668 del 2015; Cass. n. 5224 del 2013).

1.5. – Nella specie, la Corte d’appello (confermando le motivazioni del Tribunale, in ragione di una analitica valutazione delle alquanto contraddittorie affermazioni del richiedente) ha espresso un giudizio negativo sull’idoneità del racconto e sulla credibilità del richiedente in modo del tutto conforme ai parametri imposti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Si tratta, come appare evidente, di accertamenti in fatto, che non possono essere in questa sede messi in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti (qui, invece, insussistenti), il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis) come delimitato, quanto al suo concreto perimetro applicativo, da Cass., sez. un. 8053 del 2014. Laddove, il ricorrente neppure deduce circostanze fattuali che non sarebbero state valutate dal giudice di merito e che risulterebbero decisive nel senso voluto, prospettandosi, al più, con giudizio meramente contrappositivo, l’idoneità del racconto a configurare i presupposti per l’accoglimento della domanda.

Inoltre, la decisione oggi impugnata ha richiamato le considerazioni del Giudice di primo grado circa la situazione socio-politica del luogo (*****) di provenienza del richiedente, specificamente indicando le fonti informative a tal fine consultate (da ultimo, tra le tante, Easo ***** del 2018 e Human Rights Watch World ***** del 2019: sentenza impugnata, pagg. 911), che non danno conto della sussistenza di un conflitto armato interno che crei una situazione di violenza indiscriminate; onde i motivi in esame sono volti ad ottenere la ripetizione del giudizio di fatto, attività qui preclusa in virtù della funzione di legittimità.

1.6. – Resta dunque da porre in evidenza come le censure, nel loro complesso, si risolvano nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando la ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).

Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è ampiamente dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5: omessa valutazione della posizione di vulnerabilità in capo al ricorrente”, giacchè la Corte d’Appello ometteva di valutare la situazione di vulnerabilità del ricorrente. Era del tutto omessa la valutazione comparativa dei diritti fondamentali acquisiti in Italia con la situazione che si verrebbe a creare in caso di rimpatrio, al fine di verificare se questa opzione possa esporre lo straniero a un’irrimediabile compromissione delle condizioni minime per condurre un’esistenza libera e dignitosa.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – La Corte territoriale ha respinto la domanda di protezione umanitaria, da una parte escludendo che le condizioni del paese di origine, conosciute mediante le COI aggiornate, non consentivano di ritenere l’esposizione del ricorrente ad una violazione dei diritti fondamentali e, dall’altra, affermando che nessuna dimostrazione riguardante la sua specifica vulnerabilità/nè la sua integrazione nel paese di accoglienza fosse stata fornita, al fine di consentire quel giudizio di comparazione dal quale, soltanto, è possibile riconoscere la protezione individualizzante.

2.3. – A fronte di ciò, la censura proposta risulta del tutto generica: il ricorrente, infatti, al di là di meri enunciati, contenenti passaggi informativi sulle tensioni esistenti nella regione di origine fra governo e movimenti separatisti, nulla di specifico ha dedotto in ordine agli elementi di valutazione asseritamente forniti e non valutati dai giudici d’appello, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l’errore denunciato, limitandosi a ribadire la situazione, di instabilità esistente nel paese di origine.

3. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno poichè il controricorso non possiede i requisiti previsti dall’art. 370 c.p.c. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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