LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6343-2015 proposto da:
R.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato M.P., rappresentato e difeso dall’avvocato X.Y.;
– ricorrente –
contro
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato M.S.
che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 220512/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/02/2015 R.G.N. 5478/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Consigliere Dott. B.F.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C.A., che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine rigetto;
udito l’Avvocato X.Y.;
udito l’Avvocato M.S.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 16.2.15, la Corte d’Appello di Roma confermava sentenza del 2011 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda dell’avvocato X.Y. al pagamento della somma di Euro 9361 a titolo di indennità di invalidità L. n. 141 del 1992, ex art. 18, relativamente al periodo febbraio 2007-febbraio 2008, ed aveva altresì rigettato la domanda volta a commisurare la pensione di invalidità in godimento a diversa base di calcolo.
2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto per il primo profilo che l’indennità richiesta era incompatibile con la pensione di invalidità già in godimento e, per il secondo profilo, ha rilevato che i rilievi critici per determinare l’ammontare della pensione erano reiterativi di quelli già formulati in primo grado a critica della consulenza ivi espletata e disattesi della sentenza di primo grado con motivazione non specificamente censurata.
3. Avverso tale sentenza ricorre il R. con quattro motivi, cui resiste con controricorso la Cassa. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso si deduce -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – vizio della sentenza in ragione della tardiva consegna della relazione peritale e del mancato rispetto dei tempi indicati per il deposito della motivazione della sentenza.
5. Con il secondo motivo si deduce -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità delle operazioni peritali e vizio della sentenza per erroneo calcolo del periodo contributivo utile.
6. Con il terzo motivo si deduce -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge, per avere la sentenza impugnata trascurato l’assenza di modificazioni dello stato di salute del ricorrente.
7. Con il quarto motivo si deduce -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,- violazione di legge, per avere la sentenza impugnata male applicato i criteri legali di determinazione dell’ammontare della pensione e dell’indennità assistenziale.
8. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente: essi sono infondati.
9. Invero, non sussistono le nullità dedotte, non essendovi alcun vizio della sentenza impugnata nè violazione del diritto di difesa della parte; infatti, da un lato la parte ha comunque presentato note in relazione alla consulenza (pur tardivamente depositata), sicchè il suo dirittO di difesa è stato nella specie rispettata); dall’altro lato, nessun vizio deriva dall’avere il giudice depositato la sentenza prima dello scadere del termine indicato per il deposito.
10. Quanto agli altri motivi, le censure sollevate dal ricorrente sono inammissibili perchè tendono a confutare le risultanze della consulenza e quindi impingono nel merito delle valutazioni effettuate dal consulente e riprese poi dal giudice.
11. I motivi sono inammissibili altresì perchè non si parametrano alla sentenza, che si basa sulla non cumulabilità degli emolumenti e, quanto al calcolo della pensione di invalidità, sulla mancata censura dagli argomenti motivazionali della sentenza di primo grado.
12. Le spese seguono la soccombenza.
13. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021